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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1999.42
Data decisione, Autorità:
25.03.1999, CEF
Incarto n.
15.99.00042
Lugano
25 marzo 1999
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 2 marzo 1999 di
patr.
dall’ avv. __________
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro la richiesta di anticipo spese 25
febbraio 1999 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei
confronti di
patr.
dall’avv. __________
richiamata
l’ordinanza presidenziale 3 marzo 1999, con la quale al ricorso non è stato concesso
l’effetto sospensivo;
visto lo
scritto 10 marzo 1999 dell’UE di Lugano con il quale veniva comunicato alla
creditrice __________ la chiusura dell’esecuzione n. __________ a seguito del
mancato versamento dell’anticipo spese richiesto il 25 febbraio 1999;
ritenuto che
contro tale provvedimento non è stato inoltrato alcun ricorso ex art. 17 LEF;
considerato come
il gravame sia così divenuto privo di oggetto.
Richiamati gli art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 2 marzo 1999 __________, è stralciato dai ruoli, in quanto divenuto
privo di oggetto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UE di Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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