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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.95
Data decisione, Autorità: 21.06.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00095
Lugano 21 giugno 1999 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull’istanza 2 giugno 1999 di
chiedente
l’autorizzazione ex art. 128 cpv. 1 RFF alla vendita degli immobili nell’ambito del fallimento
procedura concernente anche
rappr. dall'avv. __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che Il 17 maggio 1996 la prima assemblea dei creditori del fallimento __________ ha nominato un’amministrazione speciale ex art. 237 cpv. 2 LEF composta di __________ e __________. Nel contempo è stata pure nominata una delegazione dei creditori così composta:
__________,
__________,
__________,
__________;
che con istanza 2 giugno 1999 l’amministrazione fallimentare speciale, nella persona di __________, ha richiesto all’Autorità di vigilanza l’autorizzazione alla vendita degli immobili di pertinenza della massa fallimentare, avendo un creditore promosso un’azione di contestazione della graduatoria ed essendo la relativa decisione non ancora stata emanata;
che per l’art. 128 cpv. 1 RFF la realizzazione degli immobili non può, neppure nei casi di urgenza, aver luogo prima che siano decise, con sentenza passata in giudicato, le contestazioni relative ai diritti di pegno o ad altri diritti reali limitati risultanti dalle iscrizioni nel registro fondiario o notificati da terzi;
che l’autorità di vigilanza può permettere che la realizzazione avvenga prima, se ciò possa farsi senza pregiudizio di interessi legittimi (art. 128 cpv. 2 RFF);
che nel caso di specie la contestazione verte sulla mancata iscrizione in graduatoria di una cartella ipotecaria di fr. 100’000.-- gravante in III rango la part. __________ RFD di __________ di proprietà della società __________ e detenuta in pegno manuale dal creditore __________;
che non concernendo la causa beni immobili di proprietà del fallito, l’azione di contestazione della graduatoria promossa dalla __________ è ininfluente ai fini della vendita dei fondi di proprietà di __________;
che l’istanza tendente alla concessione dell’autorizzazione alla vendita anticipata ex art. 128 cpv. 2 RFF è pertanto irricevibile;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamato l’art. 128 RFF
pronuncia: 1. L’istanza 2 giugno 1999 di __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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