AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.61
Data decisione, Autorità: 03.08.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00061
Lugano 3 agosto 1999/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 aprile 1999 di
contro
l’operato dell’amministrazione speciale del fallimento __________ e meglio contro la graduatoria depositata il 29 marzo 1998
procedura concernente anche
rappr. dall'avv. __________
e
rappr. dall'avv. __________
e
rappr.
nonché__________
rappr.
richiamata l’ordinanza presidenziale 17 aprile 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
23 aprile 1999 della __________
3 maggio 1999 del __________
3 maggio 1999 di __________
3 maggio 1999 di __________
12 aprile 1999 di __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. L’11 febbraio 1998 il Pretore di Bellinzona dichiarava il fallimento di __________. La Ia assemblea dei creditori nominava il 22 luglio 1998 un’amministrazione speciale nella persona di __________.
B. Il 29 marzo 1999 veniva depositata la graduatoria e gli elenchi oneri relativi alle proprietà immobiliari del fallito.
C. Con ricorso 8 aprile 1999 __________ si aggrava contro la graduatoria contestando la collocazione e l’ammontare dei crediti notificati dalla __________, dalla __________, dalla __________ e dal __________. Il ricorrente sostiene infatti che “ la graduatoria depositata presso l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona presenta una serie di errori di valutazione dei crediti e della classe loro attribuita...”, di tale entità da richiederne la modifica.
D. Delle osservazioni delle parti coinvolte nella procedura si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. La graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria giusta l’art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori procedurali nell’allestimento della graduatoria (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41-42, p. 371). Con l’azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un credito in graduatoria o l’ammissione di un creditore (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 46 n.45-47, p. 372; DTF 114 III 113, 119 III 84).
Nel caso in esame il ricorrente solleva questioni di diritto materiale, confronta narrativa fattuale sub C, la cui competenza deve essere demandata al giudice del merito mediante l’azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF, sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa Camera.
Ne consegue l’irricevibilità del ricorso, nessuna censura formale essendo stata formulata.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 246 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 8 aprile 1999 di __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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