AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2008.17
Data decisione, Autorità: 04.04.2008, TCA
Titolo: Contributi personali dovuti come indipendente per il 2004. Le tassazioni fiscali sono presunte conformi alla realtà. Dato che l'assicurato non ha impugnato la notifica di tassazione IC 2004, essa è vincolante per il giudice, anche perché l'assicurato non ha comprovato errori. Dilazione di pagamento
Raccomandata
Incarto n. 30.2008.17
TB
Lugano 4 aprile 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 gennaio 2008 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. Con decisione dell'11 dicembre 2007 (doc. 15) la Cassa di compensazione ha definitivamente fissato i contributi personali AVS/AI/IPG/AF dovuti da RI 1 quale indipendente per l'anno di contribuzione 2004. La Cassa, evincendo l'importo dalla comunicazione del 18 ottobre 2007 (doc. 16) dell'autorità fiscale, ha ritenuto per il 2004 un reddito aziendale di Fr. 46'000.-, con un capitale proprio di Fr. 120'000.- investito nell'azienda.
B. Il 3 gennaio 2008 (doc. A3) l'assicurato ha formulato opposizione evidenziando un errore nella dichiarazione d'imposta che, per dimenticanza, non è stato tuttavia fatto valere tempestivamente davanti all'autorità fiscale a mezzo di un reclamo contro l'errata notifica di tassazione IC/IFD 2004. L'opponente ha inoltre osservato che il reddito aziendale imponibile è stato di Fr. 20'900.- nel 2003, di Fr. 41'900.- nel 2004 e di Fr. 19'200.- nel 2005.
C. Con decisione su opposizione del 25 gennaio 2008 (doc. A1) la Cassa compensazione ha respinto l'impugnativa dell'assicurato, affermando che gli importi ritenuti sono stati confermati dal competente Ufficio di tassazione e che le relative notifiche di tassazione sono cresciute in giudicato. Al reddito aziendale netto si aggiungono i contributi fatturati, dato che i contributi AVS/AI/IPG si calcolano sul reddito aziendale e non sul reddito imponibile ritenuto fiscalmente.
D. Con ricorso del 18 febbraio 2008 (doc. I) formulato tramite RA 1, l'assicurato ha ribadito che la notifica di tassazione 2004 è frutto di un errore nella compilazione della dichiarazione fiscale da parte di un conoscente, ciò che ha dato luogo ad un'imposta annua addirittura raddoppiata sia rispetto all'anno precedente sia successivo, con conseguenze nefaste pure sulle imposte comunali e federali. Ha postulato quindi che la decisione sia annullata.
Il 27 febbraio 2008 (doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso riprendendo la decisione su opposizione e precisando che l'insorgente può chiedere una dilazione del pagamento.
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV), mentre il TCA ha richiamato l'incarto fiscale 2004 dell'assicurato.
considerato in diritto
in ordine
nel merito
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
Il reddito di Fr. 46'000.- ed il capitale di Fr. 120'000.- le sono stati comunicati, a specifica richiesta, dall'autorità fiscale (doc. 16).
L'assicurato ha contestato l'importo del reddito aziendale, facendo valere dei differenti redditi (imponibili) da attività indipendente soggetti a contribuzione AVS/AI/IPG nel 2003 e nel 2005, corrispondenti circa alla metà di quanto fissato invece per il 2004.
Controversa è pertanto la determinazione dei redditi acquisiti dal ricorrente come persona indipendente da soggiacere a contribuzione per il 2004.
L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).
La notifica di tassazione IFD 2004 dell'insorgente (doc. A4) contempla un reddito da attività indipendente di Fr. 46'000.-, di cui Fr. 36'000.- provengono dall'attività principale e Fr. 10'000.- dall'attività accessoria. Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha calcolato definitivamente il contributo AVS/AI/IPG/AF dovuto nel 2004 dall'assicurato basandosi su un reddito da attività lucrativa indipendente di Fr. 46'000.-.
A tale proposito, il TCA evidenzia che la notifica di tassazione IC/IFD per l'anno 2004 è regolarmente cresciuta in giudicato (docc. 5 e 6), nel senso che l'assicurato non vi si è validamente opposto. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute fornite dall'Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l'Amministrazione e per il Giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Va osservato, inoltre, che a specifica richiesta della Cassa di compensazione (doc. 2), il 14 gennaio 2008 (doc. 3) l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha confermato integralmente le cifre di Fr. 46'000.- come reddito aziendale e di Fr. 119'564.- quale capitale investito nell'azienda.
Non sono dati qui gli estremi per scostarsi dalla tassazione ritenuta dalla preposta autorità.
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Questa norma prevede infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1).
La Cassa fisserà quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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