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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2008.18
Data decisione, Autorità:
22.02.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. medico quale istante
Incarto n.
60.2008.18
Lugano
22 febbraio
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/15.1.2008
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere un rapporto
autoptico contenuto in un incarto penale;
richiamate le osservazioni 17/18.1.2008 del
sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, con le quali comunica di non
avere obbiezioni all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A seguito dell’improvviso decesso di una
persona, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
ordinando l’autopsia (AI 1).
-
L’istante,
medico curante dei genitori della persona deceduta, chiede una copia del
referto autoptico, per orientare i genitori sulla causa del decesso del figlio.
Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha dato il proprio
preavviso favorevole.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso, considerate le tragiche circostanze, è certamente dato un interesse
giuridico legittimo per il medico istante.
-
L’istanza
è di principio accolta. Copia della relazione 18.12.2007 può essere trasmessa
al medico istante da questa Camera, che ovviamente è tenuto al segreto professionale
e potrà orientare i genitori del defunto sulle cause del decesso.
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Date le
particolari circostanze del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è accolta
ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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