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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.151
Data decisione, Autorità: 08.09.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00151
Lugano 8 settembre 1999 /B/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 31 agosto 1999 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e meglio contro la comminatoria di fallimento 8 luglio 1999 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 21/23 aprile 1999 dell’UEF di Mendrisio la __________ di __________ ha escusso la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 6’993.-- oltre interessi al 5% dal 13 agosto 1998 e fr. 88.40 oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 1999. L’escussa ha interposto opposizione. All’udienza di contraddittorio del 6 luglio 1999 davanti al Pretore di Mendrisio-Nord la debitrice ha riconosciuto di dovere alla __________ fr. 6’993.-- oltre accessori, dichiarando di ritirare l’opposizione.
B. In seguito alla richiesta di proseguire l’esecuzione, l’UEF di Mendrisio ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 25 agosto 1999.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ con ricorso 31 agosto 1999, sostenendo che, viste le sue difficoltà finanziarie, ha invitato la creditrice a ritirare il compressore e gli accessori oggetto del credito. Il 12 luglio 1999 la __________ ha provveduto al ritiro.
Considerato
in diritto: 1. Ex art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario. Non occorrono ulteriori atti istruttori anche nel caso di un ricorso non temerario né infondato - tanto ove sia stato sottoposto ex art. 10 cpv. 1 LPR all’Autorità di vigilanza per il giudizio sull’effetto sospensivo, quanto nell’ipotesi che il gravame sia solo stato portato a conoscenza della CEF in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LPR - quando non ve ne sia la necessità, ad esempio se l’esame giudiziale è limitato a una questione di diritto che non richieda altri accertamenti fattuali, come pure quando il ricorso può essere respinto già sulla base dei documenti prodotti (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, 1998, p. 181)
a) Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza. In casu va osservato che se l’oggetto del contendere è stato effettivamente ritornato alla creditrice e le eventuali spese pagate, nulla vieta alle parti di accordarsi senza giungere all’inoltro di un’istanza di fallimento.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 31 agosto 1999 __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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