AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2007.45
Data decisione, Autorità: 31.01.2008, PRPEN
Titolo: Mettere in circolazione veicolo al quale sono state apportate delle modifiche tali da non più renderlo conforme alle prescrizioni, senza sottoporlo a nuovo esame
Incarto n. 30.2007.45 2001/805
Bellinzona 31 gennaio 2008
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 febbraio 2007 presentato da
RI 1, difeso da: DI 1
contro
la decisione 26 gennaio 2007 n. 2001/805 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 23 febbraio 2007 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 26 gennaio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha messo in circolazione il veicolo TI __________ al quale sono state apportate delle modifiche (aumento potenza del motore di oltre il 20%) tali da non renderlo più conforme alle prescrizioni. Ha pure omesso di sottoporlo a nuovo esame”.
Fatti accertati il 21 agosto 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 34, 219 cifra (recte: cpv.) 1 e 2 OETV.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle osservazioni 23 febbraio 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
Per quanto attiene alle prove offerte, nulla osta all’acquisizione agli atti della documentazione prodotta con il gravame, mentre non occorre procedere all’audizione del teste __________, in quanto è già stato sentito dalle forze inquirenti ed ha pure esposto per scritto una cronologia degli eventi legati alla vettura e ai suoi aspetti tecnici, esposizione che è stata acquisita agli. Non si vede quindi quali ulteriori chiarimenti potrebbe apportare alla fattispecie, gli atti di causa essendo d’altronde sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il proprio convincimento.
Il ricorso può pertanto essere esaminato nel merito sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Un veicolo è considerato come non conforme e l’articolo 93 numero 2 LCStr è applicabile se le parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinati, mancano o non corrispondono alle prescrizioni (art. 219 cpv. 1 lett. a OETV). Chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr).
È inoltre punito con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa, chiunque apporta a un veicolo modificazioni non permesse, aiuta o istiga ad apportarle (art. 219 cpv. 2 lett. a OETV) e ancora, come detentore del veicolo, non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione (lett. f).
La decisione si basa sul rapporto di contravvenzione 30 agosto 2006 della Polizia cantonale, dal quale risulta che è stata fatta eseguire una rimappatura della centralina, con aumento della potenza motore (potenza rilevata alla prima prova di kW 217.8 pari a CV 296.2; potenza rilevata alla seconda prova kW 218.9 pari a CV 297.7 a fronte di una potenza originale di kW 151.6 pari a CV 206) e variazione dei valori del gas di scarico (cfr. nota3 dell’esperto dell’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione, dalla quale risulta che le emissioni al minimo erano fuori dai parametri).
Egli sostiene che a causa di un malfunzionamento della centralina il motore della Chevrolet Corvette non avrebbe erogato sin dal suo acquisto (aprile 1995) la potenza originariamente indicata sulla licenza di circolazione (pari a kW 223.75) e che l’intervento di rimappatura eseguito dalla __________ SA si sarebbe dimostrato “da subito risolutore, recuperando la vettura la ordinaria efficienza e riducendosi i consumi” (pag. 4); circostanza, la prima, scoperta in occasione della prova avvenuta presso il centro professionale UPSA di Biasca il 21 agosto 2006. A detta del ricorrente, la reale potenza del motore sarebbe sostanzialmente rimasta immutata negli anni (cfr. verbale di interrogatorio 25 agosto 2006, pag. 6). Dal punto di vista soggettivo, egli asserisce che “la sussistenza dell’indicazione di una potenza di kw 223.75 sulla licenza di circolazione del 1995, valore superiore pertanto a quanto riscontrato dalla Polizia cantonale in sede di verifica nel 2006, è elemento tale da [indurlo] a ritenere di circolare in piena liceità” (cfr. ricorso pag. 5).
Di conseguenza, l’addebito mossogli in relazione a questa omissione risulta fondato, indipendentemente dallo scopo della modifica, e giustifica per sé solo l’importo della multa inflittagli. Si noti, di transenna, che la buona fede non è liberatoria e l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi citata).
Che lo scopo dell’intervento fosse quello di ridurre il consumo di carburante, come più volte dichiarato dal ricorrente (cfr. verbale di interrogatorio 25 agosto 2006, pag. 2; osservazioni 7 settembre 2006), come pure dal suo meccanico di fiducia __________ (cfr. verbale 21 agosto 2006, pag. 2), oltre a essere privo di rilevanza per il giudizio, risulta comunque improbabile, ove appena si consideri che egli non si è mai preoccupato di verificare se l’asserto problema fosse stato risolto (e questo nonostante le dichiarazioni riportate per la prima volta in sede di gravame circa il successo dell’intervento).
Non ne va diversamente per quanto attiene alle considerazioni avanzate in relazione a una presunta carenza (“legatura”) del motore che lo avrebbe tra l’altro indotto, nel dicembre 1995, a rivolgersi al TCS di Noranco per effettuare una prova di potenza, sulla base della quale ha poi richiesto la modifica dei dati iscritti sulla licenza di circolazione. Non solo le stesse appaiono poco credibili, nella misura in cui nel verbale di interrogatorio 25 agosto 2006 egli ha asserito di essersi recato presso il TCS di Noranco “per curiosità” e anche in seguito, nelle osservazioni 7 settembre 2006, non ha mai accennato ad eventuali anomalie della potenza della vettura, ma non risultano pertinenti.
In effetti, anche volendo seguire la tesi dell’anomalia, la potenza del motore, proprio come riconosciuto nel gravame, sarebbe stata effettivamente ridotta, e questo fino al presunto interevento risolutore.
A maggior ragione quindi, non vi è motivo di dubitare che i dati riportati sulla licenza di circolazione nel dicembre 1995, previa misurazione del centro collaudi della Sezione della circolazione (come risulta dal gravame a pag. 3), attestassero l’effettiva potenza della vettura (d’altronde corrispondente al certificato tipo del motore installato sul veicolo in questione; cfr. nota3 dell’esperto dell’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione).
Ciò posto, anche l’ulteriore addebito mosso all’insorgente in relazione all’aumento di oltre il 20% della potenza motore rilevato in occasione della prova eseguita al centro UPSA di Biasca il 21 agosto 2006 - le cui risultanze non sono contestate - risulta fondato. Inoltre, essendosi completamente disinteressato dell’intervento eseguito – che sapeva tuttavia comportare un aumento della prestazioni del motore; cfr. verbale 25 agosto 2006, pag. 4 - e delle sue conseguenze, egli ha accettato l’eventualità che il veicolo non fosse più conforme alle prescrizioni, ciò che esclude qualsivoglia errore sull’illiceità.
In definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 34, 219 cifra 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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