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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.127
Data decisione, Autorità: 03.08.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00127
Lugano 3 agosto 1999/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 luglio 1999 di
contro
l’operato dell’amministrazione fallimentare speciale del fallimento __________ e meglio contro la pubblicazione apparsa sul FUSC del __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che in data 31 marzo 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 , su istanza dall’amministratore speciale dott. __________, ha decretato la sospensione del fallimento __________ per mancanza di attivi;
che sul FUSC n. __________ del __________ è stata pubblicata la chiusura del fallimento per mancanza di attivi nel caso in cui nessun creditore anticipi entro dieci giorni, fr. 25’000.-- per il proseguimento della procedura in via sommaria;
che con ricorso 23 luglio 1999 __________ si aggrava contro la sospensione per mancanza di attivi del fallimento __________ e la sua continuazione in via sommaria sostenendo l’esistenza di attivi, segnatamente una villa e un terreno in __________, atti a coprire i costi della procedura ordinaria;
che per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisione sull’effetto sospensivo o al momento della ricezione della copia del ricorso per conoscenza, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9);
che il ricorso 23 luglio 1999 __________ è stato direttamente trasmesso a questa Camera;
che il decreto di sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi è impugnabile unicamente con i rimedi di diritto cantonale, essendo escluso il ricorso all’Autorità cantonale di vigilanza (cfr. Urs Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG III, Basilea, Ginevra, Monaco, 1998, n. 8 ad art. 230 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997/1999, n. 8 ad art. 230 LEF);
che il ricorrente pur impugnando formalmente la pubblicazione della continuazione del fallimento in via sommaria, in realtà si aggrava contro la sua sospensione per mancanza di attivi ex art. 230 LEF
che il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile senza la necessità di atti istruttori, sollevando lo stesso questioni sottratte al potere di cognizione di questa Camera;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 230 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 23 luglio 1999 __________, è irricevibile
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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