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Numero d'incarto:
15.1998.205
Data decisione, Autorità:
16.11.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00205
Lugano
16 novembre 1998 FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
visto il ricorso per ritardata giustizia 10 novembre
1998 di
avv.
e
avv.
patr. dall’avv. __________
contro l’operato dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti del Distretto di Riviera, nelle esecuzioni n. __________,
__________, __________ e __________ promosse dai ricorrenti nei confronti di
(esecuzione n. __________)
(esecuzioni __________ e __________)
(esecuzione n. __________)
e meglio per non aver dato seguito alle domande di
continuazione nelle esecuzioni indicate;
richiamato l’art. 89 LEF, secondo cui “se il debitore
è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio di esecuzione,
ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o
vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare”;
ritenuto di dover accedere indilatamente alla
giustificata richiesta dei ricorrenti;
accertato che l’UEF di Riviera necessita di interventi
strutturali urgenti per far fronte agli adempimenti di diritto esecutivo
federale;
richiamati gli art.
17 cpv. 3 e 89 LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso per ritardata giustizia è accolto e di
conseguenza l’UEF di Riviera procederà senza indugio alla fissazione dei pignora-menti
richiesti e alla loro esecuzione.
-
L’ispettorato
d’esecuzione e fallimenti assisterà l’UEF di Riviera nella corretta gestione
del ripristino della normalità nell’ambito della tempestiva esecuzione dei
pignoramenti.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
al Dipartimento Istituzioni, Divisione Giustizia, Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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