AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.210
Data decisione, Autorità: 21.01.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00210
Lugano 21 gennaio 1999 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 novembre 1998 di
contro l'operato dell'UE di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
viste le osservazioni 19 novembre 1998 dell'UE di Lugano;
ritenuto
in fatto:
A. __________ ha ottenuto il 27 gennaio 1993 un attestato di carenza di beni per fr. 1'672.-- nell'esecuzione in via di pignoramento n. __________ contro __________.
B. Con lettera 11 novembre 1998 all'organo d'esecuzione, la creditrice ha formulato una serie di censure contro l'inazione, a suo dire, dell'Ufficio esecuzione di Lugano che non si impegnerebbe a sufficienza per indagare sulla disponibilità di attivi dei debitori escussi.
C. Con tempestiva risposta 12 novembre 1998 l'UE di Lugano ha reso noto alla postulante che:
dal luglio 1991 al novembre 1997 sono stati emessi 16 attestati di carenza di beni per complessivi fr. 7'728.35, l'ultimo il 21 novembre 1997 quando l'escusso era rappresentato dal tutore ufficiale;
il 20 gennaio e 16 febbraio 1998 sono stati emessi altri due precetti esecutivi contro __________, per i quali non è stato possibile procedere alla notifica - all'indirizzo indicato in __________ - per irreperibilità dell'escusso, non più rappresentato dal tutore ufficiale;
"sta a lei decidere se tentare il recupero del suo credito con l'emissione di un nuovo precetto esecutivo".
D. Con ricorso 18 novembre 1998 __________ ha sporto "un reclamo riguardante il lavoro svolto dall'Ufficio esecuzione di Lugano", censurando il fatto che per la notevole mole di lavoro che incombe all'ufficio statale "un creditore debba arrangiarsi da solo a controllare se l'indirizzo del debitore in possesso dell'ufficio sia giusto, se percepisce qualche rendita, ecc."
Considerato
in diritto:
La procedura di ricorso serve per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non per precostituirsi una buona base di partenza in vista di un'eventuale azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF (DTF 110 III 89 cons. 1b, 105 III 36 s., 91 III 46 s. cons. 7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L. P. & LLCC cons. 9 e rif.). Le pretese risarcitorie e i relativi presupposti - danno patrimoniale, atto d'ufficio dell'organo d'esecuzione e fallimento, illiceità, e nesso adeguato di causalità (trattandosi di responsabilità causale non occorre si dia colpa, art. 5 cpv. 1 LEF) - sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui la parte che se ne prevale potrà, se del caso e ove ne ricorrano le condizioni, ricorrere (DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn/Gasser, op. cit., § 5 n. 6-16; CEF 27 dicembre 1990 su reclamo R. G.).
Si dà carenza di interesse pratico e attuale al ricorso quando lo stesso risultato può essere conseguito con una semplice dichiarazione all'organo d'esecuzione e fallimenti (cfr. Cometta, op. cit., n. 2.4. ad art. 7, p. 116). Ad esempio non è ricevibile la domanda di ricostruzione d'ordine contabile, estranea alla realtà esecutiva, con cui un escusso ha richiesto i giustificativi di ogni operazione eseguita dall'ufficio esecuzione riferiti a oltre 300 esecuzioni in corso e a 150 attestati di carenza di beni: in siffatta evenienza vi sono altri mezzi più adatti al conseguimento del risanamento finanziario, come la procedura concordataria (art. 293 ss. LEF) e l'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (art. 333-336 LEF), cfr. CEF 21 maggio 1996 in re E. G. Lo stesso si può dire per le pretese di terzi sul bene pignorato, nel senso che ex art. 106 LEF vanno fatte valere con semplice notifica all'ufficio esecuzione: ne consegue l'irricevibilità del ricorso secondo l'art. 17 LEF, non essendo ammissibile far capo a rimedi di diritto senza che vi sia pregiudizio giuridico non altrimenti sanabile, cfr. CEF 8 maggio 1996 su reclamo V. D. G. & LLCC.
Nel caso di specie l'esecuzione n. __________ si è conclusa da tempo con l'emissione a favore della ricorrente, in data 27 gennaio 1993, dell'attestato di carenza di beni contro __________ per fr. 1'672.--. Essendo ormai decorsi oltre sei mesi, la creditrice può promuovere una nuova esecuzione solo facendo spiccare un nuovo precetto esecutivo (art. 149 cpv.3 LEF e contrario): in siffatta evenienza, il citato attestato di carenza di beni - erroneamente indicato dalla ricorrente solo come verbale di pignoramento - varrà come riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 LEF e conferirà alla creditrice i diritti indicati nell'art. 271 cpv.1 n.5 e 285 LEF.
In assenza di un'esecuzione pendente, l'Ufficio esecuzione di Lugano non solo non deve ma nemmeno può occuparsi di debitori escussi nel passato. L'auspicio espresso dalla ricorrente non tiene conto della realtà esecutiva e misconosce il chiaro indirizzo che il legislatore federale ha inteso assegnare al diritto di esecuzione forzata: si può procedere solo in presenza di un'esecuzione conforme al diritto esecutivo, ritenuto che in caso contrario la carenza di interesse pratico e attuale impedisce qualsivoglia intervento amministrativo.
Compete pertanto solo alla ricorrente valutare se - sulla base delle informazioni correttamente date dall'Ufficio d'esecuzione ma da essa mal comprese - sia opportuno iniziare una nuova esecuzione, con la nota conseguenza di doverne anticipare i costi in conformità dell'art. 68 LEF.
Il ricorso 18 novembre 1998 di __________ va pertanto dichiarato irricevibile.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art. 17 LEF,
Pronuncia:
Il ricorso 18 novembre 1998 di __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione: __________
Comunicazione all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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