AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.181
Data decisione, Autorità: 18.01.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00181
Lugano 18 gennaio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
statuendo sulla domanda di ricusa presentata il 26 ottobre 1998 nel procedimento disciplinare avviato nei loro confronti da
(tutti patrocinati dall’avv. __________)
nei confronti dei giudici della Camera di esecuzione e fallimenti
viste le osservazioni 8 novembre 1998 del giudice __________ e la rinuncia degli altri giudici a formulare osservazioni;
convocati i ricusanti all’udienza del 23 novembre 1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di ricusazione;
Ritenuto
in fatto: A. Nei confronti di __________, cittadino italiano già domiciliato a , sono pendenti esecuzioni per un importo complessivo di fr. 214’860’585.–. Contro di lui è stato inoltre promosso un procedimento penale per truffa e falsità in documenti. Su richiesta dell’, costituitasi parte civile, il Ministero pubblico ha ordinato il 30 marzo 1995 il blocco del registro fondiario della particella n. __________ RFD, di __________, proprietà di __________. Dal canto suo __________ ha promosso un’esecuzione in realizzazione del pegno immobiliare e ha domandato la vendita di tale fondo il 25 novembre 1996. L’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha chiesto il 5 febbraio 1997 al Ministero pubblico l’autorizzazione di procedere alla realizzazione agli incanti della particella. Il Procuratore pubblico __________ ha revocato il 17 febbraio 1997 la limitazione della facoltà di disporre ordinata il 30 marzo 1995, indicando all’Ufficio di esecuzione e fallimenti che “l’eventuale importo eccedente, derivante da tale vendita, deve essere trattenuto sotto sequestro e versato al Ministero pubblico”.
B. Con rogito n. __________ del notaio __________ di data 23 gennaio 1998, __________ ha venduto la particella n. __________ RFD di __________, acquistata il 5 dicembre 1994 dagli avv. __________ e __________ al prezzo di fr. 1’493’000.–, a __________, moglie dell’avv. __________, al prezzo di fr. 550’000.–. La vendita è avvenuta con il consenso del creditore ipotecario __________, al quale l’acquirente si è impegnata a versare l’importo di fr. 550’000.– (inserto B al rogito n. __________). __________ ha ritirato la domanda di vendita con comunicazione pervenuta all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio il 26 gennaio 1998. L’UEF ha chiesto lo stesso giorno all’Ufficio del registro fondiario di cancellare la restrizione della facoltà di disporre sul fondo e ha comunicato al Foglio ufficiale cantonale e al Foglio ufficiale svizzero di commercio l’annullamento dell’incanto, già fissato per il 3 febbraio 1998. L’istanza di iscrizione della compravendita è pervenuta all’Ufficio registri di Mendrisio il mattino del 26 gennaio 1998. L’ufficiale dei registri ha avvertito telefonicamente il Procuratore pubblico __________, titolare dell’inchiesta penale nei confronti di __________, il quale ha ordinato quello stesso giorno il sequestro e il blocco della particella n. __________ RFD di __________. Il provvedimento è stato annullato dal Giudice dell’istruzione e dell’arresto il 12 marzo 1998. Il 27 gennaio 1998 il Ministero pubblico (inc. n. 15.98.11) ha chiesto all’Autorità cantonale di vigilanza di intervenire contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio in relazione alla compravendita a trattative private della particella. Con ricorso del 2 febbraio 1998 (inc. n. 15.98.12/35) il Ministero pubblico ha chiesto l’annullamento della richiesta 26 gennaio 1998, con la quale l’UEF aveva chiesto la cancellazione della limitazione di disporre a suo tempo gravante il fondo. La parte __________ ha ricorso il 4 febbraio 1998 (inc. n. 15.98.22) contro la revoca della restrizione della facoltà di disporre. __________ ha pure presentato ricorso il 2 marzo 1998 (inc. n. 15.98.41).
C. Tutte le procedure relative al fondo n. __________ RFD di __________ sono state congiunte per l’istruttoria e la Camera, statuendo il 14 settembre 1998 quale autorità di vigilanza, le ha evase con un’unica sentenza. Essa ha deciso di promuovere una procedura disciplinare contro l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio (inc. 15.98.11), ha accolto i ricorsi 2 e 4 febbraio 1998 (inc. n. 15.98.12 e 15.98.22), dichiarando caduca la richiesta 26 gennaio 1998 di cancellazione della restrizione della facoltà di disporre sul fondo, ha stralciato dai ruoli il ricorso del __________ (15.98.41), ha trasmesso copia della sentenza al Ministero pubblico, ai sensi dell’art. 4 CPP, e alla Commissione di disciplina dell’Ordine degli avvocati. __________, patrocinata dal marito avv. __________, ha ricorso il 23 settembre 1998 alla Camera delle esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, chiedendo – previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame – l’annullamento della sentenza. __________ e __________ hanno sporto denuncia e querela penale il 6 ottobre 1998 contro il giudice __________ e ignoti per abuso di autorità, diffamazione e calunnia e violazione del segreto d’ufficio.
D. L’autorità di vigilanza ha aperto il 16 ottobre 1998 un procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio (inc. n. 15.98.169). Con ordinanza di stessa data il presidente della Camera ha citato __________, __________, __________ e __________, funzionari di tale ufficio un’udienza prevista per il 28 ottobre 1998, per la loro audizione in quanto persone informate sui fatti. __________, ___________ e __________ hanno presentato il 26 ottobre 1998 istanza di ricusa nei confronti di tutti i giudici che compongono la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello. Il presidente della Sezione di diritto civile del Tribunale d’appello, statuendo il 30 ottobre 1998, ha costituito una Camera di esecuzione e fallimenti, quale autorità di vigilanza ad hoc, composta dei giudici __________ ed __________.
E. Con osservazioni dell’8 novembre 1998 il __________ ha rilevato che non esistono motivi di ricusazione nei suoi confronti. I giudici __________ e __________ hanno rinunciato a presentare osservazioni e si sono rimessi al giudizio della Camera. Gli istanti sono stati sentiti dai giudici della Camera ad hoc all’udienza del 23 novembre 1998, nel corso della quale hanno ribadito la loro domanda di ricusazione e hanno offerto mezzi di prova, rinunciando esplicitamente ad essere convocati per il dibattimento finale dopo assunzione delle prove enunciate. Con ordinanza dell’11 dicembre 1998 la giudice delegata ha acquisito agli atti i documenti A, B, C, D e E prodotti all’udienza, ha ammesso i richiami della sentenza emanata dalla Camera di esecuzione ricusata il 14 settembre 1998, di quella emanata il 4 novembre 1998 dal Tribunale federale su ricorso __________, come pure della denuncia penale sporta da quest’ultima e da __________ nei confronti del giudice __________.
Considerando
in diritto: 1. Il procedimento disciplinare nei confronti di funzionari dell’Ufficio esecuzione e fallimenti è retto dalla legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimenti (LPR, RL 3.5.1.2), cui rinvia l’art. 11 cpv. 2 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e il fallimento (LALEF, RL 3.5.1.1). Per quanto non previsto dalla LPR, l’art. 5 rinvia alla Legge di procedura sulle cause amministrative (cpv. 1), precisando che in caso di ricusazione l’autorità di vigilanza è completata secondo gli art. 30 cpv. 2 CPC, 1sexies e 1septies LOG. Nella fattispecie è vero, come rilevano gli istanti, che la LPR è silente sulla procedura da adottare per statuire sulle ricusazioni. Il diritto a un giudice indipendente e imparziale è a ogni modo garantito dalla Costituzione federale (art. 4 e 58 cpv. 1 Cost.; BlSchKG 1997 pag. 202 in alto). Gli istanti hanno avuto la possibilità di esprimersi oralmente davanti alla Camera all’udienza del 23 novembre 1998, e il loro diritto di essere sentito è stato garantito nel modo più ampio possibile, nel rispetto dell’art. 4 Cost. e 6 § 1 CEDU. La Camera ha del resto proceduto all’istruttoria acquisendo agli atti le prove indicate dagli stessi istanti, in virtù della massima ufficiale e del principio inquisitorio, applicabili alla procedura disciplinare (art. 19 cpv. 1 LPR). La procedura seguita rispetta quindi i diritti garantiti agli istanti dalla Costituzione federale.
L’art. 10 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) dispone che i funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell’autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni negli affari propri (n. 1), in quelli del coniuge, del fidanzato o della fidanzata, dei parenti ed affini in linea retta ascendente e discendente nonché dei parenti ed affini in linea collaterale fino al terzo grado incluso (n. 2), negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati (n. 3), negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi (n. 4). Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119 Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti) poiché l’istituto della ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).
Gli istanti sostengono che i giudici della Camera di esecuzione e fallimenti, quale autorità di vigilanza, non sarebbero più indipendenti nel procedimento disciplinare avviato contro di loro. Essi ritengono che la denuncia penale sporta dall’avv. __________ nei confronti del giudice __________, presidente della Camera, creerebbe un evidente interesse di quest’ultimo nell’inchiesta disciplinare, di modo che non sussisterebbero più le garanzie di un giudice indipendente, visto anche l’ampio risalto dato dalla stampa alla vicenda. Gli altri membri della Camera, giudici __________ e __________, non sarebbero a loro volta imparziali a causa dei rapporti di lavoro esistenti con il presidente, tanto meno dopo i pesanti attacchi mossi loro dall’avv. __________ nel ricorso presentato al Tribunale federale contro la sentenza 14 settembre
A mente degli istanti la denuncia penale sporta da __________ e __________ nei confronti del giudice __________ configurerebbe una collisione di interessi ai sensi dell’art. 10 n. 4 LEF. Nella nota sentenza del 14 settembre 1998, infatti, la Camera ricusata avrebbe constatato una complicità degli istanti con l’avv. __________ (sentenza, pag. 5, 11, 18 e 21), di modo che il giudice denunciato da quest’ultimo, costretto a difendersi in una procedura penale, sarebbe spinto a concludere nel procedimento disciplinare per la fondatezza dei rimproveri mossi agli istanti__________ e il marito avv. __________ hanno sporto denuncia penale il 6 ottobre 1998 contro il presidente della Camera ricusata e ignoti, per abuso di autorità, diffamazione, calunnia e violazione del segreto d’ufficio. Essi sostengono che determinate affermazioni e conclusioni contenute nella sentenza 14 settembre 1998 costituirebbero reato ed affermano, in particolare, che il comportamento del magistrato nel corso della procedura davanti all’autorità di vigilanza sarebbe attinente a “ossessioni e deliri di ipotesi” (denuncia, pag. 4).
In concreto la Camera ricusata ha menzionato nella sua sentenza 14 settembre 1998 numerosi episodi che a suo avviso destavano perplessità, non solo per il sospetto di eventuali reati penali fallimentari, ma anche dal profilo dell’organizzazione e della gestione dell’ufficio di esecuzione e fallimenti, trasmettendone copia anche alla Commissione di disciplina dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (dispositivo n. 6) per quel che concerne il comportamento dell’avv. __________, patrocinatore dell’acquirente. Se si eccettua il fatto che la sentenza del 14 settembre 1998 ha dato avvio sia alla procedura disciplinare esecutiva nei confronti dei ricusanti, sia a quella che la Commissione di disciplina dovrebbe aver promosso nei confronti del patrocinatore, non vi è alcuna connessione tra le procedure disciplinari e il procedimento penale avviato da __________ e __________ con la nota denuncia. Non si ravvisa quindi qualsivoglia collisione di interessi del presidente della CEF nel procedimento disciplinare avviato contro i ricusanti. Il fatto che un giudice segnali un patrocinatore all’autorità disciplinare può giustificare la ricusazione del magistrato solo se quest’ultimo ha recepito la scorrettezza del legale come un’offesa personale (I CCA, sentenza del 25 giugno 1997 nella causa B. c. B., massima pubblicata nel Bollettino dell’ordine degli avvocati 16/1998, pag. 8). Nel caso concreto ciò non è avvenuto, come si evince dalle osservazioni del presidente ricusato all’istanza del 26 ottobre 1998. Le circostanze sono ben diverse da quelle in cui un giudice investito di una vertenza introduce un procedimento penale nei confronti del patrocinatore di una delle parti o della parte stessa, ciò che per costante giurisprudenza configura un caso di ricusazione del magistrato (RDAT 1976 n. 37; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 27). La denuncia penale sporta da una parte, rispettivamente dal suo patrocinatore, contro il giudice non è di principio motivo sufficiente per fondare una ricusa del magistrato, in assenza di altri elementi che ne possano mettere in dubbio l’imparzialità (RJN 1990 pag. 21). Sarebbe altrimenti troppo facile per la parte scegliere a suo piacimento il magistrato, denunciando quello che non le aggrada. Se ne conclude che nella fattispecie la denuncia penale sporta il 6 ottobre 1998 nei confronti del presidente della CEF non presenta elementi tali da denotare collisione d’interessi ai sensi dell’art. 10 n. 4 LEF.
Anche il fatto che il ricorso presentato il 23 settembre 1998 dall’avv. __________ al Tribunale federale contenga, secondo gli stessi istanti, “pesanti apprezzamenti nei confronti dei giudici della Camera” non è sufficiente per fondare una ricusa. Gli istanti ritengono che i magistrati della CEF non sarebbero più in grado di statuire in modo oggettivo nel procedimento disciplinare, ma tale conclusione riposa solo su loro impressioni soggettive e non trova alcun riscontro concreto. Né l’acquirente né il suo patrocinatore sono parti nel procedimento disciplinare qui in esame, ragione per cui ci si potrebbe perfino interrogare sulla rilevanza di allegati estranei all’incarto. In concreto il patrocinatore della ricorrente ha rivolto nel suo ricorso al Tribunale federale del 23 settembre 1998 pesanti critiche ai giudici della Camera (doc. E), mettendo in rilievo tutti i “granchi, gli abbagli e le sviste manifeste” in cui essi sarebbero incorsi. Il gravame, che si diffonde su 29 pagine, oltre che prolisso si rivela inutilmente polemico. La sentenza 4 novembre 1998 del Tribunale federale ha accolto il ricorso sulla base dell’argomentazione relativa alla caducità di una restrizione della facoltà di disporre in caso di ritiro dell’esecuzione, per la quale cinque o sei pagine – limitate ai fatti e agli argomenti giuridici – sarebbero state più che sufficienti. Il tono colorito del noto ricorso, comunque, non è diverso da quello di altri patrocinatori, avvezzi più alla polemica e al sarcasmo che all’argomentazione giuridica. I giudici ricusati, dal canto loro, non hanno reagito in nessun modo agli attacchi del patrocinatore e non risulta che abbiano recepito i toni polemici del ricorso alla stregua di un attacco personale (cfr. la casistica citata in Beck’sche Kurz Kommentar ZPO, 47a ed., § 42, 2A, pag. 120 e 121). Anche lettere offensive di una parte al magistrato, del resto, non sono atte a motivare una ricusazione, in assenza di altri elementi oggettivi (Rep. 1983 319). Se così non fosse, infatti, basterebbe a un avvocato trascendere in intemperanze verbali o scritte per ottenere la ricusa di un magistrato che non potrebbe conseguire altrimenti. Ciò non è ragionevolmente ammissibile. La ricusazione riveste infatti carattere eccezionale (DTF 116 Ia 19 consid. 4, 115 Ia 175 segg.) e la ricorrenza dei suoi estremi deve essere esaminata con rigore.
Neppure il preteso risalto dato dai mezzi di informazione alla vicenda giustifica nella fattispecie una ricusazione dei magistrati. Gli articoli evocati dai ricusanti (doc. A, B, C, D) si sono infatti limitati a informare il pubblico sulla compravendita contestata e sull’apertura dell’inchiesta amministrativa, senza portare alcun giudizio di valore sulla vicenda. Non si può quindi seriamente sostenere che si tratti di una vera e propria campagna di stampa atta a mettere in dubbio l’imparzialità dei magistrati (cfr. per una definizione DTF 116 Ia 14b).
Infine, l’argomentazione degli istanti, secondo i quali i giudici __________ e __________ non sarebbero imparziali per i rapporti di lavoro che intrattengono con il giudice __________, è ai limiti della temerarietà. Semplici rapporti di lavoro, quali l’appartenenza alla stessa Camera giudicante, non sono idonei a ricusare un magistrato (Münchener Kommentar zur ZPO, 1992, 1. Buch, § 42 n. 12, pag. 298). In conclusione, quindi, non vi sono nel caso concreto elementi oggettivi che possano suscitare dubbi, anche dal profilo della semplice apparenza, sull’imparzialità dei giudici della CEF. L’istanza di ricusa, infondata in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinta.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è respinta.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, Lugano (art. 19 LEF).
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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