AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.52002
Data decisione, Autorità: 15.10.2001, GIAR
N. 520.2001.2 M Lugano, 15 ottobre 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Luca Marazzi
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria personalmente inoltrata in data 5/8 ottobre 2001 da
(difeso di fiducia dall’avv.)
e trasmessa in data 11 ottobre 2001 con preavviso negativo dal Procuratore Pubblico avv. Bruno Balestra, Lugano;
concessa all’accusato ed al suo difensore, con ordinanze 12 rispettivamente 11 ottobre 2001, la facoltà di presentare osservazioni al preavviso negativo del magistrato inquirente, e letti gli allegati 13 e 15 ottobre 2001;
letti ed esaminati gli atti formanti l’inc. MP __________;
ritenuto
in fatto:
A.
__________, Capo __________, è stato tratto in arresto lo scorso 25 settembre 2001, siccome sospettato di avere gestito incarti di sua competenza accettando denaro dalle parti interessate (v. rapporto di arresto 25 settembre 2001, inc. Giar 520.2001.1 doc. 2). Il giorno successivo l’arresto è stato confermato da questo giudice, con contestuale intimazione della promozione dell’accusa per titolo di corruzione passiva, accettazione di doni e violazione del segreto d’ufficio (v. inc. Giar cit., doc. 1 e 3).
B.
respinge ogni addebito: ammette di avere trattato degli incarti che gli aveva segnalato la coaccusata __________, indicandole cosa fare oppure redigendo lettere o ricorsi, ma nega assolutamente di avere incassato denaro dai beneficiari delle decisioni da lui preparate o direttamente da __________ (v., ad es., verbale Giar 26 settembre 2001, inc. Giar 520.2001.1 doc. 3 p. 1-2). Dice di aver assecondato la signora __________ con l’intenzione di ottenere da lei informazioni utili per la sua attività professionale (ibid.), e mantiene la medesima posizione difensiva anche dopo aver preso atto che è la stessa __________ ad aver dichiarato agli inquirenti di avergli dato del denaro per quanto da lui fatto nell’ambito degli incarti per permessi agli stranieri (loc. cit., p. 2 in fine).
C.
Con succinta istanza 5/8 ottobre 2001 (inc. Giar 520.2001.2 doc. 1), __________ postula la concessione della libertà provvisoria: a suo dire, la paventata necessità di interrogare quattro persone avrebbe potuto e dovuto venire evasa entro gli undici giorni di detenzione trascorsi fino al momento dell’inoltro dell’istanza (loc. cit., pto. 1 p. 1-2), per cui il mantenimento della carcerazione preventiva contrasterebbe anche con il principio di proporzionalità (loc. cit., pto. 3 p. 2); inoltre, non sarebbe lecito far dipendere la durata del carcere preventivo dalla disponibilità di __________ a svelare i nomi celati sotto pseudonimo nei suoi diari (loc. cit., pto. 2 p. 2).
D.
Il Procuratore Pubblico, dal canto suo, dopo aver evidenziato gli indizi di colpevolezza scaturenti dall’incarto (v. preavviso negativo, inc. Giar 520.2001.2 doc. 2 p. 1-2) elenca, a valere quali bisogni istruttori, le pratiche nelle quali l’accusato avrebbe prestato la propria opera su richiesta della coaccusata __________ (loc. cit., p. 2), nonché i verbali da esperire per ogni pratica (loc. cit., p. 3). Questi ultimi riguardano non solo il singolo richiedente, ma anche le persone a lui vicine “parenti, amici, intermediari, che in un modo o nell’altro convergono nella necessaria istruttoria” (loc. cit., p. 2), e sono dunque in numero ben superiore a quanto indicato dall’accusato (loc. cit., p. 3); ovviamente, queste risultanze istruttorie dovranno essere successivamente prospettate all’accusato. Il legittimo atteggiamento negatorio dell’istante e “la gravità anche istituzionale del reato” (loc. cit., p. 3) fanno infine apparire proporzionato il carcere preventivo già patito ed ancora prospettabile.
E.
Hanno presentato osservazioni tanto l’accusato medesimo quanto il suo difensore. Il primo si concentra sugli indizi di colpevolezza, relativizzandone la portata (v. osservazioni 13 ottobre 2001, inc. Giar 520.2001.2 doc. 5, pto. 1 p. 1-2) ed evidenziando come egli non disponesse delle competenze decisionali necessarie affinché sue decisioni possano soddisfare i presupposti della corruzione passiva (loc. cit., pto. 4 p. 2-3). Nega l’esistenza di bisogni istruttori, in particolare il pericolo di collusione, affermando di neppure sapere “chi siano le persone che il P.P. vuole interrogare” (loc. cit., pto. 2 p. 2), e conclude sottolineando la gravità della situazione venutasi a creare per la moglie ed i figli (loc. cit., pto. 5 p. 3).
Il difensore, dal canto suo, premesso il parziale rifiuto di accesso agli atti che vige nei confronti suoi e del suo assistito (v. osservazioni, inc. Giar 520.2001.2 doc. 6, pto. 2 p. 1), ribadisce le sue obiezioni agli indizi di colpevolezza già espresse in sede di ricorso 8 ottobre 2001 contro l’arresto, rinviando a quell’allegato (loc. cit., pto. 5 p. 2). Si sofferma indi sulla mancanza di proporzionalità di un eventuale mantenimento della carcerazione preventiva per rapporto alla presumibile condanna (loc. cit., pto. 6.1 p. 2-3), e conclude affermando che nelle tre settimane di detenzione preventiva sinora patite dall’accusato il magistrato inquirente “avrebbe potuto assumere tutte le prove che a suo modo di vedere erano tali da poter essere inquinate dall’accusato” (loc. cit., pto. 6.2 p. 3). Postula pertanto la concessione della libertà provvisoria, eventualmente affiancata da misure sostitutive “quali il divieto di contattare determinate persone o gli arresti domiciliari” (loc. cit., pto. 7 p. 3), ed in subordine comunque l’imposizione al Procuratore Pubblico di “un termine entro il quale procedere all’assunzione di tutte le prove che ritiene necessarie e che ritiene, a torto, possano essere inquinate dall’accusato” (ibid.).
Considerato
in diritto:
L'art. 95 CPP
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).
a) Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede (che non è deputata a pronunciarsi sul merito delle accuse e deve evitare di pregiudicare), si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti (v. supra, consid. B).
b) In quale misura gli indizi a suo carico siano seri e concreti, è questione che non può essere definitivamente risolta in questa sede. Nondimeno, non si possono sottovalutare le chiare dichiarazioni di colpevolezza che ha pronunciato __________ a carico di __________, a partire dal verbale di polizia 24 settembre 2001, ore 08.15, p. 11 (allegato al rapporto d’arresto 25 settembre 2001 dell’accusato __________, inc. 520.2001.1 doc. 2), ed in seguito costantemente e coerentemente precisate e sostanziate nei successivi verbali. Queste chiamate in correità appaiono credibili già perché non sono di beneficio alcuno per chi le ha fatte, ma anzi aggravano la posizione dell’accusata __________ in punto all’accusa di corruzione attiva; e con il prosieguo delle indagini, la loro credibilità ha potuto cementarsi sulla scorta delle iscrizioni nell’agenda di lei rinvenuta presso il __________ di __________ (v. verbale di perquisizione e sequestro 18 settembre 2001) e dell’acquisizione delle prime conferme delle altre parti interessate.
c) I dubbi che sollevano l’accusato personalmente ed il suo difensore, e riguardanti essenzialmente la credibilità delle tesi accusatorie costruite sulle dichiarazioni della coaccusata __________ (v. osservazioni __________, cit., pto. 1 p. 1; ricorso 8 ottobre 2001 contro l’arresto, inc. Giar 520.2001.1 doc. 4 pto. 4.1 p. 5-7), rappresentano, a non dubitarne, obiezioni che vorranno approfondimento. Tuttavia, trattandosi di obiezioni di natura sostanziale, una valutazione definitiva della loro portata compete alla Corte di merito e non a questo giudice – nell’ambito delle proprie competenze limitate alla valutazione della legittimità della carcerazione preventiva, unicamente autorizzato ad un esame sommario di verosimiglianza del grado di responsabilità dell’accusato istante (v., come qui, anche la decisione 19 aprile 2000 in re C.F., inc. GIAR 124.2000.2 consid. 2b p. 4).
Almeno nell’ottica di mera verosimiglianza, comunque, le critiche rivolte nelle diverse sedi alla credibilità della coaccusata __________ – segnatamente che ella sarebbe l’unica accusatrice, che ella si sarebbe più volte contraddetta, e che le sue dichiarazioni e le annotazioni del suo diario sarebbero sprovviste del necessario “valore fortemente indiziante” (v. ricorso, cit., pto. 4.1 p. 7) – sono troppo superficiali e generiche per convincere immediatamente dell’innocenza di __________, rispettivamente per far apparire l’ipotesi accusatoria sostenuta dal Procuratore Pubblico tendenzialmente o preponderantemente insostenibile.
a) Non vi sono da spendere molte parole sulle esigenze istruttorie ancora aperte: come spiega in dettaglio il Procuratore Pubblico (v. preavviso negativo, cit., p. 2-3), devono ancora essere sentite (in parte risentite) non solo le “persone che avrebbero consapevolmente finanziato nel proprio interesse la corruzione dell’accusato __________” (loc. cit., p. 2), ma anche la più ampia cerchia di parenti o amici coinvolti – in quanto beneficiari, intermediari o altro – nelle varie fattispecie. Va poi detto che “in determinati casi sia le pratiche quanto le persone devono essere oggetto di identificazione” (v. preavviso, cit., p. 2). Queste risultanze dovranno poi essere prospettate a __________ ed all’accusato istante, fatto salvo il loro diritto di chiedere il confronto con terze persone.
b) L’obiezione della difesa, secondo la quale tali prove sono già state (o avrebbero dovuto essere già) assunte (v. osservazioni, cit., pto. 6.2 p. 3), non trova conforto negli atti (il Procuratore Pubblico, anzi, precisa di avere espressamente spiegato l'iter previsto all'accusato ed al suo difensore, v. preavviso negativo, cit., p. 2), ed è comunque infondata: per l’organica istruzione di un incarto sono di regola ovviamente necessarie più di un’audizione di ogni persona, secondo un ritmo dettato dalle dichiarazioni degli altri personaggi coinvolti. Non si può, allora, astrattamente declamare che gli interrogatori già effettuati devono bastare. Va anche detto che la necessità oggettiva di acquisire prioritariamente determinate testimonianze può essere valutata in termini differenti secondo l’atteggiamento che l’accusato assume: nei confronti di colui che avesse dato prova di desiderio di fare chiarezza, sarà possibile fare fiducia assumendo talune prove dopo la sua messa in libertà provvisoria, mentre nei confronti di accusato reticente – quale è il qui istante – si imporrà la massima prudenza, segnatamente l’anticipata assunzione anche di prove che potrebbero apparire secondarie (come qui v. decisione 2 agosto 2001 in re A., inc. Giar 23.2001.8 consid. 3.a p. 5).
a) Notoriamente non basta che vi siano ancora passi istruttori da esperire. Il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato è giustificato soltanto se – e nella misura in cui – la prematura rimessa in libertà di lui possa essere di nocumento proprio nell’ottica dell’assunzione delle prove che ancora mancano. Si è soliti parlare, in questo contesto, di pericolo di collusione, quando è lecito temere l’intervento dell’accusato su terze persone (siano esse correi, parti lese o semplici testi), mentre il termine più ampio di inquinamento delle prove sta ad indicare altri atteggiamenti suscettibili di falsare l’assetto probatorio, come la soppressione o l’alterazione di mezzi di prova eccetera (come qui, verbatim, v. decisione 2 agosto 2001 in re A., inc. Giar 23.2001.8 consid. 3.b p. 5).
b) Nel caso di __________, tale pericolo appare concreto. Basterà ricordare, in primo luogo, che secondo __________ l’accusato istante, dopo essere stato sentito in re __________, l’aveva invitata a non mai dichiarare, semmai fossa stata interrogata, di avergli dato denaro (v. verbale di polizia __________ 24 settembre 2001 ore 08.15, cit., p. 11; l’accusato nega questa circostanza, v. verbale MP 25 settembre 2001 ore 14.45, allegato al rapporto d’arresto 25 settembre 2001, inc. Giar 520.2001.1 doc. 2, p. 9). A favore dell’effettiva esistenza di concreto pericolo di collusione parla pure il suo atteggiamento processuale, negatorio ad oltranza: e se tale suo atteggiamento corrisponde senz’altro ad un suo sacrosanto diritto, visto nella prospettiva della succitata richiesta alla coaccusata __________ di sottacere l’avvenuta dazione di denaro assurge ad indizio che un suo intervento sulle persone che hanno beneficiato dei suoi indebiti servizi è tutt’altro che inverosimile, anzi probabile.
Sono passibili di essere confrontati con atti collusivi tutti coloro che hanno beneficiato dell’indebito interessamento dell’accusato per ottenere un trattamento di favore nell’evasione della richiesta di un permesso di soggiorno, così come coloro che si sono attivati in qualità di intermediari. Che __________ dica di neppure sapere quali siano le persone che il Procuratore Pubblico intenda interrogare (v. osservazioni, cit., pto. 2 p. 2), è opinione di parte che non può fare stato, e che merita solo ridotta credibilità, visto l’atteggiamento assunto dall’accusato istante in sede d’inchiesta.
a) L’inchiesta è di per sé complessa già per il tutt’altro che trascurabile numero di incarti “a rischio” (identificati come tali) gestiti dall’accusato istante nell’ambito della sua funzione – senza parlare dell’enorme quantità di dossiers che potrebbero astrattamente ancora nascondere qualche sorpresa. All’ingerenza che ogni inchiesta penale costituisce, sempre (e massimamente se accompagnata da arresto), per la sfera personale di un accusato, si affianca nel caso di specie l’estrema rilevanza che la vicenda riveste per l’opinione pubblica, tenuto conto delle straordinarie implicazioni etiche. Il tutto si riflette nella necessità di un’inchiesta condotta con estremo rigore ed in ogni dettaglio, ovviamente non da ultimo nell’interesse dell’accusato medesimo. Se si tengono presenti, infine, le ulteriori difficoltà che l’atteggiamento reticente dell’accusato causa, va constatato senza mezzi termini che l’istruttoria procede nondimeno a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge.
Il carcere preventivo sofferto (in termini assoluti, ancora breve – meno di tre settimane) e prospettabile appare allora ancora rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell’evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti. E soprattutto con riferimento alla presumibile pena, fanno specie i reiterati tentativi posti in atto dall’accusato (v. osservazioni, cit., pto. 4 p. 2) e dalla sua difesa (v. osservazioni, cit., pto. 6.1 p. 2) di minimizzare la portata penale dei fatti in oggetto: a parte l’apprezzamento della gravità oggettiva di un comportamento sul genere di quello rimproverato all’accusato istante – apprezzamento che prima di una condanna da parte della competente Corte di merito deve essere lasciato alla sensibilità soggettiva di ognuno – , si può dare sin d’ora per certo che se sarà riconosciuta la colpevolezza dell’accusato, la sua condanna contemplerà una pena privativa della libertà di durata non irrilevante, senz’altro ben superiore alla carcerazione preventiva già subita ed ancora prospettabile. Che poi questa pena possa ancora ricadere entro i limiti della sospensione condizionale della sua esecuzione, è notoriamente fattore di nessuna influenza sulla legittimità del carcere preventivo.
b) Per quanto umanamente comprensibili, le difficoltà dei famigliari nell’affrontare una situazione come quella di un congiunto in stato detentivo non possono rivestire valenza alcuna nella valutazione della legittimità della detenzione preventiva di un accusato, ma devono cedere il passo ai preminenti motivi di interesse pubblico (art. 95 cpv. 2 CPP). Le misure sostitutive proposte dalla difesa (un divieto di contattare terze persone o gli arresti domiciliari, v. osservazioni, cit., pto. 7 p. 3) non possono invece entrare in linea di conto, in quanto per principio atte semmai ad ovviare ad un pericolo di fuga (qui neppure ipotizzato), ma non ad un pericolo di collusione.
c) Resta in ogni caso sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP). E per quanto è dato di sapere, la scaletta che il magistrato inquirente ha previsto per i prossimi passi istruttori è pienamente rispettosa dei precetti di legge testé menzionati.
Quanto precede permette di evitare la fissazione di un termine da parte di questo giudice per l'espletamento degli atti istruttori ancora necessari (v. osservazioni della difesa, cit., pto. 7 p. 3), con particolare riferimento a quelli che potrebbero togliere concretezza al pericolo di collusione in capo all'istante. Sebbene tale possibilità non sia esclusa dal CPP, non è prassi di questo Ufficio assegnare tali termini, quantomeno quando non si tratti di un singolo atto facilmente acquisibile. L'istante ha comunque sempre la possibilità, in caso di ritardo ingiustificato, di rinnovare la domanda di messa in libertà, che verrà valutata in base alla situazione del momento, e dunque potrebbe avere esito diverso.
In conclusione, l’istanza in discussione dev’essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese.
Per i quali motivi,
visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP
d e c i d e :
L’istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 5/8 ottobre 2001 da __________ è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
Intimazione:
giudice Luca Marazzi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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