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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.84
Data decisione, Autorità: 20.09.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00084
Lugano 20 settembre 1999 /FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 maggio 1999 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio chiedente l'annullamento dell'attestato di carenza beni 15 maggio 1997 e la sospensione del pignoramento di cui al verbale 12 aprile 1999, spedito il 20 maggio 1999, nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente da
rappr. da __________
viste le osservazioni 16 giugno 1999 dell'UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE __________ del 10/11 febbraio 1997 __________ ha escusso, __________ per un credito relativo a premi di assicurazione malattia. L'escusso ha interposto opposizione. Con decisione 14 febbraio 1997, regolarmente cresciuta in giudicato, la creditrice ha rigettato l'opposizione. Dopo che __________ ha indicato per iscritto di non possedere alcun bene, l'UE ha emesso a suo carico un ACB datato 15 maggio 1997. La stessa creditrice ha poi fatto spiccare contro __________ altre due esecuzioni (__________ dell'8 settembre 1998 e __________ dell'11 dicembre 1998). L'escusso ha nuovamente interposto opposizione, rigettate da __________ con decisioni 6 ottobre 1998 e 11 gennaio 1999. Con scritto 29 gennaio 1999 l'UE di Lugano ha avvisato il debitore che il pignoramento nell'esecuzione __________ sarebbe avvenuto il 24 febbraio 1999. Il giorno 23 febbraio __________ si è presentato presso gli uffici dell'UE, dove ha indicato la sua situazione economica sottoscrivendo il verbale interno per le operazioni di pignoramento. Il 20 maggio 1999 l'UE di Lugano ha spedito all'escusso e a __________ il verbale di pignoramento 12 aprile 1999 con il quale viene pignorata una quota di fr. 100.-- mensili dell'indennità di disoccupazione percepita dal debitore.
B. Con ricorso 26 maggio 1999 __________ si è aggravato contro l'attestato di carenza beni 15 maggio 1997 e il verbale di pignoramento 12 aprile 1999. A suo dire egli non avrebbe mai sottoscritto un contratto di assicurazione con __________. Le opposizioni da lui sollevate sarebbero poi sempre state rigettate senza dargli la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti a un giudice.
Con osservazioni 16 giugno 1999 l'UE di Lugano ha rilevato la parziale tardività sottolineando poi la correttezza del proprio operato.
C. Con scritto 26 giugno 1990 __________ ha ribadito la propria posizione. Siccome sull'ACB del 15 maggio 1997 non erano indicati i rimedi giuridici il termine di ricorso non sarebbe ancora decorso.
Considerato
in diritto: 1. Ex art. 17 cpv. 2 LEF il termine di ricorso contro un provvedimento di un ufficio di esecuzione o di fallimento è di 10 giorni a partire dal giorno in cui il ricorrente ne ebbe notizia. E' prescritta l'indicazione dei rimedi di diritto unicamente per le decisioni dell'autorità di vigilanza (art. 20a cpv. 2 n. 4 LEF). La mancata indicazione, su un atto dell'ufficio, della possibilità di inoltrare ricorso non impedisce la decorrenza del termine di cui all'art. 17 cpv. 2 LEF (cfr. anche Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 49 ss. ad art. 17 LEF).
In concreto quindi il gravame, per quanto rivolto a contestare l'ACB del 15 maggio 1997, si rivela ampiamente tardivo. In questa sede dovrà quindi essere verificata unicamente l'esistenza di eventuali motivi di nullità.
Pure in relazione alla contestazione del verbale di pignoramento 12 aprile 1999 va esaminata la questione della tempestività. In sostanza __________ sostiene che l'ufficio avrebbe proseguito l'esecuzione senza che l'opposizione ai precetti da lui interposta fosse stata rigettata da un giudice. Egli aveva però già ricevuto l'avviso di pignoramento alla fine di gennaio 1999, si era poi recato presso l'UE di Lugano il 23 febbraio 1999 e aveva sottoscritto il verbale interno per le operazioni di pignoramento. Della continuazione dell'esecuzione il ricorrente aveva quindi avuto conoscenza già alla fine di febbraio 1999. In DTF 75 III 88 (cfr. anche 85 III 16 e 18) l'Alta corte federale ha però stabilito che il termine per contestare la continuazione della procedura nonostante una opposizione ancora valida inizia a decorrere al momento della ricezione del verbale di pignoramento e non dall'avviso o dall'esecuzione del pignoramento. Solo l'intimazione del verbale indica con sicurezza all'escusso la volontà dell'ufficio di proseguire l'esecuzione. Nella fattispecie quindi per l'altro oggetto del ricorso, verbale di pignoramento 12 aprile 1999, il gravame è tempestivo.
La continuazione dell'esecuzione nonostante valida opposizione al PE costituisce un provvedimento nullo, da rilevare comunque d'ufficio, se l'ufficio ha agito per errore o disattenzione. Rimane invece aperta la questione (nullità o annullabilità) se l'ufficio ha preso una decisione formale oppure ha mostrato con chiarezza la volontà di continuare l'esecuzione (cfr. DTF 73 III 147 s. che propende per la semplice annullabilità; DTF 85 III 16 s. che riapre la questione).
In concreto dall'incarto UE risulta che l'attestato di carenza beni 15 maggio 1997 è stato emesso a seguito di rigetto dell'opposizione pronunciato da __________ con decisione 14 febbraio 1997, munita del timbro di crescita in giudicato. L'escusso ha avuto parte attiva nell'esecuzione del pignoramento (cfr. sua lettera non datata agli atti) ed ha atteso due anni prima di aggravarsi contro il provvedimento. Va in questo caso condivisa la considerazione esposta in DTF 73 III 148: sarebbe inopportuno esporre il creditore in buona fede al rischio dell'annullamento dell'intera procedura esecutiva, magari solo una volta giunti allo stadio della realizzazione. Un'eventuale continuazione dell'esecuzione contra legem a seguito di rigetto dell'opposizione inefficace sarebbe quindi solo annullabile. Visto che il termine di 10 giorni è ampiamente scaduto non è possibile entrare nel merito delle argomentazioni ricorsuali. Non essendo ravvisabili motivi di nullità, l'ACB 15 maggio 1997 rimane valido a tutti gli effetti.
La possibilità per un creditore di emanare decisioni di merito con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione conferisce in sostanza ad una parte di essere giudice in causa propria. Tale possibilità costituisce in tutta evidenza un'eccezione nel sistema del diritto esecutivo, giustificata nei soli casi in cui vi sia una chiara base legale espressa. Siffatta base legale è stata riconosciuta dal Tribunale federale negli art. 97 cpv. 4 LAVS e 30 cpv. 1 e 4 LAMI (DTF 121 V 110-112; 109 V 48-51 e 107 III 62-66). Analoga base legale vi è ora all'art. 88 cpv. 2 LAMal, con riferimento alla normativa ex art. 80 ss. e 85 ss. LAMal. Un assicuratore malattie è quindi legittimato, in virtù del suo potere giurisdizionale, a determinarsi sul merito della disputa di diritto amministrativo - in particolare delle assicurazioni sociali - con possibilità di contestuale rigetto definitivo dell'opposizione, a condizione però che la decisione amministrativa sia stata preceduta dall'emissione di un precetto esecutivo (DTF 121 V 110 cons. 2; 119 V 331 cons. 2b; 109 V cons. 3b; 107 III 64 cons. 3).
In concreto i pronunciati 6 ottobre 1998 e 11 gennaio 1999, resi da __________ dopo l'emanazione dei rispettivi precetti esecutivi, sono idonei a rigettarne l'opposizione.
A titolo puramente abbondanziale si fa notare che __________ ha prodotto a questa Camera copia della domanda di ammissione 21 agosto 1995 a nome __________, sottoscritta in tutta apparenza dallo stesso ricorrente. L'escutente ha pure prodotto copia della distinta delle raccomandate da cui risultano gli invii all'escusso delle due decisioni di rigetto dell'opposizione. Il pignoramento eseguito dall'UE di Lugano si rivela quindi del tutto corretto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 20, 20a, 88 LAMal,
pronuncia: 1. Il ricorso 26 maggio 1999 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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