AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.55
Data decisione, Autorità: 31.03.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00055
Lugano 31 marzo 1999 FP/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 marzo 1999 di
contro
__________ e meglio contro l’elenco oneri 8 marzo 1999
nell’esecuzione n. __________ promossa da
nei confronti di
viste le osservazioni 29 marzo 1999 dell’UEF di Riviera
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che in data 8 marzo 1999 l’UEF di Riviera ha depositato nell’ambito dell’esecuzione n. __________ a carico di __________ l’elenco oneri relativo alla part. __________ di __________;
che con ricorso 26 marzo 1999 __________ e __________ si aggravano contro l’elenco oneri in questione, postulando la modifica dell’onere fondiario di passo pedonale e veicolare a favore della part. __________, __________ e __________;
che per l’art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso già in sede di decisone sull’effetto sospensivo, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2.2. ad art. 9);
che secondo l’art. 140 cpv. 1 LEF, prima dell’incanto l’ufficiale constata in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e dall’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati);
che l’iscrizione ad elenco oneri dell’onere fondiario corrisponde all’estratto del Registro fondiario della part. __________ di __________;
che a prescindere dalla tempestività del ricorso, la contestazione concerne questioni di merito sottratte al potere di congnizione di questa Camera;
che le censure sollevate dai ricorrenti devono essere rinviate all’azione di contestazione dell’elenco oneri;
che il gravame si rivela quindi irricevibile;
che si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 140 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 26 marzo 1999 di __________, __________ e __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster