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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.135
Data decisione, Autorità:
09.08.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00135
Lugano
9 agosto 1999/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 luglio 1999 di
contro
l’operato
dell’UE di Lugano nell’esecuzione n.__________ promossa nei confronti del
ricorrente da
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che
il __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio
credito;
che
con ricorso 28 luglio 1998 __________ si è aggravato contro il pignoramento di
salario nell’esecuzione n. __________ promossa da __________, sostenendo che il
creditore avrebbe fatturato all’escusso un importo eccessivo per il lavoro
svolto;
che
per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul
merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo o al
momento della ricezione della copia del ricorso per conoscenza, atteso che nel
caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi
non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.
2.2.2. ad art. 9);
che
nel caso di specie il ricorso 28 luglio 1999 __________ è stato direttamente
trasmesso a questa Camera;
che
le contestazioni sollevate dal ricorrente concernono questioni di merito
sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza;
che
il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile senza la necessità di
atti istruttori;
che
non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è
disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF e 9 LPR
pronuncia: 1. Il
ricorso 28 luglio 1999 __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UE di Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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