AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.40
Data decisione, Autorità: 20.09.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00040 15.99.00041
Lugano 20 settembre 1999 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 1° marzo 1999 di
entrambi patr. dallo Studio legale __________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro l’assegnazione di termine 18 febbraio 1999 per promuovere l’azione volta a contestare una pretesa iscritta nell’elenco oneri relativo alla part. __________ RFD di __________ nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ PI a carico di
procedura concernente anche
rappr. da
e
richiamate le ordinanze presidenziali 3 marzo 1999, con le quali ai ricorsi è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
18 marzo 1999 dello __________
23 marzo 1999 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il __________ e la __________ procedono nei confronti della __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. Il 18 gennaio 1999 l’UEF di Locarno comunicava ai creditori l’elenco oneri della part. __________ RFD di __________ di proprietà della società escussa.
C. In data 27 gennaio 1999 la __________ e il __________ contestavano ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF l’esistenza, l’estensione, l’esigibilità nonché il grado (segnatamente la sussistenza del privilegio dell’ipoteca legale) dei seguenti oneri:
a) __________ capitale interessi
imposta cantonale 1998* fr. 75’426.10 fr. 2’158.--
limitatamente all’importo di fr. 44’460.-- più interessi ( la differenza di fr.30’966.10 corrispondendo invece all’imposta immobiliare).
Imposta cantonale 1999* fr. 75’426.10
limitatamente all’importo di fr. 44’460.-- più interessi ( la differenza di fr.30’966.10 corrispondendo invece all’imposta immobiliare).
b)
imposta comunale 1994 fr.31538.60 (nella misura in cui non si tratti dell’imposta immobiliare)
imposta comunale 1995 fr.40’292.85 (nella misura in cui non si tratti dell’imposta immobiliare)
imposta comunale 1996 fr. 29’340.10 (nella misura in cui non si tratti dell’imposta immobiliare)
imposta comunale 1997 fr. 26’178.-- (nella misura in cui non si tratti dell’imposta immobiliare)
imposta comunale fr. 34’497.-- (nella misura in cui non si tratti dell’imposta immobiliare)
D. Avendo lo __________ e il __________ confermato le loro pretese rispettivamente di fr. 218’411.50 e di fr. 530’480.45, l’UEF di Locarno ha assegnato alla __________ e al __________ un termine di 20 giorni per promuovere davanti al foro del luogo dove è situato il fondo, l’azione volta a contestare le pretese degli enti pubblici.
E. Con ricorsi 1° marzo 1999 la __________ e il __________ e si aggravano contro l’assegnazione di tale termine asseverando che vertendo la contestazione su pretese non risultanti dal registro fondiario, segnatamente le ipoteche legali dirette ex art. 836 CC a favore dello __________ e del __________, esso doveva essere assegnato a questi ultimi, così come previsto dall’art. 107 cpv. 5 LEF.
F. Delle osservazioni delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi 1° marzo 1999 della __________ e del __________ sono entrambi diretti contro l’operato dell’UEF di Locarno nell’esecuzione n. __________ PI promossa nei confronti della __________. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.99.40. e inc. 15.99.41. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).
Per l’art. 108 cpv. 1 n. 3 LEF il debitore e il creditore possono promuovere nei confronti del terzo l’azione di contestazione della sua pretesa, quando questa riguarda un fondo, se la pretesa risulta dal registro fondiario o se si tratta di un diritto di pegno valido senza iscrizione (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 28 n.34, p.237). L’ufficio di esecuzione impartisce loro un termine di venti giorni per promuovere l’azione (art. 108 cpv. 2 LEF). Se nessuna azione è promossa, la pretesa è ritenuta riconosciuta nell’esecuzione in atto (art. 108 cpv. 3 LEF).
Relativamente alla procedura di appuramento dell’ elenco degli oneri nell’ambito di un’ esecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del pegno), segnatamente in merito all’apparente contraddizione tra il primo e il secondo capoverso dell’art.36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di ricorso, stabilire se la pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s., cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3). Come precisato da questa Camera “quello dell’ufficio di esecuzione, e conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento (cfr. art.36 cpv.2 primo periodo RFF in fine) e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. Tuor/ Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p.824; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p.195, N. 2825, 2830d e riferimenti) - soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nell’elenco oneri non può invece essere rifiutata” [cfr. sentenza CEF 14 marzo 1997 su reclami di __________ e del __________ (inc.n.15.96.114 e n.15.96.118)].
L’art. 836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’ iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht). Nel primo caso un’ eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, op.cit., p.197, N.2830d e riferimenti; sulla distinzione tra ipoteche legali dirette ed indirette cfr. anche Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobilarsachenrecht, Vol. II, Basilea et. al, 1990, §8, p.227 ss; Hans Michael Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Vol. II, Berna 1986, p.93 ss).
L’art.183 LAC riconosce al cpv.1 n.1 il beneficio dell’ipoteca legale ex art.836 CC “allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art.183 cpv.2 LAC). Per l’art.229 della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (in seguito vLT, applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali antecedenti il 1° gennaio 1995 ex art.324 cpv.2 LT del 21 giugno 1994 in RL 10.2.1.1, in seguito LT1994) per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile è riconosciuta al Cantone e ai Comuni un’ipoteca legale secondo gli art.836 CC e 183 LAC.
Nel caso di specie la __________ e il __________ contestano le pretese dello __________ e del __________ iscritte nell’elenco oneri della part. __________ RFD di __________. Tali crediti sono stati iscritti nell’elenco oneri come garantiti da ipoteca legale ex art. 836 CC e 183 LAC, quindi non soggetti ad iscrizione a Registro fondiario. In concreto l’UEF si è espresso - in via del tutto pregiudiziale e con riserva di diverso avviso da parte del giudice del merito - sulla natura delle pretese fiscali notificate dallo __________ e dal __________, ritenendo che le stesse costituiscano un onere per il fondo.
L’esame definitivo della qualifica delle pretese fatte valere dallo __________ e dal __________ è tuttavia demandato al giudice del merito che se del caso si dovrà esprimere sull’esistenza e sul quantum della pretesa fiscale
Ne consegue che le pretese degli enti pubblici, contestate dai ricorrenti, non necessitando per la loro validità del requisito dell’iscrizione, non risultano a Registro fondiario. Malgrado ciò, la dottrina e la giurisprudenza prevedono che il ruolo di attore nell’azione di contestazione vada assegnato a colui che chiede la modificazione o la cancellazione del diritto o della pretesa contestata (cfr. art. 39 RFF; Amonn/Gasser, op. cit., § 28 n.34, p.237; DTF 112 III 29, 110 ss.). Pertanto il termine per promuovere l’azione di contestazione va assegnato ex art. 108 cpv. 2 LEF ai creditori __________ e __________, come correttamente stabilito dall'UEF di Locarno.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 108 e 140 LEF, 39 RFF
pronuncia: 1. Le procedure di cui agli inc. 15.99.40 e 15.99.41, sono dichiarate congiunte.
2.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
2.2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
3.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF
Comunicazione all’UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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