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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.43
Data decisione, Autorità: 26.03.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00043
Lugano 26 marzo 1999 /FP/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 marzo 1999 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la decisione 24 febbraio 1999 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
(patr. dall’ avv. __________)
richiamata l’ordinanza presidenziale 9 marzo 1999, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 22 marzo 1999 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di un credito di fr. 11’912.05 oltre interessi e spese.
B. Con sentenza 15 gennaio 1999 la Pretura di Lugano, sezione 5 ha pronunciato il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ UE di Lugano.
C. A seguito della domanda di proseguimento dell’esecuzione inoltrata dalla creditrice il 10 febbraio 1999, l’UE di Lugano ha notificato, in data 18 febbraio 1999, alla __________ la comminatoria di fallimento. Avendo la creditrice interposto ricorso, sostenendo di aver inoltrato presso la Pretura di Lugano, sezione 2, un’azione di disconoscimento di debito, l’UE di Lugano con decisone 24 febbraio 1999 ha annullato la comminatoria di fallimento.
D. Contro tale decisone si è aggravata, con ricorso 4 marzo 1999, la __________ postulando l’annullamento del provvedimento impugnato, in quanto la debitrice cercherebbe in ogni modo di sottrarsi al pagamento del dovuto.
E. Con osservazioni 22 marzo 1999 l’UE di Lugano ribadisce la correttezza del proprio operato e chiede la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 83 cpv. 2 LEF l’escusso può, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione. Se l’escusso omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione e, secondo i casi, il pignoramento provvisorio diventano definitivi (art. 83 cpv. 3 LEF).
Se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF).
Nel caso di specie la Pretura di Lugano, sezione 2 ha confermato con scritto 22 febbraio 1999 che la __________ ha inoltrato, in data 17/22 febbraio 1999 una petizione tendente al disconoscimento del debito di cui all’esecuzione n. __________ UE di Lugano promossa nei suoi confronti dalla __________. Di conseguenza la comminatoria di fallimento emessa il 18 febbraio 1999 è da ritenere prematura essendo l’esecuzione in esame sospesa a seguito dell’inoltro dell’azione di disconoscimento di debito da parte della debitrice __________. La decisione 24 febbraio 1999 dell’UE di Lugano di annullare la comminatoria di fallimento n. __________ è quindi da ritenere corretta.
Ne consegue la reiezione del gravame.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 83 e 88 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 4 marzo 1999 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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