AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.37
Data decisione, Autorità: 15.04.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00037
Lugano 15 aprile 1999/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 febbraio 1999 di
patr. dall’ avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro le condizioni d’incanto 10 febbraio 1999 della part. __________ RFD di __________ nelle diverse esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare promosse nei confronti della ricorrente
procedura concernente anche la
patr. dallo studio legale
richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 23 febbraio 1999, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
8 marzo 1999 della __________
23 marzo 1999 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. A seguito della domanda di vendita 13 febbraio 1998 della creditrice ipotecaria __________ (già __________), l’UEF di Locarno ha pubblicato sul Foglio Ufficiale del __________ l’avviso d’incanto unico relativo alla part. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa
C. In data 4 febbraio 1999 anche la creditrice ipotecaria __________ ha richiesto la vendita della part. __________ RFD di __________ nell’ambito delle procedure esecutive in via di realizzazione del pegno immobiliare avviate nei confronti di __________. Di conseguenza l’Ufficio con lettera 16 febbraio 1999 ha avvisato tutti gli interessati e segnatamente la debitrice, che la __________ ha richiesto la vendita dell’immobile in oggetto. Nel contempo l’UEF di Locarno modificava le condizioni d’incanto e fissava il piede d’asta a fr. 23’677.70.
D. Con ricorso 19 febbraio 1999 __________ insorge contro le condizioni d’incanto modificate, postulandone l’annullamento. La ricorrente chiede che il piede d’asta venga fissato in fr. 2’045’464.60 considerando quindi quale creditore procedente __________. L’UEF di Locarno avrebbe infatti arbitrariamente ed intempestivamente innestato nella procedura esecutiva avviata da __________ una procedura del tutto indipendente promossa dalla __________.
E. Delle osservazioni della __________ e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 121 LEF l’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata. La sospensione della vendita accordata all’escusso equivale al ritiro della domanda (cfr. DTF 114 III 103; Markus Frey, Basler Kommentar zum SchKG Vol. II, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.6 ad art. 121 LEF). Per l’art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile anche alla procedura in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF, dopo tre chiamate gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente.
Nel caso di specie in data 26 marzo 1998 __________ (già __________), creditore ipotecario di XVIII grado, ha richiesto la sospensione della vendita della part. __________ RFD di __________ sino al 30 luglio 1998. Tale richiesta di sospensione, alla luce dei principi dottrinali e giurisprudenziali enunciati precedentemente, equivale ad un ritiro della domanda di vendita. Ne consegue che __________ non può essere considerato creditore procedente ai sensi dell’art. 126 cpv.1 LEF, essendo la propria domanda di vendita stata ritirata il 26 marzo 1998 e non più rinnovata. Avendo la __________, creditrice ipotecaria di I - XV grado, richiesto in data 4 febbraio 1999 la vendita della part. __________ RFD di __________, l’UEF di Locarno ha fissato il piede d’asta, in base a quanto sancito dall’art. 126 cpv. 1 LEF. Di conseguenza l’Ufficio ha agito correttamente fissando il piede d’asta a fr. 23’677.70, pari ai crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente, in casu la __________, ma ha erroneamente indicato nell’avviso d’incanto l’esecuzione n. __________ PI. L’avviso d’incanto andrà quindi ripubblicato indicando il numero d’esecuzione relativo alla procedura introdotta dalla __________ nei confronti di __________.
Ne consegue la reiezione del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 126 LEF e 105 RFF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 febbraio 1999 __________ è respinto.
E’ fatto ordine all’UEF di Locarno di determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all’UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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