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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2007.149
Data decisione, Autorità: 14.04.2008, PRPEN
Titolo: Condurre l'autovettura in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.68 - max. 2.31 grammi per mille), perdere la padronanza del veicolo e abbandonare il luogo dell'incidente
Incarto n. 10.2007.149 DA 851/2007
Bellinzona 14 aprile 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura Ford targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.68 - max. 2.31 grammi per mille),
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro una recinzione metallica ivi esistente,
per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia,
fatti avvenuti il __________ a __________;
reati previsti dagli artt. 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr;
perseguita con decreto d’accusa n. 851/2007 di data 2 aprile 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 150.00 (centocinquanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 4'500.00 (quattomilacinquecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Alla multa di fr. 1'200.00 (milleduecento).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 17 aprile 2007 dall'accusata;
indetto il dibattimento 14 aprile 2008, al quale hanno presenziato l’accusata ed il suo difensore;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
accolta la richiesta della difesa di chiamare a testimoniare il marito dell’accusata;
sentito il marito dall’accusata, il quale, sotto giuramento, dichiara:
che la recinzione si trovava sul manto stradale al passaggio della moglie;
di avere scattato le proprie fotografie la mattina seguente l’incidente (recinzione divelta, presente sulla strada), mentre la documentazione fotografica prodotta dalla Polizia è stata allestita successivamente (recinzione divelta, non presente sulla strada),
di non aver in nessun modo (acqua, panni o altro) pulito il veicolo della moglie,
sentito il difensore, la quale ammette il reato di guida in stato di inattitudine, ma chiede in sostanza il proscioglimento dagli altri capi d’accusa;
sentita da ultimo l'accusata, che si dichiara dispiaciuta di avere bevuto prima di essersi messa al volante;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.1 guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura Ford targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.68 - max. 2.31 grammi per mille)?;
1.2 infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro una recinzione metallica ivi esistente?;
1.3 inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,
per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia?;
In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
A chi devono essere caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dall’accusa di infrazione alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 1 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel punto 2. del decreto di accusa n. 851/2007 del 2 aprile 2007;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di guida in stato di inattitudine, ex art. 91 cpv. 1 LCStr, ed inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, ex art. 92 cpv. 1 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 851/2007 del 2 aprile 2007;
condanna ACCU 1
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.al pagamento di metà delle tasse e spese giudiziarie, di complessivi fr. 700.00 (settecento);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, (4172/2006),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
200.00 spese giudiziarie
fr. 850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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