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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2008.6
Data decisione, Autorità: 04.08.2008, PRPEN
Titolo: Circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.97 - max 2.28 gr/oo); incidente della circolazione
Incarto n. 10.2008.6 DA 4427/2007
Bellinzona 4 agosto 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura Mercedes targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.97 - max. 2.28 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 26 settembre 2007;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, all’interno dell’intersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida fuoriuscendo dal campo stradale sulla sua destra terminando la corsa con la vettura rovesciata su di un fianco;
fatti avvenuti a __________ il 26 settembre 2007;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 13 dicembre 2007 n. 4427/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Alla multa di fr. 1'200.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
indetto il dibattimento 4 agosto 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contestando i fatti, chiede, in considerazione della difficile situazione economica del suo assistito, una massiccia riduzione delle aliquote sia nel numero sia nella somma, della multa, nonché delle tasse e spese giudiziarie;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. Guida in stato di inattitudine,
1.2. Infrazione alle norme della circolazione,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4427/2007 del 13 dicembre 2007;
condanna ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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