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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2008.4
Data decisione, Autorità: 25.04.2008, PENAL
Titolo: Amministrazione infedele ripetuta, in parte qualificata, falsità in documenti; pena pecuniaria, procedura abbreviata
Incarto n. 72.2008.4
Lugano, 25 aprile 2008/gb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Franco Lardelli
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,
per giudicare
AC 1 e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
per avere
agendo nella sua qualità di direttore sostituto e consulente finanziario della PC 1, obbligato per negozio giuridico ad amministrare il patrimonio dei clienti nonché a gestire gli interessi patrimoniali dell’istituto bancario,
ripetutamente violato i suoi doveri, e meglio per avere
1.1 a Lugano ed in altre località all’estero,
nel periodo 1999-giugno 2002,
omettendo di informare compiutamente i titolari delle relazioni __________ ovvero di renderli edotti sulle operazioni speculative (opzioni) messe in atto sui loro conti nonché sull’andamento delle stesse, nonché occultando gli impegni in essere e presentando situazioni patrimoniali inveritiere rappresentanti un patrimonio netto superiore a quello reale, impedendo loro in tal modo di determinarsi sul seguito della gestione,
mancato ai propri obblighi e causato così ai clienti un danno di complessivi CHF 133'162.14, in particolare:
CHF 83'745.83 in danno della relazione __________
CHF 49'416.31 in danno della relazione __________,
ritenuto che entrambi i clienti sono stati nel frattempo risarciti dalla Banca;
1.2 a __________ nonché in altre località all’estero,
nel periodo marzo 1999-fine 2001,
agendo allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
consigliando ai titolari delle relazioni __________ di rescindere il mandato di amministrazione conferito alla Banca, concludendo contemporaneamente accordi diretti con i citati clienti ed incassando personalmente in base a tali accordi un importo complessivo di CHF 30'000.-- circa,
mancato ai propri obblighi e causato così una danno al patrimonio della Banca di complessivi CHF 276'354.70, pari allo 0,75% di commissione (calcolato sul patrimonio lordo investito) perso sui citati clienti;
per avere
nelle condizioni di luogo e di tempo di cui sub. 1.1,
allo scopo di procacciarsi un indebito profitto ovvero di occultare le operazioni speculative (opzioni) in corso e/o l’andamento delle stesse e gli impegni in essere, rispettivamente di presentare una situazione patrimoniale netta migliore di quella reale,
formato (almeno) 76 estratti patrimoniali incompleti ovvero inveritieri, facendone altresì uso, in specie
in 20 casi con i clienti __________,
in 56 casi con i clienti __________;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 1/2008 dell'8 gennaio 2008, emanato dal procuratore pubblico e contemplante le seguenti
proposte 1. AC 1 è dichiarato colpevole dei reati ascrittigli come sopra. Di conseguenza AC 1 è condannato:
1.1 alla pena pecuniaria di fr. 14'400.-- (quattordicimilaquattrocento), corrispondente a 360 aliquote da fr. 40.-- (art. 34 e seg. CP),
1.2 alla multa di fr. 2'000.-- (duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CP),
1.3 al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
La Parte civile viene rinviata al foro civile per le sue eventuali pretese di risarcimento.
Presenti
▪ Il procuratore pubblico. ▪ L'accusato AC 1, assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. ▪ L'avv. dr. RC 1 in rappresentanza della parte civile PC 1. ▪
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:30.
Costatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
sentito l'accusato e esaminati gli atti.
Posto dal presidente, con l'accordo delle parti, il seguente
quesito - Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?
Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame,
il Presidente risponde affermativamente al quesito;
richiamati gli art.: 12, 34, 42, 44, 49, 106, 158 cfr. 1 cpv. 1 e 3, 251 cfr. 1 CP;
9 segg. CPP e 39 TG, sulle spese;
pronuncia
L'atto d'accusa 1/2008 dell'8.1.2008 contro AC 1 con le relative proposte è approvato, con la precisazione che per il punto 1.1 AA il reato è stato commesso nel periodo 25 aprile 2001 – giugno 2002.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato.
Questo giudizio è definitivo.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 2'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 2'450.--
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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