AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2007.72
Data decisione, Autorità: 14.02.2008, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell'opposizione: non costituiscono riconoscimento di debito due dichiarazione manoscritte (seppur autentiche) che attestano semplicemente di avere ricevuto del denaro, senza specificare una precisa causale e un obbligo di restituzione
Incarto n. 14.2007.72
Lugano 14 febbraio 2008 LS/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 marzo 2007 da
AO 1 (patrocinato dall' RA 2)
contro
AP 1 (patrocinato dall' RA 1)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dall'AP 1 al PE n. __________ del 12/16 gennaio 2007 dell'UEF __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza 27 luglio 2007 (EF.2007.144), ha così deciso:
“1. L'istanza è parzialmente accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ [recte: __________] dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta in via provvisoria limitatamente all'importo di fr. 140'000.–, oltre interessi al 5% a far tempo dal 31 gennaio 1997 su fr. 70'000.– ed a far tempo dal 28 febbraio su fr. 70'000.–, oltre a fr. 200.– per spese esecutive.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 620.–, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà alla controparte fr. 1'500.– a titolo di indennità.
omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 13 agosto 2007 chiede, in via principale di respingere l'istanza per intervenuta prescrizione e in via subordinata di respingere l'istanza confermando l'opposizione, protestate tasse, spese e ripetibili;
preso atto che l'istante con osservazioni 26 settembre 2007 si oppone al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale del 20 agosto 2007 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 12/16 gennaio 2007 dell'UEF __________, AO 1, __________, ha escusso AP 1, __________, per la somma capitale di fr. 140'000.– oltre interessi al 5% dal 30 gennaio 1997. Quale titolo di credito ha indicato: “Rimborso mutuo – riconoscimento di debito di data 08.10.1996-29.10.1996”. Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. L'istante fonda la sua pretesa sulla dichiarazione manoscritta 23 settembre/8 ottobre 1996 (doc. A/D), sul conteggio riassuntivo 8 luglio 1996 (doc. D sul retro) e sulla dichiarazione manoscritta 29 ottobre 1996 (doc. B/E), tutti firmati dall'escusso. Il procedente produce inoltre una richiesta di rimborso 29 marzo 2001 (doc. F) e una 26 giugno 2001 (doc. G).
C. All'udienza di contraddittorio 25 giugno 2007, il procedente ha confermato le proprie domande. L'escusso ha contestato l'esistenza di un riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione e dal quale egli risultasse personalmente debitore. Ha escluso di avere ricevuto prestiti personali dall'istante, sostenendo di essersi limitato ad investire insieme e anche per conto di quest'ultimo somme di denaro in una società africana - attiva nel campo dei metalli preziosi - di cui entrambi erano soci e direttori. Pertanto, la pretesa di fr. 140'000.– rivendicata dal procedente rientrava semmai fra questi finanziamenti, di modo che unica debitrice di quell'importo era la società destinataria. Il convenuto ha poi sollevato l'eccezione di prescrizione, essendo oramai trascorsi oltre dieci anni dall'allestimento dei documenti di cui si avvale controparte.
D. Con sentenza 27 luglio 2007 il Pretore __________, ha accolto l'istanza e rigettato l'opposizione, ritenendo le dichiarazioni manoscritte dell'escusso validi riconoscimenti di debito a favore dell'istante per complessivi fr. 140'000.–. Ha in seguito rilevato che la pretesa era diventata esigibile in parte a fine gennaio 1997 e in parte a fine febbraio 1997 e, di conseguenza, il termine di prescrizione di dieci anni sarebbe scaduto al più presto a fine gennaio 2007. In concreto, il precetto esecutivo essendo stato notificato all'escusso il 16 gennaio 2007, ha quindi respinto l'eccezione di prescrizione.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Oltre a riproporre la tesi dell'intervenuta prescrizione della pretesa posta in esecuzione, egli contesta l'esistenza di un riconoscimento di debito a favore dell'istante.
F. Delle osservazioni della parte appellata, si dirà, se del caso, nel seguito.
Considerando
in diritto: 1. La parte appellata solleva dubbi sulla tempestività dell'appello. Dalla ricerca Track & Trace presso la Posta Svizzera, risulta che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente il 6 agosto 2007 (data del ritiro). Di modo che l'appello 13 agosto 2007 ossequia il termine legale di 10 giorni ed è quindi tempestivo.
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149], consid. 5 con rinvii).
In merito a questo ulteriore documento non si può invero convenire con l'appellante laddove rileva l'assenza di indicazioni circa l'identità del creditore: in effetti, il riferimento all'investimento precedente di fr. 80'000.–, rinvia con evidenza alla prima dichiarazione (doc. D) consentendo di individuare l'istante quale autore del versamento, circostanza che peraltro l'escusso medesimo non ha contestato in prima sede (verbale, pag. 4). Nondimeno - anche in questo caso - nulla indica che si trattasse di prestito, e quindi di un rapporto da cui dedurre un obbligo di restituzione a carico del convenuto. Anzi, nell'ottica dei due manoscritti, è proprio l'uso dei termini coinvestimenti privati (doc. D) e investimento per acquisto macchinari (doc. E), a lasciare piuttosto intendere l'esistenza di una relazione contrattuale più vicina all'istituto del mandato o della società semplice che al mutuo. E, dandosi questa eventualità, oltre a valutare se l'escusso debba essere considerato personalmente debitore della pretesa, ancora andrebbero esaminati i presupposti cui è soggetto il rimborso di non meglio definiti “finanziamenti”. Interrogativi che, in concreto, una clausola quale Investimento precedente di Fr. 80'000.– + attuali 60'000.– Fr. dovranno essere rimborsati nel seguente modo: Fr. 70'000.– a fine gennaio 1997, Fr. 70'000.– a fine febbraio 1997, non chiarisce affatto.
Ciò posto, per i suesposti motivi, il doc. D e il doc. E difettano di sufficienti elementi oggettivi che consentano di ricondurre ad una precisa causale il versamento all'escusso di complessivi fr. 140'000.–, di individuare un suo effettivo obbligo di restituzione, e di escludere a priori l'eventualità di condizioni (e non scadenze) di rimborso, lacune cui le lettere 29 marzo (doc. F) e 26 giugno 2001 (doc. G), riferite ad un debito capitale di fr. 628'259.– rispettivamente di fr. 550'000.–, non suppliscono di certo. Questi dubbi potranno semmai essere dissipati nell'ambito di una procedura ordinaria ma, in procedura sommaria, non permettono di ritenere liquida a sufficienza la pretesa posta in esecuzione dall'istante. Malgrado la pacifica autenticità delle due dichiarazioni, a differenza delle conclusioni del Pretore (sentenza impugnata, consid. 1) e del procedente (oss., pag. 4), i due documenti non costituiscono affatto dei validi riconoscimento di debito. Di modo che, tutto sommato, le censure dell'appellante si rivelano in definitiva fondate.
Considerato che l'istanza di rigetto dell'opposizione non è suffragata da alcun riconoscimento di debito, non v'è motivo per entrare nel merito dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto in sede di udienza.
L'appello deve così essere accolto, con il carico di tassa di giustizia e indennità a carico del procedente (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: I. L'appello 13 agosto 2007 dell'AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza, i dispositivi 1 e 2 della sentenza 27 luglio 2007 del Pretore __________, sono così riformati:
“1. L'istanza di rigetto dell'opposizione 30 marzo 2007 dell'AO 1, __________, è respinta.
II. La tassa di giustizia di fr. 930.–, già anticipata dall'appellante, è posta a carico dell'AO 1, __________, che rifonderà all'AP 1, __________, fr. 1'200.– a titolo di indennità.
III. Intimazione: –RA 1;
–RA 2.
Comunicazione alla Pretura __________.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 140'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster