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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2007.420
Data decisione, Autorità: 21.05.2008, PRPEN
Titolo: Perdere la padronanza di guida essendo in stato di ubriachezza (min. 2.04 - max. 2.30)
Incarto n. 10.2007.420 DA 3243/2007
Bellinzona 21 maggio 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.04 - max. 2.30 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in fase di svolta a destra, negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra, cozzando dapprima contro un cippo e la relativa segnaletica indi, rimbalzando sulla sua destra, contro il pilastro di uno stabile ivi esistente;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 8 ottobre 2007 n. 3243/2007 del che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 150.00 (centocinquanta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 9'000.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
Ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 ottobre 2007;
indetto il dibattimento in data 21 maggio 2008, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, accompagnato dal suo difensore, mentre il Procuratore ha comunicato di rinunciare a comparire, chiedendo la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti addebitati al suo cliente e precisa che l’opposizione interposta al decreto d’accusa è essenzialmente motivata dalla commisurazione dell’aliquota giornaliera, siccome la proposta del PP non tiene conto dell’attuale situazione finanziaria dell’accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1 guida in stato di inattitudine;
1.2 infrazione alle norme della circolazione
per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 1 e 91 cpv. 1 LCStr ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa a suo carico;
condanna ACCU 1
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. 1'200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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