AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.187
Data decisione, Autorità: 22.12.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00187
Lugano 22 dicembre 1998 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 ottobre 1998 di
patr. dallo studio legale __________
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il pignoramento di salario 2 ottobre 1998 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti del ricorrente da
procedura concernente anche
richiamata l’ordinanza presidenziale 12 novembre 1998 , con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
20 ottobre 1998 della __________
29 ottobre 1998 e 19 novembre 1998 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. Il 2 ottobre 1998 l’UEF di Bellinzona procedeva al pignoramento presso la ditta __________ del salario percepito dall’escusso sulla base del seguente calcolo:
Introito fr. 3’500.--
Minimo di esistenza
importo base fr. 1’025.--
locazione fr. 1’220.--
riscaldamento fr. 100.--
AVS fr. 177.--
cassa malati fr. 188.--
trasferte fr. 100.--
spese diverse fr. 100.--
totale fr. 2’910.--
Eccedenza pignorabile fr. 590.--
C. Con ricorso 6 ottobre 1998 __________ si aggrava contro il pignoramento di salario sostenendo che il calcolo eseguito dall’UEF di Bellinzona non avrebbe considerato gli alimenti che l’escusso verserebbe alla ex moglie in virtù della convenzione di divorzio stipulata tra le parti. Il ricorrente postula inoltre la concessione del gratuito patrocinio non essendo in grado di far fronte alle spese legali.
D. Delle osservazioni della __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, è manifestamente sproporzionato alle sue effettive esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’220.-- oltre a fr. 100.-- per spese di riscaldamento non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 550.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento monolocale a __________ o in un comune viciniore.
Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di aver versato a favore dell’ex moglie l’importo di fr. 7’478.-- nel periodo compreso tra il 14 gennaio 1998 e il 5 agosto 1998. Di conseguenza la media dei versamenti mensili effettuata sino alla data del ricorso dall’escusso ammonta a fr. 747.80 (= fr. 7’478.-- : 10 mesi). Si giustifica pertanto il riconoscimento dell’importo mensile di fr. 747.-- a titolo di alimenti. Nel calcolo del minimo di esistenza viene riconosciuto l’importo di fr. 188.-- per premi della cassa malati. Orbene, considerato che possono essere posti in deduzione solo gli importi effettivamente pagati dall’escusso (cfr. DTF 121 III 20) e ritenuto che dal verbale di pignoramento risulta che il debitore non paga la cassa malati , tale voce di spesa deve essere depennata dal calcolo del minimo di esistenza. L’UEF di Bellinzona ha riconosciuto all’escusso l’importo di fr. 100.-- mensili per spese diverse senza specificare la natura di tale deduzione. Dunque una simile riduzione non è ammissibile e va quindi stralciata dal calcolo del minimo vitale, non essendo riconducibile ad alcuna delle voci di spesa stabilite dalla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera. All’escusso potrà , se del caso, essere riconosciuto tale importo unicamente nelle singole voci di spesa.
Il calcolo dell’eccedenza pignorabile si presenta quindi come segue:
Introito fr. 3’500.--
Minimo di esistenza
importo base fr. 1’025.--
alimenti fr. 747.--
locazione fr. 1’220.--
riscaldamento fr. 100.--
AVS fr. 177.--
trasferte fr. 100.--
totale fr. 3’369.--
Eccedenza pignorabile fr. 131.--
Per l’art. 99 LEF in caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o all’ordine, si avverte il terzo debitore che d’ora innanzi non potrà fare pagamento valido se non all’ufficio. Il datore di lavoro che non versa l’importo pignorato all’ufficio, si espone alle stesse conseguenze previste dall’art. 169 CP (cfr. Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 72, p. 180). Dalle osservazioni dell’UEF di Bellinzona risulta che la ditta __________, datore di lavoro dell’escusso, non versa le quote pignorate. __________ risulta inoltre essere procuratore della __________ come si evince dall’estratto del Registro di commercio. Di conseguenza, allo scopo di evitare l’avvio di una procedura ex art. 169 CP, si diffida la società __________ a voler versare, così come richiesto dall’UEF di Bellinzona, le quote di stipendio pignorate a carico del proprio dipendente __________.
La domanda di concessione del gratuito patrocinio formulata da __________ con il proprio ricorso va respinta. Infatti per avere diritto al gratuito patrocinio, occorre, oltre ad altri requisiti quali l’indigenza, che il richiedente non sia in grado di far valere da solo le proprie ragioni. Orbene nella determinazione del minimo vitale l’Autorità di vigilanza deve constatare d’ufficio i fatti rilevanti, ritenuto che è sufficiente per il ricorrente indicare il motivo per cui ritiene che il suo minimo vitale è stato leso (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.4.1 ad art. 15a). Le censure rivolte all’operato dell’UEF di Bellinzona nella determinazione del minimo vitale dell’escusso potevano essere formulate da __________ senza che occorresse l’ausilio di un patrocinatore. Se egli ha ritenuto di dover far capo ad un legale, lo ha fatto per sua comodità e non per necessità oggettiva.
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 93 LEF e 15a LPR
pronuncia: 1. Il ricorso 6 ottobre 1998 di __________, è parzialmente accolto.
1.1. E’ fatto ordine all’UEF di Bellinzona di pignorare dal salario dell’escusso presso la ditta __________, l’importo mensile di fr. 131.-- per 12 mensilità a partire dal mese di settembre 1998.
La domanda di gratuito patrocinio formulata da __________ con il gravame, è respinta.
E’ fatto ordine alla ditta __________, di determinarsi come al considerando 4 di questa sentenza.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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