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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.148
Data decisione, Autorità: 06.09.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00148
Lugano 6 settembre 1999 B/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 agosto 1999 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 2/3 agosto 1999 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
viste le osservazioni 26 agosto 1999 dell’UE di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 19/20 aprile 1999 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 470.-- oltre interessi al 6% dal 1 febbraio 1999. L’escussa ha interposto opposizione. Con decisione 13 luglio 1999 Il Giudice di pace del Circolo di Lugano, Sezione 1, la __________ ha rigettato l’opposizione.
B. Con richiesta 15 luglio 1999 la __________ ha chiesto all’UE di Lugano di proseguire l’esecuzione. Il 2 agosto 1999 l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 3 agosto 1999.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ con ricorso 12 agosto 1999, sostenendo l’inesistenza del debito. La debitrice ha infatti sostenuto di avere, in relazione all’acquisto di gasolio dalla creditrice, già pagato per errore un anticipo di fr. 500.--.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. a) Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, ricevuta la decisione 13 luglio 1999 del Giudice di pace del Circolo di Lugano, doveva, se del caso, far valere le sue ragioni impugnandola.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 12 agosto 1999 __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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