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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.66
Data decisione, Autorità: 28.06.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00066 Domanda di revisione
Lugano 28 giugno 1999 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla domanda di revisione 19 aprile 1999 di
patr. dall’avv. __________
contro la sentenza 1° aprile 1999 di questa Camera nel ricorso di
rappr.
contro
e meglio contro l’elenco oneri della part. __________ di __________ depositato il 12 gennaio 1998 nell’ambito del fallimento della società
procedura concernente anche
patr. dall’avv. __________
e
rappr.
e
rappr.
viste le osservazioni
7 maggio 1999 del __________
10 maggio 1999 dello __________
10 maggio 1999 del __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto 23 ottobre 1991 la Pretura del Distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento della __________. Il 12 gennaio 1998 l’UF di Lugano ha depositato, quale parte integrante della graduatoria, l’elenco oneri relativo alla part. __________, di proprietà della fallita __________.
B. Con ricorso 22 gennaio 1998 il __________ si aggrava contro l’elenco oneri contestando le iscrizioni sub.1 e sub. 2 relative alle imposte cantonali e comunali per l’anno 1990 a favore, rispettivamente, dello __________ per fr. 614’591.-- oltre fr. 990.35 di interessi e del __________ per fr. 524’294.50. La ricorrente sostiene che tali importi non debbano beneficiare della garanzia dell’ipoteca legale diretta ex art. 836 CC, non essendo le imposte notificate in stretta relazione con l’immobile.
C. In data 1° aprile 1999 questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso avendo, con l’inoltro delle rispettive osservazioni, lo __________ e il __________ comunicato di aver ridotto le loro notifiche di credito nei termini seguenti:
Imposta cantonale 1990
da fr. 614’591.-- a fr. 9’671.--
Imposta comunale 1990
da fr. 524’294.50 a fr. 11’855.85
Alla luce di tali circostanze l’elenco oneri della part. __________ di __________ è stato modificato con la rettifica degli importi relativi alle imposte cantonali e comunali per il 1990 poste al beneficio dell’ipoteca legale. L’Ufficio esazione e condoni, con scritto 28 gennaio 1998 allegato alle osservazioni 12 marzo 1998, ha inoltre comunicato che l’imposta cantonale per l’anno 1992 non viene notificata nell’elenco oneri essendo sorta dopo la dichiarazione di fallimento, avvenuta il 23 ottobre 1991. Tale importo è stato quindi depennato dall’elenco oneri impugnato. Il Comune di __________ ha notificato l’importo relativo all’imposta comunale per il 1991 solo il 30 gennaio 1998. Essendo le insinuazioni tardive ammesse fino alla chiusura del fallimento, giusta l’art. 251 cpv. 1 LEF, tale importo è stato inserito ad elenco oneri. Di conseguenza allo scopo di tutelare i diritti dei singoli creditori, la graduatoria e l’elenco oneri depositati il 12 gennaio 1998 sono stati annullati, invitando l’UF di __________ a voler procedere ad un nuovo deposito sulla base delle rettifiche esposte precedentemente, concedendo ai creditori la facoltà di cui all’art. 250 LEF.
D. Con domanda di revisione 19 aprile 1999 la __________ (__________) postula l’annullamento della sentenza impugnata e che il ricorso 22 gennaio 1998 del __________ venga dichiarato irricevibile, subordinatamente venga stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d’oggetto o, in via ancor più subordinata, venga sospeso sino a crescita in giudicato della sentenza di ultimo grado nel processo promosso da __________ contro lo __________ nella causa di cui all’inc. no. __________ della __________. La __________ sostiene infatti che l’Autorità cantonale di vigilanza avrebbe omesso di considerare, benché risultasse dalle osservazioni della stessa __________, l’esistenza delle azioni di contestazione da lei promosse nei confronti dello __________ ed il Comune di __________, né avrebbe provveduto ad informarsi dell’esito dei processi. La __________ ha inoltre impugnato la decisione in oggetto anche con ricorso ex art. 19 LEF al Tribunale Federale, al quale in data 27 aprile 1999 è stato concesso effetto sospensivo sino all’emanazione del giudizio sulla domanda di revisione.
E. Con le rispettive osservazioni il __________, __________ e il Comune di __________ chiedono la reiezione della domanda di revisione e la conferma del giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 26 lett. a LPR contro le sentenze dell’autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione se l’autorità non ha considerato, per inosservanza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la sentenza contiene disposizioni fra di loro contraddittorie.
Non vi è motivo di revisione per inadeguata constatazione dei fatti se l’autorità ha scientemente rifiutato di tener conto di una fattispecie determinata - espressamente menzionata - ma che non è stata ritenuta decisiva, poiché un siffatto rifiuto non è questione di ordine fattuale bensì giuridico. La nozione di inavvertenza presuppone che il giudice abbia omesso di considerare un atto determinato o che l’abbia letto erroneamente, scostandosi dal suo esatto tenore, in particolare da quello letterale.
L’inavvertenza non concerne l’apprezzamento delle prove e neppure quello giuridico dei fatti. La revisione non è destinata a correggere eventuali errori di diritto del giudice e in linea di principio non può prendere la forma di un riesame della sentenza di cui è chiesta la revisione (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 1.1.2 e ss. ad art. 26, p. 270/271).
In realtà è vero il contrario: se vi è un ricorso ex art. 17 LEF contro la graduatoria, di cui l’elenco oneri è parte integrante nella procedura di fallimento (art. 125 cpv. 2 RFF), il processo di merito è prematuro. Infatti se viene modificato l’elenco oneri, ossia se viene apportata quella chiarezza che faceva difetto, la necessità di adire il giudice di merito può anche venir meno. Se una parte ritiene di dover promuovere subito un’azione di merito, ritenendo chiara la situazione, sarebbe però opportuno da parte sua avvisare il giudice del merito di sospenderla fino ad evasione del ricorso pendente davanti all’autorità di vigilanza per evitare cause inutili ( cfr. sulla distinzione ricorso/azione di merito, Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 9 e ss. ad art. 17 LEF). E’ quanto ha fatto il __________ (cfr. Osservazioni 12 marzo 1998 dello Stato del Cantone Ticino, p. 2 n. 2), ma non la __________, cui non resta che subirne le conseguenze.
Se è vero che la CEF non può giudicare nel merito, è anche opportuno che si debba attendere l’esito del ricorso ex art. 17 LEF prima di proseguire l’azione di contestazione della graduatoria. In casu non vi è quindi stato qualsivoglia errore manifesto dell’Autorità cantonale di vigilanza legittimante il giudizio di revisione cantonale.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art.
pronuncia: 1. La domanda di revisione 19 aprile 1999 __________, è respinta.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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