AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2008.142
Data decisione, Autorità:
20.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. esecutrice testamentaria quale istante
Incarto n.
60.2008.142
Lugano
20 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/29.4.2008
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere, in qualità di
esecutrice testamentaria, le constatazioni mediche relative al decesso di __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A seguito del decesso di __________ in
data __________, il Ministero pubblico ha raccolto delle informazioni
preliminari (inc. MP ), conclusesi con un decreto di non luogo a procedere
datato 25.9.2007 ().
-
Con
la presente istanza, l’istituto bancario richiedente, nella sua veste di
esecutrice testamentaria (comprovata dal relativo attestato), chiede di poter
ricevere la documentazione medica relativa alla constatazione del decesso.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso, data la funzione di esecutrice testamentaria, ed i diritti ad
essa connessi, è dato un interesse giuridico legittimo all’istante ad ottenere
i documenti medici relativi all’accertamento del decesso, anche solo a fini
assicurativi.
-
L’istanza
è accolta. Copia dell’attestato di morte del 14.9.2007 e della constatazione di
morte naturale datata 23.9.2007 saranno inviati in allegato alla presente decisione
destinata alla banca istante.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta.
-
La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico della IS 1, __________.
-
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster