AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.201
Data decisione, Autorità: 27.12.1999, CEF
Incarto n. 15.1999.00201
Lugano 27 dicembre 1999 FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 30 novembre 1999 di
contro
l’operato dell’UEF di Riviera e meglio contro il pignoramento di salario 22 novembre 1999
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
rappr. dal __________
viste le osservazioni
10 dicembre 1999 del __________,
17 dicembre 1999 dell’UEF di Riviera
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 31'777.20.
B. Il 22 novembre 1999 l’UEF di Riviera procedeva al pignoramento della quota del salario dell’escusso eccedente il minimo di esistenza, determinato sulla base del seguente calcolo:
Reddito del debitore fr. 5'500.--
Minimo base fr. 1’025.--
figli minorenni fr. 1'200.--
locazione fr. 1’800.--
riscaldamento fr. 100.--
cassa malati fr. 500.--
alimenti fr. 350.--
pulizia canaliz e acqua fr. 30.--
totale fr. 5'005.--
C. Con ricorso 30 novembre 1999 __________ si aggrava contro tale calcolo asseverando che l’Ufficio nella determinazione del minimo di esistenza non avrebbe tenuto conto dei debiti d'imposta cantonale e comunale per gli anni 1998/1999.
D. Delle osservazioni del __________ e dell’UEF di Riviera si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).
Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento dei debiti contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso al Comune e al Cantone.
Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori (cfr. in senso convergente Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 33 all'art. 93 LEF)
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr. 1800.-- per una casa monofamigliare di 5 locali che l'escusso occupa a __________ unitamente ai 3 figli.
E’ di tutta evidenza che l’alloggio occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’800.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 1'200.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 4,5 locali a __________ o in un comune viciniore.
Tuttavia il calcolo dell'eccedenza pignorabile non può essere modificato a scapito del ricorrente, ostandovi il divieto della reformatio in peius espressamente sancito dall'art. 22 LPR. Il calcolo del minimo di esistenza allestito dall'UEF di Riviera deve quindi essere confermato.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 30 novembre 1999 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all'UEF di Riviera, Biasca
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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