AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.19
Data decisione, Autorità: 26.03.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00019
Lugano 26 marzo 1999 FA/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 gennaio 1999 di
contro
l’operato dell’UEF di Biasca e meglio contro la decisione 20 gennaio 1999 che conferma il calcolo eseguito il 7 gennaio 1999 dell'eccedenza pignorabile nell'ambito delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________,
viste le osservazioni 11 febbraio 1999 di __________,
15 febbraio 1999 di __________,
8 marzo 1999 dell'UEF del Distretto di Riviera,
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________, __________, __________, __________ e __________ procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro crediti. Con verbale di pignoramento 7 gennaio 1999 l'UEF di Riviera ha pignorato fr. 850.-- mensili del salario percepito dall'escusso. Con scritto 13 gennaio 1999 __________ ha postulato una riduzione dell'importo pignorato, dovendo far fronte a altri debiti. Con decisione 20 gennaio 1999 l'UEF di Riviera ha respinto la richiesta dell'escusso, confermando il verbale di pignoramento.
B. Contro siffatto provvedimento si è aggravato si è aggravato il 29 gennaio 1999 __________ ribadendo la richiesta di riduzione della quota pignorata a fr. 300.-- mensili. La sua necessità di pagare altri debiti e di rimborsare dei prestiti precedentemente ottenuti gli impedirebbe di vivere con la parte di stipendio rimastagli, costringendolo ad accumulare altri debiti.
C. Con osservazioni 11 febbraio 1999 __________ ha sostenuto che il calcolo eseguito dall'UEF già era oltremodo generoso e che sarebbe arbitrario privilegiare alcuni creditori a scapito di altri.
L'UEF di Riviera ha preso atto che il calcolo dell'eccedenza non viene contestato, non si giustifica di permettere il pagamento di crediti nemmeno identificati.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
In concreto il calcolo esposto dall'UEF di Riviera, nemmeno contestato dal ricorrente, risulta congruente alla documentazione agli atti.
pretende che venga tenuto conto nel calcolo del minimo vitale di presunti altri debiti derivanti da prestiti accesi per coprire altre situazioni debitorie.
Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).
Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso a non meglio identificati creditori.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamato l'art. 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 29 gennaio 1999 __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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