AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.123
Data decisione, Autorità: 13.08.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00123
Lugano 13 agosto 1999 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 luglio 1999 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano nell’esecuzione n.__________ promossa nei confronti del ricorrente da
richiamata l’ordinanza presidenziale 15 luglio 1999, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 11 agosto dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito;
che il 25 giugno 1999 l’UE di Lugano ha notificato al debitore l’avviso di pignoramento, previsto per il 27 agosto 1999;
che con ricorso 7 luglio 1999 ____________________ si è aggravato contro l’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa da __________, sostenendo che il creditore avrebbe già ricevuto l’importo di fr. 60’000 e quindi la richiesta avanzata con l’esecuzione in oggetto sarebbe assurda;
che con osservazioni 11 agosto 1999 l’UE di Lugano ribadisce la correttezza del proprio operato e chiede la reiezione del gravame;
che per l’art. 89LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio di esecuzione ricevuta la domanda di continuazione procede senza indugio al pignoramento;
che il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima (art. 90 LEF);
che nel caso di specie il creditore ha richiesto il 14 giugno 1999 il proseguimento dell’esecuzione n. __________ sulla base della sentenza 1° giugno 1999 della Pretura di Lugano, cresciuta in giudicato;
che il 25 giugno 1999 l’UE di Lugano ha fissato il pignoramento per il 27 agosto 1999 dandone avviso al debitore;
che in concreto nessuna censura può essere rivolta nei confronti dell’Ufficio di esecuzione, avendo quest’ultimo agito in ossequio a quanto previsto dalla LEF;
che le contestazioni sollevate dal ricorrente concernono unicamente questioni di merito sottratte al potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza;
che il gravame deve quindi essere dichiarato irricevibile;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 89 e 90 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 7 luglio 1999 __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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