AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2008.193
Data decisione, Autorità: 29.07.2008, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante
Incarto n. 60.2008.193
Lugano 29 luglio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/12.6.2008 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere informazioni ed eventualmente il richiamo in sede civile di eventuali incarti penali;
ritenuto che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 10/12.6.2008;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti a carico di __________: il primo (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 26.11.2007 (NLP __________), il secondo (inc. MP __________) tuttora pendente.
Presso la Pretura istante è pendente una procedura di tutela dell’unione coniugale (__________). In tale ambito il pretore ha scritto al Ministero pubblico chiedendo se erano pendenti procedimenti rilevanti per quanto atteneva l’affidamento dei figli.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Deve inoltre esistere una pertinenza tra il procedimento penale richiamato e l’azione civile.
Nel presente caso sono adempiute le surriferite condizioni e vi è una pertinenza degli incarti penali con l’azione civile, oltre ad una coincidenza delle parti. Di principio è quindi ammesso un interesse giuridico legittimo.
L’istanza è accolta. Gli incarti richiamati sono trasmessi al pretore, con possibilità di esaminarli, ma senza estrarre copie e senza consegnarli alle parti.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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