AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.175
Data decisione, Autorità: 19.11.1999, CEF
Incarto n. 15.1999.00175
Lugano 19 novembre 1999 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 ottobre 1999 di
patr. dall'avv. __________
contro l’operato dell’UEF di Locarno
nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno n. __________, __________ e __________ promosse da
e
in materia di avviso d'incanto;
richiamata l'ordinanza presidenziale 13 ottobre 1999 di concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni
2 novembre 1999 della __________
2 novembre 1999 della __________ e 28 giugno 1999
12 ottobre e 4 novembre 1999 dell'UEF di Locarno;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che __________ procede contro __________ nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno n. __________;
che __________ ha formulato la domanda di vendita il 7 ottobre 1998;
che la __________ (in seguito: __________) procede contro __________ nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno n. __________ e __________;
che la __________ ha presentato la domanda di vendita per le due esecuzioni il 4 febbraio 1999;
che la vicenda esecutiva ha portato in ultima analisi al giudizio 4 giugno 1999 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale che, per quanto è di rilievo a questo stadio di procedura, ha richiamato la disciplina sia dei combinati art. 156 cpv. 1, 142a e 126 cpv. 1 LEF, secondo cui dopo tre chiamate gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al migliore offerente, purché l'offerta ecceda l'importo di eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente, sia dell'art. 105 RFF che definisce quale creditore procedente ex combinati art. 126 e 142a LEF colui alla cui domanda venne indetto l'incanto;
che nel caso di specie sono in tutta evidenza pendenti le domande di vendita tempestivamente formulate sia da __________ che dalla __________;
che creditore procedente a stregua dell'art. 142a della LEF in relazione con l'art. 126 è colui alla cui domanda venne indetto l'incanto (art. 105 cpv. 1 primo periodo RFF);
che ove vi fossero, come nel caso di specie, più creditori che hanno formulato nelle forme di rito la domanda di vendita, creditore procedente è quello il cui diritto di pegno precede gli altri in grado (art. 105 cpv. 1 secondo periodo RFF; Häusermann/Stöckli/Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 39 all'art. 142a LEF);
che dall'elenco oneri riferito al fondo n. __________ RFD di __________, oggetto delle tre esecuzioni, la __________ è indicata quale creditrice per fr. 1'780'230.--, importo garantito da cartelle ipotecarie al portatore dal primo al quindicesimo grado, dopo precedenze per complessivi fr. 23'677.70 per ipoteche legali a favore del __________, mentre __________ vi figura quale creditrice per fr. 127'601.50 con diritto di pegno fondato su cartella ipotecaria in diciottesimo grado;
che per lapsus calami vel machinae nel pronunciato 22 luglio 1999 di questa Camera è stato indicato quale creditore procedente solo __________, disattendendo che era pure stata insinuata la domanda di vendita da parte della __________;
che l'aritmia procedurale è stata correttamente e immediatamente riconosciuta dall'UEF di Locarno, che ha ordinato la pubblicazione dell'avviso d'incanto per le tre esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare conseguenti alle domande di vendita di __________ e __________;
che con ricorso 11 ottobre 1999 __________ si richiama alla lettera - manifestamente errata - del pronunciato 22 luglio 1999, disattendendo la palmare evidenza del caso di specie;
che per il chiaro tenore dell'art. 105 cpv. 1 secondo periodo RFF creditore procedente, ove vi fossero, come nel caso di specie, due creditori che hanno richiesto nelle forme di rito la domanda di vendita, è quello il cui diritto di pegno precede in grado quello dell'altro;
che la __________, creditrice ipotecaria di I-XV grado, precede __________, creditrice ipotecaria di XVIII grado, ed è pertanto da considerare quale creditore procedente nel senso della citata norma;
che il piede d'asta - qui non oggetto di esame giudiziale - non potrà comunque che tener conto di siffatta conclusione imposta dall'art. 105 cpv. 1 RFF, come peraltro correttamente anticipato dall'UEF di Locarno nelle osservazioni 12 ottobre 1999;
che l'operato dell'UEF di Locarno si dimostra conforme al diritto esecutivo federale;
che il gravame va respinto;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), benché protestate dalla ricorrente, perché così imposto dal diritto federale;
richiamati gli art. 126, 142a e 156 cpv. 1 LEF e l'art. 105 cpv. 1 RFF
PRONUNCIA
Il ricorso 11 ottobre 1999 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione: -
Comunicazione: Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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