AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.27
Data decisione, Autorità: 02.03.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00027
Lugano 2 marzo 1999/FP/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 febbraio 1999 di
contro
l’operato dell’UEF di Mendrisio e meglio contro la notifica del precetto esecutivo 22 gennaio 1999 nell’esecuzione n. __________ promossa da
(patr. dall’avv. __________)
nei confronti di
viste le osservazioni
– 11 febbraio 1999 della __________
– 15 febbraio 1999 dell’UEF di Mendrisio
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.
B. Il 25 gennaio 1999 la creditrice ha fatto notificare a __________ moglie dell’escusso, il precetto esecutivo n. __________ UEF di Mendrisio.
C. Con ricorso 2 febbraio 1999 __________ postula l’annullamento del precetto esecutivo, asseverando di non essere debitrice solidale del marito, di non aver mai stipulato alcuna convenzione matrimoniale. La ricorrente sostiene quindi che tra i coniugi vige il regime ordinario della partecipazione agli acquisti.
D. Con osservazioni 11 febbraio 1999 la __________ ritiene il gravame privo di fondamento non essendo stata avviata alcuna esecuzione nei confronti della ricorrente.
E. Delle osservazioni dell’UEF di Mendrisio si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 68a cpv. 1 LEF se l’esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi devono essere notificati anche all’altro coniuge; quando tale situazione patrimoniale viene fatta valere soltanto nel corso del procedimento, l’ufficio provvede senza indugio alle notificazioni omesse. Se il creditore o il debitore sostengono l’esistenza del regime matrimoniale della comunione dei beni, l’ufficio, prima di notificare il precetto esecutivo deve verificare la fondatezza di tale presupposto (DTF 113 III 55; Sabine Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 11 ad art. 68a). Se tra i coniugi vige il regime ordinario della partecipazione agli acquisti o il regime straordinario della separazione dei beni, l’esecuzione di un terzo non crea particolari problemi, eccetto nel caso in cui il bene immobile oggetto della procedura esecutiva sia l’abitazione familiare ai sensi dell’art. 169 CC (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 21 n.9-10, p. 145).
Nel caso di specie la ricorrente ha affermato di non aver mai stipulato alcuna convenzione matrimoniale e di vivere quindi nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti. Neppure la creditrice nella domanda di esecuzione ha indicato l’esistenza di tale regime dei beni, limitandosi a far notificare a __________ il precetto esecutivo in qualità di coniuge dell’escusso __________. Si impone quindi l’annullamento dell’atto impugnato, in quanto l’art. 68a LEF non risulta applicabile alla fattispecie in esame. L’UEF di Mendrisio dovrà quindi annullare il precetto esecutivo n. __________, limitatamente alla copia fatta notificare il 25 gennaio 1999 a __________ dalla __________ comunque pienamente operante l’esecuzione n. __________ nei confronti di __________.
Ne consegue l’accoglimento del gravame.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 68a LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 2 febbraio 1999 __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza è fatto ordine all’UEF di Mendrisio di determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Comunicazione all’UEF di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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