AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1999.4
Data decisione, Autorità: 10.03.1999, CEF
Incarto n. 15.99.00004
Lugano 10 marzo 1999/FP/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 dicembre 1998 di
patr. dall’ avv.
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ promosse nei confronti del ricorrente, rispettivamente da
patr. dall’avv. __________
e da
viste le osservazioni
17 dicembre 1998 del Comune di __________
10 gennaio 1999 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ e il Comune di __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Il 3 dicembre 1998 l’UEF di Bellinzona ha notificato a __________ l’avviso di pignoramento nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________, previsto in data 11 dicembre 1998
C. Con ricorso 7 dicembre 1998 __________ chiede l’annullamento delle esecuzioni n. __________ e n. __________ sostenendo che i relativi precetti esecutivi sarebbero stati erroneamente notificati all’avv. __________, il quale non sarebbe mai stato abilitato a tutelare gli interessi del debitore nelle vertenze in oggetto. Per quanto concerne l’esecuzione __________ il ricorrente assevera che la sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione .6 novembre 1998 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello non sarebbe ancora cresciuta in giudicato e quindi l’esecuzione del pignoramento sarebbe prematura.
D. Con osservazioni 17 dicembre 1998 il Comune di __________ chiede la reiezione del ricorso, in quanto inoltrato con manifesti intenti defatigatori.
E. Nelle sue osservazioni 10 gennaio 1999 l’UEF di Bellinzona si è rimesso al giudizio di questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui esercita la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. L’avvocato al quale il debitore ha conferito un mandato generale, anche per le esecuzioni, resta libero di non accettare la notifica di un precetto esecutivo per il suo mandante, anche se ha usato della sua procura in processi e in ricorsi (DTF 69 III 82). La notifica di un precetto esecutivo ad un avvocato che non è stato autorizzato dal debitore a ricevere atti esecutivi, è da ritenere nulla (BlSchK 1989, 174). La notifica effettuata ad una persona non autorizzata acquista validità quando l’atto giunge al debitore è questi non interpone ricorso (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998 , n. 6 ad art. 64).
Nel caso in esame il legale di __________ contesta l’errata notifica dei precetti esecutivi n. __________ e n. __________ sostenendo di non essere stato incaricato di tutelare gli interessi dell’escusso nelle esecuzioni in oggetto. Orbene non risulta agli atti alcun documento che dimostri la ricezione dei precetti esecutivi da parte dell’escusso, al quale sono stati notificati unicamente, in data 3 dicembre 1998, gli avvisi di pignoramento. In mancanza di elementi di segno contrario si deve quindi ritenere che l’avv. __________ non rappresenta __________ nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ e che l’escusso ha avuto notizia di tali procedure solo al momento della ricezione degli avvisi di pignoramento. Ne consegue la nullità della notifica, non però dell’esecuzione che dovrà continuare dallo stadio in cui si è verificato l’atto carente (cfr. Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998 , n. 3 e ss. ad art. 22), per non determinare eventuali pregiudizi di diritto materiale connessi con la specificità del precetto esecutivo quale atto interruttivo della prescrizione nel senso dell’art. 135 n. 2 CO. L’UEF di Bellinzona dovrà quindi procedere ad una nuova notifica, direttamente a , dei precetti esecutivi n. e n. __________.
Per quanto concerne l’esecuzione n. __________ UEF di Bellinzona con decreto 11 gennaio 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ne ha ordinato la sospensione sino all’emanazione della sentenza che giudicherà nel merito dell’azione promossa con petizione 5 febbraio 1998 da __________. Di conseguenza il ricorso, nella misura in cui è diretto alla sospensione dell’esecuzione n. __________, si rivela superato.
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 64 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 7 dicembre 1998 __________, è parzialmente accolto.
E’ fatto ordine all’UEF di Bellinzona di determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all’UEF di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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