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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.182
Data decisione, Autorità: 14.07.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00182
Lugano 14 luglio 1999/FA/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nel procedimento promosso su segnalazione/denuncia 23 ottobre 1998 di
contro
visto l'incarto del fallimento __________
richiamato il verbale 10 dicembre 1998 di audizione di __________ e 24 marzo 1999 di audizione di __________, segretario nel Settore fallimenti dell'UEF di __________;
ritenuto
in fatto: A. Con segnalazione 23 ottobre 1998 a questa __________ ha esternato le sue perplessità circa lo svolgimento della procedura fallimentare riferita alla ditta __________. In particolare ha trovato anomalo che la pubblicazione del fallimento sia avvenuta più di due mesi e mezzo dopo il relativo decreto e che le chiavi del magazzino siano rimaste in mano all'amministratore della ditta fallita fino a fine giugno. Dopo il ritiro delle chiavi è stato poi asportato un oggetto dai locali. Da ultimo una sua offerta telefonica di fr. 5'000.-- per il ritiro dell'inventario non è stata considerata. Nell'ambito della sua audizione 10 dicembre 1998 la signora __________ ha precisato di aver saputo dall'amministratore della società fallita che l'oggetto asportato era una stufetta di proprietà dell'amministratore. La segnalante ha poi indicato di non comprendere la comunicazione 26 ottobre 1998 di __________ circa l'inesistenza di un dividendo a suo favore, ritenuto che sono stati realizzati altri beni di pertinenza di __________.
B. Il segretario __________, interrogato il 24 marzo 1999, ha indicato essere prassi nel distretto di __________ soprassedere agli incombenti fallimentari se il debitore si impegna a saldare tutti i suoi debiti supportati da esecuzioni. In quel caso il Pretore revoca il fallimento e l'inventario non è più necessario. Nel caso specifico il Caposervizio __________, d'accordo con il Pretore, ha concesso alla fallita un termine scadente il 19 giugno 1998 per tacitare o accordarsi con i creditori. Ciò non è però avvenuto e l'inventario, dopo un primo sopralluogo il 26 giugno 1998, ha potuto essere allestito solo il successivo 21 luglio. Le chiavi sono state ritirate in quella data. L'amministratore unico __________ ha in effetti asportato dal magazzino una stufetta di sua proprietà. Vista l'offerta telefonica di __________, __________ le ha consigliato di partecipare all'asta e fare lì la propria offerta. Né la creditrice né un suo rappresentante si sono però presentati. Lo scritto 26 ottobre 1998, che è del Caposervizio __________, fa riferimento al fatto che il ricavato dalle aste non permetterà verosimilmente la distribuzione di alcun dividendo fallimentare ai creditori di terza classe. I tre furgoni di proprietà di __________ sono già stati realizzati per un importo complessivo di fr. 13'300.--.
Considerato
in diritto: 1. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità disciplinare è competente ex art. 11 LALEF a determinarsi sulle sanzioni disciplinari - previste dall'art. 14 cpv. 2 LEF - da infliggere ai funzionari e impiegati dell'Ufficio d'esecuzione e fallimenti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. La misura disciplinare implica criteri di adeguatezza in stretto rapporto con l'organizzazione degli uffici di esecuzione e fallimenti, di competenza esclusiva dei Cantoni in conformità dell'art. 2 cpv. 5 LEF. Sugli aspetti procedurali, cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5 all'art. 3 LPR, con il rilievo che il denunciante non assume qualità di parte.
2.a) A norma dell'art. 221 LEF appena l'ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. I magazzini, i depositi, le botteghe, ecc. del fallito devono essere immediatamente chiusi a chiave ad opera dell'ufficio (cfr. art. 223 LEF). Sia l'allestimento dell'inventario che la chiusura dei locali tendono, tra l'altro, alla conservazione del substrato fallimentare. Affinché quest'ultimo non corra il rischio di essere abusivamente diminuito occorre che l'ufficio si attivi con tempestività (cfr. anche Urs Lustengerger, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 221 LEF e n. 13 ad art. 223 LEF).
b) Nel caso concreto la società fallita ha potuto continuare indisturbata la propria attività per più di due mesi e mezzo (5 maggio 1998 - 21 luglio 1998) senza che l'ufficio adottasse alcuna misura conservativa. Quale unica garanzia l'amministratore della fallita ha dovuto sottoscrivere un documento in cui dichiarava di aver preso atto del suo obbligo di non distrarre beni della fallita e delle conseguenze penali in caso di violazione di tale obbligo, violazione comunque difficilmente verificabile a posteriori vista l'inesistenza di un inventario al momento del fallimento. Solo una volta svanita la possibilità di ottenere una revoca del fallimento (che, tra l'altro, sarebbe stata concessa senza passare per la pubblicazione del fallimento prevista dall'art. 195 LEF), l'UEF di __________ si è mosso allestendo l'inventario e prendendo in consegna le chiavi dei locali occupati da __________. La pubblicazione del fallimento è poi avvenuta il 24 luglio 1998 Questa prassi è in chiaro contrasto con le disposizioni della LEF e non deve più essere attuata.
La consegna della stufetta al proprietario, signor __________, se era chiaro che l'oggetto non competeva alla fallita, può essere giustificata. Ciò avrebbe comunque dovuto avvenire alla presenza di un funzionario dell'ufficio e con maggiore trasparenza nei confronti dei creditori.
Il segretario __________ si è comportato correttamente invitando __________ a formulare la sua offerta per il materiale del magazzino in occasione dell'asta pubblica. L'eventualità di un'offerta scritta preventiva, pur con i relativi svantaggi (rischio di offrire più del necessario, impossibilità di rilanciare), sarebbe forse potuta essere ventilata alla creditrice.
Circa la comunicazione 26 ottobre 1998 di __________ va rilevato che dall'incarto risulta che la signora __________ era al beneficio di un diritto di ritenzione unicamente sul materiale poi aggiudicato per soli fr. 200.--. Per il resto ella è da considerare una creditrice chirografaria che, nonostante il migliore risultato delle altre realizzazioni, rischia di non percepire alcun dividendo. La comunicazione appare quindi, nella sostanza, corretta.
In definitiva ai funzionari dell'UEF di __________, in particolare a __________ e __________, può essere unicamente imputato di aver procrastinato oltre misura l'allestimento dell'inventario e il ritiro delle chiavi degli immobili occupati dalla fallita. Non vi è però spazio per misure disciplinari ex art. 14 cpv. 2 LEF. L'incontestabile violazione commessa dai funzionari __________ e __________ non raggiunge, in particolare dal profilo soggettivo, una gravità tale da giustificare l'ammonimento. I funzionari sono però avvertiti che eventuali reiterazioni dell'ingiustificata prassi verrebbero sanzionate con misure disciplinari sicuramente più incisive del semplice ammonimento. L'Ufficiale dell'UEF di __________ viene esortato a vigilare maggiormente sulla corretta applicazione delle norme fallimentari, con particolare riferimento alla questione emersa nella presente fattispecie.
Richiamati gli art. 14 cpv. 2, 221 e 223 LEF e 11 LALEF,
pronuncia: 1. La segnalazione /denuncia 23 ottobre 1998 __________, è evasa nel senso che non vi sono i presupposti per una sanzione disciplinare nei confronti dei funzionari dell'UEF di __________, in particolare di __________ e __________.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione a:
UEF __________
Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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