AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.180
Data decisione, Autorità: 24.03.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00180
Lugano 24 marzo 1999 /FP/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 21 ottobre 1998 di
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro gli atti di pignoramento 6/9/12 ottobre 1998 nelle diverse esecuzioni promosse dalla ricorrente nei confronti di
viste le osservazioni 23 ottobre 1998 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito. In data 25 maggio 1998 l’UEF di Locarno ha eseguito il pignoramento dei beni di proprietà dell’escusso, nonché il pignoramento del reddito percepito da __________ nello svolgimento della propria attività di architetto indipendente. L’Ufficio ha stabilito una trattenuta mensile pari a fr. 2’700.--
B. Avendo l’UEF di Locarno accertato l’insufficienza del pignoramento, sono stati emessi il 25 maggio 1998 dieci attestati di carenza di beni provvisori a favore della creditrice. In data 9 ottobre 1998, a seguito di un ricorso presentato dal debitore l’Ufficio ha rivisto il calcolo dell’eccedenza mensile pignorabile sulla base del seguente calcolo:
Introiti fr. 10’000.--
Minimo di esistenza
Minimo base fr. 1’370.--
Ipoteche fr. 5’000.--
Cassa malati, ecc. fr. 1’688.--
Trasf. e pasti fr. 1’400.--
Suppl. per affitto
ufficio a __________ fr. 900.--
Totale deduzioni fr. 10’358.--
Eccedenza mensile pignorabile fr. 0.00
C. Il medesimo giorno sono stati intimati alla creditrice dieci nuovi atti di pignoramento, che annullano quelli allestiti il 25 maggio 1998, recanti l’indicazione dell’inesistenza di un eccedenza pignorabile a carico di __________.
D. Con ricorso 21 ottobre 1998 la __________ postula l’annullamento degli atti di pignoramento impugnati, sostenendo che l’UEF di Locarno non avrebbe effettuato le necessarie indagini atte ad appurare eventuali beni o redditi del debitore. La ricorrente chiede quindi che venga fatto ordine all’UEF di Locarno di procedere a nuovi pignoramenti di tutti i beni pignorabili del debitore, nonché della parte del suo reddito eccedente il minimo vitale.
E. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
L’ufficio di esecuzione deve attenersi alle indicazioni fornite dal debitore, avvertendolo dei suoi obblighi, come pure delle conseguenze penali dell’inosservanza (cfr. art. 91 cpv. 6 LEF). L’ufficio non è tenuto ad effettuare indagini allo scopo di reperire eventuali beni pignorabili se non vi sono indizi concreti in tal senso (cfr. André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.12 ad art. 91). Il creditore ha la possibilità di richiedere un pignoramento complementare nel caso in cui egli sia a conoscenza di altri beni non dichiarati dal debitore (cfr. André E. Lebrecht, op. cit., n.12 ad art. 91).
Al contrario il reddito del debitore deve essere accertato d’ufficio (DTF 112 III 21). L’ufficio di esecuzione non può quindi accontentarsi degli elementi forniti dal debitore, bensì è tenuto ad effettuare ulteriori indagini, determinando, con l’ausilio di giustificativi contabili e fiscali, l’effettivo reddito dell’escusso (DTF 112 III 21).
Per quanto attiene la richiesta della ricorrente di reperire altri beni pignorabili, essa non può essere accolta essendo l’UEF di Locarno vincolato, in mancanza di elementi di segno contrario, alle dichiarazioni rese dall’escusso, il quale è stato reso attento delle conseguenze penali dell’inosservanza dell’art. 91 LEF. L’eventuale occultamento di beni pignorabili da parte del debitore potrà trovare, se del caso, tutela presso le opportune sedi penali.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 91 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 21 ottobre 1998 della __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza sono annullati gli atti di pignoramento emessi dall’UEF di Locarno nell’ambito delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ a carico __________.
Gli atti vengono retrocessi all’UEF di Locarno affinché abbia a determinarsi come al considerando 3. di questa sentenza.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all’UEF di Locarno
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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