AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.52005
Data decisione, Autorità: 21.12.2001, GIAR
. 520.2001.5 M Lugano, 21 dicembre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Luca Marazzi
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 17 dicembre 2001 da
__________(difeso di fiducia dall’avv. __________)
e trasmessa in data 19 dicembre 2001 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. Bruno Balestra, Lugano;
concessa all’accusato, con ordinanza 19 dicembre 2001, la facoltà di presentare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letto l’allegato 21 dicembre 2001;
letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________;
ritenuto
in fatto:
A.
__________, Capo __________, è stato tratto in arresto lo scorso 25 settembre 2001, siccome sospettato di avere gestito incarti di sua competenza accettando denaro dalle parti interessate (v. rapporto di arresto 25 settembre 2001, inc. Giar 520.2001.1 doc. 2). Il giorno successivo l’arresto è stato confermato da questo giudice, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di corruzione passiva, accettazione di doni e violazione del segreto d’ufficio (v. inc. Giar cit., doc. 1 e 3; sic già in decisione 15 ottobre 2001, inc. Giar 520.2001.2 consid. A p. 1).
B.
Se __________, ancora in occasione della prima istanza di libertà provvisoria, respingeva ogni addebito, ammettendo unicamente di avere trattato con occhio benevolo degli incarti che gli aveva segnalato la coaccusata __________ allo scopo di ingraziarsela ed ottenere da lei informazioni utili per la sua attività professionale (v. la già citata decisione 15 ottobre 2001, consid. B p. 2), a partire dal verbale MP 22 ottobre 2001 (all’inc. MP s.n.) ha iniziato ad ammettere di aver percepito del denaro per la sua attività. In seguito, l’inchiesta si è sviluppata attorno ad altri casi sui quali egli sarebbe intervenuto in termini non compatibili con il suo statuto, non tutti riconducibili alla coaccusata __________, nel quale contesto sarebbero inoltre emersi altri comportamenti penalmente rilevanti (quali la soppressione di e la falsità in documenti, con le corrispondenti estensioni dell’accusa, v. verbale MP 22 ottobre 2001, cit., p. 10).
C.
Una prima istanza di libertà provvisoria proposta dall’accusato personalmente era stata respinta con decisione 15 ottobre 2001 (inc. Giar 520.2001.2) per l’esistenza di un concreto pericolo di collusione nei confronti di “tutti coloro che hanno beneficiato dell’indebito interessamento dell’accusato per ottenere un trattamento di favore nell’evasione della richiesta di un permesso di soggiorno, così come coloro che si sono attivati in qualità di intermediari” (loc. cit., consid. 4b p. 6).
Con allegato 29 novembre 2001, __________ ha proposto una seconda istanza di libertà provvisoria (inc. Giar 520.2001.4 doc. 1), ritirata – dopo aver preso conoscenza del preavviso negativo del Procuratore Pubblico – sotto riserva di riproporla “ancora nei prossimi giorni, a dipendenza dell’evoluzione dell’inchiesta [...]” (osservazioni 6 dicembre 2001, inc. Giar cit., doc. 4). La decisione di stralcio è del 6 dicembre 2001 (inc. Giar cit., doc. 5).
D.
Come preannunciato, __________ propone ora una nuova istanza di libertà provvisoria (inc. Giar 520.2001.5 doc. 2). Fonda la medesima sulla certezza che già in occasione degli ultimi interrogatori avanti al magistrato inquirente, quest’ultimo “disponeva già di tutti gli elementi a carico” (loc. cit., pto. 5.1 p. 3), mentre quanto mancava avrebbe dovuto essere assunto prima delle festività natalizie (loc. cit., pto. 5.2 p. 3). Fatto cenno ad una perdita di tempo intervenuta senza colpa dell’accusato istante (loc. cit., pto. 5.3 p. 4) e dato atto che la complessa inchiesta sarà necessariamente ancora lunga, __________ ritiene nondimeno che “grazie alle prove assunte finora il pericolo di collusione non è più dato” (loc. cit., pto. 5.4 p. 5). Conclude opponendosi a che la perizia psichiatrica chiesta possa essere addotta quale giustificazione per il protrarsi della carcerazione preventiva (loc. cit., pto. 5.5 p. 5), e facendo presente “la situazione personale e famigliare dell’accusato, nell’ambito della valutazione del rispetto della proporzionalità" (loc. cit., pto. 5.6 p. 5).
E.
Premessi l’evidente parallelismo dell’istanza qui discussa e di quella ritirata lo scorso 6 dicembre 2001, nonché un breve riassunto delle più recenti fasi d’inchiesta (v. preavviso negativo, inc. Giar 520.2001.5 doc. 1 p. 1-2), il Procuratore Pubblico evidenzia l’atteggiamento di falsa collaborazione di __________, in realtà improntato ad “un atteggiamento di difesa ad oltranza ed ammissione solo di fronte all’evidenza più ineluttabile” ed impegnato a “negare di aver commesso atti contrari ai propri doveri d’ufficio per ridurre la qualifica del reato a suo carico” (loc. cit., p. 2). Questo suo atteggiamento di aperta ostruzione, oltre a dilatare a dismisura i tempi dell’inchiesta (per il parziale esame di uno solo degli incarti trattati dall’accusato – __________ – sono state necessarie 22 ore di verbale, senza contare la preparazione, loc. cit., p. 3) e ad ampliare le tematiche bisognose di accertamento (ad esempio circa i moventi e l’aspetto economico, loc. cit., p. 6), concretizza anche il pericolo di inquinamento delle prove, con particolare riferimento al “nuovo filone emerso dopo la perquisizione del 9 novembre” (loc. cit., p. 5), riguardante numerose persone, molte connesse fra loro ed alcune vicine all’accusato istante (ad es. il Capo Sezione __________, ibid.). Il magistrato inquirente conclude sottolineando come il numero di pratiche “truccate” e di atti contrari ai doveri d’ufficio fanno apparire il carcere preventivo subìto e prospettabile ampiamente rispettoso del principio di proporzionalità (loc. cit., p. 6).
F.
In sede di osservazioni 21 dicembre 2001 (inc. Giar 520.2001.5 doc. 4), l’accusato istante si riconferma nella propria istanza, ribadendo in particolare come i cosiddetti “casi ” siano emersi grazie al sequestro di un supporto informatico effettuato a seguito di sua spontanea confessione (loc. cit., pto. 2 p. 1) e abbiano a loro volta fatto oggetto di confessione sufficientemente precisa da escludere un pericolo di collusione (loc. cit., pto. 2 p. 2). Tale operazione “”, poi, avrebbe già dovuto essere eseguita (loc. cit., pto. 3 p. 2). Ma soprattutto, chiede che si prenda “atto che __________, durante l’inchiesta, ha sempre migliorato il proprio atteggiamento, cercando di volta in volta di essere più completo e preciso nelle proprie ammissioni” (loc. cit., pto. 6 p. 2), ciò che consente di escludere “ogni e qualsiasi pericolo di collusione” (ibid.).
Considerato
in diritto:
L'art. 95 CPP
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
a) Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede (che non è deputata a pronunciarsi sul merito delle accuse e deve evitare di pregiudicare), si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi ad un suo coinvolgimento penalmente rilevante nei fatti inquisiti (v. supra, consid. B; v. già la decisione 15 ottobre 2001, cit., consid. 2b p. 4; istanza di libertà provvisoria 17 dicembre 2001, cit., pto. 4 p. 2).
b) Quando __________ dice di volersi riservare “comunque di proporre la propria valutazione e qualifica giuridica degli atti compiuti davanti al Giudice del merito” (v. istanza, cit., pto. 5 p. 3), dice cosa giusta e saggia. La valutazione ultima delle varie fattispecie inquisite spetterà senz’altro alla corte di merito. Appare sin d’ora opportuno rilevare, tuttavia, che bisognosi di accertamento non sono unicamente i nudi fatti: per una corretta sussunzione giuridica, ma anche per la formulazione di un’adeguata richiesta di pena, il magistrato inquirente (e poi requirente) deve chinarsi con pari attenzione anche sugli aspetti soggettivi del comportamento rimproverato all’accusato. È allora già di principio errato partire dal presupposto che “sequestrando documenti, interrogando testimoni e correi” (istanza, cit., pto. 5.1 p. 3) il Procuratore Pubblico disponga “di tutti gli elementi a carico dell’accusato” (ibid.). Giova ribadire, seppur ovvio, che un’istruttoria penale non consiste unicamente nella documentata esposizione di fatti, ma deve estendersi ad innumerevoli altri elementi di giudizio, spesso ben più difficili da acquisire e riprodurre, perché attinenti al foro interiore dell’accusato (quali ad esempio cosa egli sapesse o meno, i suoi stati d’animo, lo scopo perseguito con i reati eccetera, ma anche l’atteggiamento da lui assunto in fase istruttoria, eventuali pentimenti, ripensamenti e così via): che il Procuratore Pubblico disponesse già di tutti gli elementi a carico prima di interrogare __________, allora, non rende superflui i successivi verbali, nella misura in cui i medesimi danno l’idea dell’atteggiamento dell’accusato, il quale atteggiamento, a sua volta, può essere individuato solo se il verbalizzante ha la possibilità di muovere all’accusato contestazioni puntuali e certe. Proprio quando ha a che fare con un accusato reticente, pertanto, il magistrato inquirente dovrà acquisire quanti più elementi a carico possibile, senza che gli si possa rinfacciare – contrariamente a quanto invece fa l’accusato istante (v. istanza, cit., pto. 5.1 p. 3) – di averne già acquisiti a sufficienza (tale conclusione potendo essere presa, semmai, solo a posteriori, concluso il determinato verbale).
Quanto appena detto introduce il capitolo relativo alle esigenze istruttorie. Le stesse scaturiscono in modo sufficientemente chiaro dal preavviso negativo del magistrato inquirente (cit., p. 2-5): numericamente, vi sono ancora parecchie fattispecie da sottoporre all’accusato istante (segnatamente pratiche da lui trattate nella sua attività di funzionario dirigente dell’__________) – fattispecie divenute vieppiù numerose dopo che è emersa una nuova filière che non può essere ricondotta alla coaccusata __________ (cosiddetto “filone __________”, v. verbale MP 22 novembre 2001 ore 12.55, all’inc. MP s.n.; incarti __________ e __________, v. verbale MP 22 novembre 2001 ore 15.55, all’inc. MP s.n.). Come già accennato, poi, la mera acquisizione fisica della documentazione relativa ad un incarto, rispettivamente la singola audizione delle persone interessate, è ben lungi dal soddisfare le esigenze istruttorie, che seguono un ritmo di caso in caso diverso, dettato dalle dichiarazioni di tutti ed in particolare dall’atteggiamento che l’accusato assume (v., più in esteso, già la decisione 15 ottobre 2001, cit., consid. 3. p. 5, con rinvio a decisione 2 agosto 2001 in re A., inc. Giar 23.2001.8 consid. 3.a p. 5).
a) Notoriamente non basta che vi siano ancora passi istruttori da esperire. Il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato è giustificato soltanto se – e nella misura in cui – la prematura rimessa in libertà di lui possa essere di nocumento proprio nell’ottica dell’assunzione delle prove che ancora mancano. Si è soliti parlare, in questo contesto, di pericolo di collusione, quando è lecito temere l’intervento dell’accusato su terze persone (siano esse correi, parti lese o semplici testi), mentre il termine più ampio di inquinamento delle prove sta ad indicare altri atteggiamenti suscettibili di falsare l’assetto probatorio, come la soppressione o l’alterazione di mezzi di prova eccetera (come qui, verbatim, v. decisione 2 agosto 2001 in re A., inc. Giar 23.2001.8 consid. 3.b p. 5).
b) Già in occasione della precedente decisione 15 ottobre 2001 (cit., consid. 4.b p. 6) sulla prima istanza di libertà provvisoria, questo giudice era giunto alla conclusione che nel caso di __________, tale pericolo appare concreto. Facevano testo l’invito da quest’ultimo rivolto alla coaccusata __________ di non mai menzionare dazioni in denaro a lui, nonché il suo atteggiamento negatorio ad oltranza, legittimo ma indicativo di quanto dovesse apparire probabile un suo intervento su terzi finalizzato a garantirsi un assetto probatorio più favorevole (ibid.).
L’ulteriore evoluzione dell’incarto, letta attraverso i verbali dell’accusato istante, rafforza la convinzione che il pericolo di inquinamento delle prove sia più che mai concreto. __________ ha mantenuto il suo atteggiamento di principio negatorio, seppur in termini più ambigui: ha, ad esempio, dichiarato in termini altisonanti di voler fare chiarezza sugli addebiti mossigli (v. verbale MP 19 ottobre 2001, all’inc. MP s.n., p. 1). Ma non l’ha fatto: anzi, in occasione della successiva audizione avanti al Procuratore Pubblico l’accusato ha dovuto ammettere di avere occultato documentazione (cartacea e in forma elettronica), nonché di aver riservato la produzione di “un memoriale completo che riguardasse anche altri casi analoghi a quello __________” (verbale MP 9 novembre 2001, all’inc. MP s.n., p. 2) ad un momento successivo alla propria scarcerazione (ibid.). Significativo in questo contesto è pure il destino avuto dai due verbali di polizia 12/13 novembre 2001 (all’inc. MP s.n.): i medesimi erano stati voluti dal magistrato inquirente per velocizzare l’istruttoria (v. preavviso negativo, cit., p. 3 in fine), posto che essi dovevano seguire un memoriale redatto dall’accusato personalmente (v. verbale 12 novembre 2001, cit., p. 1). Oltre a fatti nuovi, successivamente confermati avanti al magistrato, __________ aveva ammesso di avere sottratto documenti dall’incarto __________; ma ha poi ritrattato quest’ultima ammissione a verbale MP 22 novembre 2001, a suo dire fatta solo poiché i verbalizzanti gli avevano prospettato di poter tornare a casa in tempo per il compleanno della figlioletta (ore 09.30, all’inc. MP s.n., p. 2). Purtroppo per lui, confrontato con le stringenti prove raccolte dagli inquirenti, l’accusato ha successivamente dovuto tornare sui suoi passi ed ammettere di avere effettivamente sottratto e distrutto documenti dal menzionato incarto (lettere della signora __________ al giurista __________, e la risposta del medesimo, v. verbale MP 26 novembre 2001, all’inc. MP s.n., p. 8; v. anche p. 5 ibid.). Quando l’accusato viene oggi a pretendere, apoditticamente, di non aver “ritrattato quanto dichiarato davanti alla polizia”, ma di aver solo “dovuto precisare quanto verbalizzato in modo impreciso [...]” (istanza, cit., pto. 5.3 p. 4; osservazioni, cit., pto. 5 p. 2), si scontra con l’inequivocabile tenore delle sue stesse dichiarazioni, e sfocia apertamente nel temerario.
Né può la tanto decantata (v. istanza, cit., pto. 4 p. 2; osservazioni, cit., pto. 2 p. 2) confessione dei fatti riguardanti il cosiddetto “filone __________” cambiare il quadro a favore di __________: è vero che egli ha fatto ampie ammissioni, definite piuttosto vaghe dal magistrato inquirente, ma non è assolutamente lecito dedurre dalle medesime ammissioni che esse siano esaustive. Potrebbero contenere dettagli incorretti (sulla retribuzione percepita, su chi avesse introdotto quale “cliente” [v. ad esempio __________ e __________, a verbale MP 22 novembre 2001, ore 12.55, all’inc. MP s.n., p. 2], eccetera) – sospetto più che legittimo visto l’atteggiamento tenuto dall’accusato istante fino a questo momento, e che potrà venire semmai fugato soltanto con l’audizione delle altre persone coinvolte. L’accusato istante deve accettare, una volta per tutte, che l’atteggiamento da lui assunto fin dall’inizio dell’inchiesta ha minato la sua credibilità di principio in termini molto gravi, e che non bastano sporadici miglioramenti nel proprio comportamento a raddrizzare la situazione: prima di credere veramente in un approccio suo radicalmente cambiato, quelle che appaiono come le sue prime ammissioni spontanee dovranno essere debitamente verificate.
c) Quanto appena esposto dimostra che l’atteggiamento di __________ non è radicalmente mutato, ma è rimasto – fino a prova del contrario – improntato fondamentalmente alla negazione, o perlomeno alla minimizzazione ad oltranza delle proprie responsabilità. Si tratta, risaputamente, di atteggiamento perfettamente lecito, che non deve essere di nocumento alcuno per l'accusato in sede di giudizio. Ma in sede d'inchiesta, quando in discussione stanno fattispecie complesse e che vedono coinvolte più persone, può accadere che le negazioni dell’accusato, rispettivamente il suo silenzio, lascino senza risposta questioni concretamente suscettibili di essere influenzate da misure di inquinamento delle prove o collusive. In tali circostanze, che sottintendono – si ribadisce – la concreta possibilità per l’accusato di influire sull’accertamento dei fatti in modo indebito, il pericolo di inquinamento delle prove è per principio implicito, e diviene concreto (anche) a dipendenza dell’atteggiamento processuale che l’accusato decide di assumere: corrisponde al naturale andamento delle cose ed alla comune esperienza che colui il quale nega, sia considerato – più che non il reo confesso – incline a attuare quanto in suo potere pur di sminuire la credibilità delle prove a suo carico. Argomentare diversamente significherebbe pretendere che si debba attendere il primo atto concretamente collusivo prima di ammettere l’esistenza di tale pericolo (così già in decisione 23 novembre 2001 in re D., inc. Giar 582.2001.2 consid. 3.c p. 5).
d) Permane allora – ed anzi si è ulteriormente acuito –, a carico di __________, quel pericolo di inquinamento delle prove già ammesso in precedenza. Dovendosi ancora accertare se __________ abbia effettivamente detto tutto – ciò che non può essere presunto in considerazione del suo atteggiamento tenuto sinora –, e sussistendo per lui la concreta possibilità di influire sulle prove ancora da assumere, a ragione il magistrato inquirente ha deciso di completare l’istruttoria del “filone __________” rispettivamente affrontare il “filone __________” mantenendo in vigore l’unica misura che gli dia la sicurezza che l’accusato non possa modificare lo stato di fatto (ad esempio facendo sparire scritti, rispettivamente forgiando documenti nuovi ad hoc, da affidare semmai a terze persone – nulla di nuovo per l’accusato istante) o colludere con terzi: l’arresto.
Le altre obiezioni sollevate dall’accusato istante, ed afferenti le contestate esigenze d’inchiesta oppure la contestata proporzionalità di un mantenimento della propria carcerazione preventiva, sono irrilevanti o errate.
a) Detto come la pretesa confessione riprodotta nei suoi memoriali non basti (confessione, peraltro, che lo stesso accusato istante definisce “in termini generali”, viziata semmai “dai comprensibili problemi di memoria dell’accusato”, istanza, cit., pto. 4 p. 2), va apertamente stigmatizzato il tentativo di __________ di scaricare la responsabilità della lunghezza dell’inchiesta sul Procuratore Pubblico (v. istanza, cit., pto. 4 p. 2-3, e pto. 5.3 p. 4; osservazioni, cit., pto. 2 p. 2): non può essere seriamente sostenuto che la consegna al magistrato inquirente dei suoi memoriali con una decina di giorni di ritardo abbia causato una dilazione ingiustificata dell’istruttoria (v. istanza, cit., pto. 4 p. 2-3, e pto. 5.3 p. 4), ritenute le innumerevoli lacune mnemoniche di cui ha fatto prova l’accusato in tutti i suoi verbali, ma soprattutto tenuto conto che in quel medesimo lasso di tempo il Procuratore Pubblico ha esperito altri atti istruttori incontestabilmente necessari (v. preavviso negativo, cit., p. 5).
b) Questo medesimo argomento vale per smentire l’affermazione dell’accusato, secondo la quale tutto il “filone __________” avrebbe già potuto e dovuto essere chiarito entro Natale: con accusato elusivo, che si preoccupa ben più di ottenere la libertà provvisoria che non di contribuire fattivamente alla ricostruzione degli illeciti commessi (si ricordi, ad esempio, quanto tempo è già stato investito nella discussione di uno solo degli incarti da lui gestiti, v. supra, consid. E), nemmeno l’accusato medesimo può seriamente illudersi che l’inchiesta possa realmente procedere a quei ritmi.
c) A cosa il Procuratore Pubblico si riferisse, quando ebbe a rendere attento __________ che fra gli atti sequestrati mancava documentazione (v. osservazioni, cit., pto. 2 p. 1), è dettaglio senza la benché minima importanza – oltretutto, non rientra fra i compiti dell’accusato istante quello di interpretare a cosa effettivamente pensasse il Procuratore Pubblico quando gli ha mosso una determinata contestazione. Conta unicamente constatare che l’accusato era stato, anche in quella circostanza, reticente (v. verbale MP 9 novembre 2001 ore 10.40, all’inc. MP s.n., p. 1).
Non essendo stati sollevati altri motivi di mantenimento dell’arresto quali il pericolo di fuga o di recidiva, resta da esprimersi sulla proporzionalità della carcerazione già patita ed ancora prospettabile.
a) Già in sede di decisione 15 ottobre 2001 (inc. Giar 520.2001.2, consid. 5a p. 6-7, qui integralmente ribadita), questo giudice aveva rilevato quanto la presente inchiesta fosse complessa, sia per il numero di pratiche trattate dall’accusato, sia per l’atteggiamento di lui, e non da ultimo per l’oggettiva gravità delle irregolarità commesse ai danni della pubblica amministrazione. Quando sottolinea quanto precede (v. istanza, cit., pto. 5.4 p. 5), dunque,__________ non afferma nulla di nuovo. Vero è pure che l’inchiesta durerà ancora a lungo, stante la necessità di verificare e capire ogni pratica trattata dall’accusato (ibid.). Errato, invece, è affermare apoditticamente che l’accusato non possa ”essere mantenuto in detenzione preventiva fino alla conclusione definitiva dell’inchiesta” perché “ciò risulterebbe a non averne dubbio manifestamente contrario al principio della proporzionalità” (ibid.): l’unico limite assoluto per la durata della detenzione preventiva è notoriamente rappresentato dalla pena che verrà verosimilmente inflitta all’accusato, nel senso che la detenzione preventiva non deve eccedere tale probabile pena. Fino al raggiungimento di tale limite – qui manifestamente ancora ben lontano – il mantenimento dell’arresto rispettivamente la libertà provvisoria dipendono unicamente dall’adempimento delle condizioni di legge. Ciò significa, in parole semplici, che l’arresto di __________ si protrarrà, alla luce delle circostanze già esaminate, fino a che sussista concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, con riferimento ovviamente al chiarimento di quegli elementi decisionali di reale peso, per i quali si giustifichi la grave limitazione della libertà personale che è l’arresto. Non rientra necessariamente fra questi la perizia psichiatrica, richiesta dall’accusato medesimo ed accolta dal Procuratore Pubblico (v. istanza, cit., pto. 5.5 p. 5), poiché trattasi di mezzo di prova non suscettibile di essere manipolato dal periziando in virtù del solo fatto di essere in libertà provvisoria.
b) Già si è detto che non possono essere mosse serie critiche all’operato degli inquirenti, in particolare del Procuratore Pubblico, con riguardo ai tempi d’inchiesta. E ciò, indipendentemente da una puntuale verifica della scaletta stilata dal Procuratore Pubblico prima della decisione 15 ottobre 2001 (v. istanza, cit., pto. 5.4 p. 5): poiché anche se il magistrato inquirente non avesse potuto rispettarla, la responsabilità per il (supposto, ma contestato, v. preavviso negativo, cit., p. 6 in alto) ritardo non ricadrebbe, nel caso concreto, su di lui o nella sua sfera d’influenza, bensì sull’accusato istante, sulle sue menzogne e mezze verità, e sullo sviluppo dell’inchiesta a seguito dei passi istruttori intrapresi nel frattempo.
Ed è parimenti vero che l’inchiesta potrebbe avanzare più celermente soltanto con la fattiva collaborazione dell’accusato (v. preavviso negativo, cit., p. 5): si intende in particolare che, volendo egli dare esaustive e precise indicazioni, egli potrebbe senz’altro essere interrogato da inquirenti di polizia che, seppur non cogniti di diritto amministrativo, sarebbero senz’altro in grado di assicurare un documento agli atti, o di verbalizzare la creazione di un falso rispettivamente la sparizione di un documento autentico.
c) Visto allora il tempo già trascorso dal momento dell’arresto (tre mesi), e dandosi sin d’ora per certo che se sarà riconosciuta la colpevolezza dell’accusato, la sua condanna contemplerà una pena privativa della libertà di durata non irrilevante, senz’altro ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile, non fa dubbio che l’ulteriore mantenimento della carcerazione preventiva di __________ è ancora ampiamente rispettoso del principio di proporzionalità.
d) Resta in ogni caso sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP). L'istante ha comunque sempre la possibilità, in caso di ritardo ingiustificato, di rinnovare la domanda di messa in libertà, che verrà valutata in base alla situazione del momento, e dunque potrebbe avere esito diverso.
Corrisponde a notoria giurisprudenza di questo Ufficio, che le condizioni di salute dell’accusato non costituiscono motivo di concessione della libertà provvisoria: qualora egli, all’esame del medico delegato solo competente, non dovesse risultare carcerabile, potrà venirne disposto il trasferimento in struttura medicalizzata, equipaggiata in modo da evitare il verificarsi di quei pericoli (di fuga, di collusione, di recidiva) che stavano alla base dell’arresto.
In conclusione, l’istanza in discussione dev’essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 17 dicembre 2001 da __________ è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
Intimazione:
giudice Luca Marazzi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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