AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.190
Data decisione, Autorità: 01.12.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00190
Lugano 1 dicembre 1998 FP/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2 novembre 1998 di
rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 7 settembre 1998 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
patr. dall'avv. __________
e da
richiamata l’ordinanza presidenziale 4 novembre 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
18 novembre 1998 di __________
19 novembre 1998 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ e il dott. __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Il 7 settembre 1998 l’UE di Lugano ha pignorato la part. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escusso.
C. Con ricorso 2 novembre 1998 __________ si è aggravato contro il pignoramento dell’immobile asseverando che l’UE di Lugano avrebbe dovuto pignorare i beni mobili prima di procedere al pignoramento dell’immobile, così come previsto dall’art. 95 LEF. Inoltre l’immobile pignorato costituirebbe la sua unica fonte di reddito, derivante dalla gestione dell’albergo edificato su tale mappale. Il ricorrente chiede quindi che il pignoramento della part, __________ RFD di __________ venga annullato e in sostituzione venga dato seguito al pignoramento dei beni mobili di cui alla lista già sottoposta all’Ufficio. Subordinatamente, qualora tale provvedimento non possa venir attuato o si riveli insufficiente per la copertura del credito escusso, il debitore postula il pignoramento della quota di comproprietà di un mezzo del mappale __________ del Comune di __________ cointestato a __________.
D. Nelle sue osservazioni 18 novembre 1998 __________ chiede che il ricorso venga respinto contestando l’asserzione secondo cui il ricorrente vivrebbe unicamente del reddito della gestione dell’albergo “ __________ ”. La sua fonte di reddito sarebbe invece costituita dalle entrate derivanti dall’esercizio della professione di architetto.
E. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 95 cpv. 1 LEF stabilisce che, si devono pignorare, in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili ex art. 93 LEF. Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima degli indispensabili. I beni immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito (art. 95 cpv. 2 LEF).Tali indicazioni non sono in alcun modo vincolanti. L’ufficiale può scostarsi da quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino o se il creditore o il debitore di comune accordo lo richiedono (art. 95 cpv. 4bis LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997,,§ 22 n. 41, p. 157). L’Ufficio può inoltre derogare a tale regola nel caso in cui la richiesta di una parte appaia giustificata ( cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 23 ad art. 95). La soluzione prospettata dall’ufficio di esecuzione deve permettere di tutelare sufficientemente gli interessi dei creditori (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). Infatti nel caso in cui gli interessi del debitore e del creditore collidano, prevalgono questi ultimi (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 24 ad art. 95).
Anche l’asserzione secondo cui il ricorrente vivrebbe unicamente del reddito derivante dalla locazione del complesso alberghiero oggetto del pignoramento, non può essere condivisa. Infatti il debitore, per sua stessa ammissione (cfr. doc. 1), risulta esercitare la professione di architetto, la quale costituisce la sua fonte di reddito principale. Il pignoramento della part. __________ RFD di __________ deve quindi essere mantenuto, avendo l’UE di Lugano agito correttamente
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 95 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 2 novembre 1998 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster