AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.188
Data decisione, Autorità: 25.11.1999, CEF
Incarto n. 15.1999.00188
Lugano 25 novembre 1999 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 ottobre 1999 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il pignoramento di salario 12 ottobre 1999
nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promossa nei confronti della ricorrente rispettivamente da
e da
rappr. da __________
viste le osservazioni
8 novembre 1999 della __________,
16 novembre 1999 dell'UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ e la ditta __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti
B. Il 12 ottobre 1999 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento della quota del salario dell’escussa, a partire dal 1° luglio 2000, eccedente il minimo di esistenza, determinato sulla base del seguente calcolo:
Reddito della debitrice fr. 2'800.--
Minimo base fr. 1’025.--
locazione fr. 1’060.--
cassa malati fr. 244.--
trasferte, pasti fuori domicilio,
diversi fr. 253.--
totale fr. 2'582.--
C. Con ricorso 28 ottobre 1999 __________ si aggrava contro tale calcolo postulandone l'annullamento. La ricorrente chiede che, in luogo della quota del salario eccedente il minimo di esistenza, venga pignorato un importo fisso mensile.
D. Delle osservazioni della __________ dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
La ricorrente postula il pignoramento di un importo fisso mensile di fr.200.--/300.-- in luogo della quota del salario eccedente il minimo di esistenza. Tale richiesta non può essere accolta, in quanto per stessa ammissione dell'escussa, il reddito percepito risulta essere irregolare. Stabilendo una quota pignorabile fissa mensile vi sarebbe una parte di reddito che sfuggirebbe al pignoramento, arrecando quindi un pregiudizio ai creditori.
Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel caso in esame la ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr. 1'060.--, spese di riscaldamento comprese per un appartamento di 3.5 locali che l'escussa occupa a __________.
E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escussa, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’060.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto alla debitrice va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione le verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 700.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento monolocale a __________ o in un comune viciniore.
Alla voce "cassa malati " è stato riconosciuto l'importo mensile di fr.
Orbene, dal certificato della cassa malati __________ prodotto dalla ricorrente si evince che in realtà l’importo relativo alle prestazioni obbligatorie secondo la LAMal, a partire da gennaio 2000, ammonta a fr. 251.60 Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo del minimo di esistenza della debitrice andrebbe considerato l'importo di fr.251.60 in luogo di fr.244.--.
Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella),l’importo base di fr. 1’025.-- è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3).
Nel caso di specie e stato riconosciuto a titolo di spese di trasferta, pasti fuori domicilio e assicurazioni diverse, l'importo globale di fr. 253.--. Orbene dagli atti risulta che l'escussa abita e lavora a __________ e di conseguenza, pur non pretendendo che rientri al domicilio per consumare i pasti, l'importo riconosciuto dall'UE di Lugano e da ritenere più che generoso.
Viste le peculiarità del caso in esame e le perprlessità espresse da questa Camera in merito agli importi riconosciuti a titolo di canone locatizio e spese di trasferta, si prescinde dal modificare il minimo vitale dell'escussa in relazione alla maggior spesa di fr.7.60 mensili per premi della cassa malati, essendo tale differenza ampiamente compensata dagli importi già riconosciuti dall'UE di Lugano
Ne consegue la reiezione del gravame.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 28 ottobre 1999 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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