AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.49
Data decisione, Autorità: 11.10.1999, CEF
Incarto n. 15.1999.00049
Lugano 11 ottobre 1999 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 marzo 1999 di
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro la decisione 12 marzo 1999
nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti di
richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 25 marzo 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 30 aprile 1999 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Il garage __________ ha eseguito diversi lavori sull’autovettura __________ targata __________ di proprietà dell’escusso, oltre a prestazioni di posteggio del veicolo, per un totale complessivo di fr. 14’074.50.
C. Il 13 gennaio 1997 l’UEF di Bellinzona procedeva al pignoramento della vettura in oggetto. In data 11 settembre 1997 il Ministero pubblico comunicava all’UEF di Bellinzona che con ordine 11 marzo 1997 è stata sequestrata la vettura __________ n. di matricola __________ presso il garage __________ nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti di __________
D. Avendo in data 22 ottobre 1998 la Corte delle Assise correzionali di Bellinzona ordinato il sequestro conservativo dell’autovettura __________ ed avendo l’escusso interposto ricorso per cassazione contro tale sentenza, il Ministero pubblico il 23 dicembre 1998 autorizzava l’UEF di Bellinzona a predisporre un collocamento meno oneroso del veicolo
E. Il 12 marzo 1999 l’UEF di Bellinzona comunicava al garage __________ l’intenzione di ritirare il veicolo in oggetto. L’Ufficio comunicava altresì al garage che l’auspicato diritto di ritenzione sul veicolo per le fatture rimaste scoperte non poteva essere fatto valere, non essendo stata avviata alcuna procedura esecutiva in merito.
F. Con ricorso 23 marzo 1999 il __________ si aggrava contro la decisione dell’UEF di Bellinzona, postulandone l’annullamento. Il ricorrente assevera che la decisione in questione violerebbe le norme di cui agli art. 895 e ss. CC e sarebbe frutto di un errore di apprezzamento. Il ricorrente afferma inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall’UEF di aver avviato il 5 marzo 1999 una procedura esecutiva in via di realizzazione di un pegno manuale avente per oggetto il veicolo in questione.
G. Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto :
Giusta l’art. 106 cpv. 1 LEF se viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti. Oggetto della procedura di cui agli art. 106 ss. LEF può essere anche il diritto di ritenzione (cfr. Adrian Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco, 1998, n.15 ad art. 106 LEF).
Nel caso di specie il ricorrente fa valere un diritto di ritenzione per fatture scoperte sul veicolo __________ oggetto del pignoramento a carico di __________. Tale diritto non figura sul verbale di pignoramento notificato ai creditori, il quale contiene unicamente l’indicazione che l’autovettura pignorata si trova presso il garage __________ a __________. L’UEF di Bellinzona dovrà quindi comunicare alle parti che __________ fa valere un diritto di ritenzione ex art. 895 ss. CC sul veicolo pignorato, dando così avvio alla procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 ss. LEF. Il provvedimento impugnato viene quindi annullato e gli atti vengono retrocessi all’UEF di Bellinzona, affinché proceda nei propri incombenti.
Ne consegue l’accoglimento del gravame.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 106 ss. LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 23 marzo 1999 __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza il provvedimento 12 marzo 1999 dell’UEF di Bellinzona, emesso nell’ambito delle procedure esecutive a carico di __________, è annullato.
Gli atti vengono retrocessi all’UEF di Bellinzona affinché abbia a determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all’UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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