AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.211
Data decisione, Autorità:
23.11.2007, IICCA
Titolo:
Fine del processo senza sentenza: stralcio per ritiro
Incarto n.
12.2007.211
Lugano
23 novembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 2 ottobre 2007 presentato da
AP 1
patrocinato dallo
PA 1
contro
il decreto 11 settembre 2007 del Pretore del Distretto
di Bellinzona nella causa – inc. n. OA.2007.21 – promossa dall'appellante
contro
AO 1
preso atto dello scritto 16 novembre 2007,
con il quale l’appellante dichiara di ritirare l’appello, avendo trovato un
accordo con la controparte;
che la tassa di giudizio può essere
contenuta nei minimi tariffari, mentre non vi è motivo di accordare ripetibili
alla controparte, che non ha presentato osservazioni;
Richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la
vigente LTg,
decreta: 1. L’appello del 2 ottobre 2007 di AP 1 è
stralciato dai ruoli.
-
Le
spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-
(tassa di giustizia fr. 70.-, spese fr. 30.-) già anticipate dall’appellante,
restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
-
Intimazione:
Muralto;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- (in concreto: fr. 3'401.25) è dato ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale
deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119
LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster