AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2000.78002
Data decisione, Autorità: 24.01.2001, GIAR
N. 780.2000.2 L Lugano, 24 gennaio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Claudio Lepori
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 18 gennaio 2001 da
, attualmente presso le carceri pretoriali di
(patrocinato dall'avv. __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo il 22 gennaio 2001 dal Procuratore pubblico generale avv. Luca Marcellini;
viste le osservazioni odierne dell'accusato, che si conferma in contenuti e conclusioni dell'istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
__________ venne arrestato l'11 dicembre 2000, con promozione dell'accusa nei suoi confronti per titolo di promovimento della prostituzione, tratta di esseri umani e infrazione qualificata alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri.
La fattispecie si riferisce alla sospetta attività dell'accusato, in correità con altri ed in particolare unitamente alla sua compagna __________, intesa
all'immigrazione di giovani donne destinate alla prostituzione in locali notturni del __________. L'accusato ammette riduttivamente di aver accompagnato una dozzina di queste sciagurate, dietro compenso di fr. 200.- da __________ o dalla __________ e di fr. 50.- da __________, e di aver anche spedito per conto loro del denaro "a persone di loro conoscenza" di __________ (v. verbale di polizia 13 dicembre 2000): egli ha tuttavia negato maggior coinvolgimento anche al cospetto di convergenti accusatorie dichiarazioni, vuoi di quelle donne, vuoi di altri personaggi coinvolti in questi deleteri traffici, come prospettatogli in molti verbali di polizia e ad esempio con la seguente contestazione del Procuratore pubblico generale (verbale 21 dicembre 2000):
"Il Magistrato interrogante mi contesta le dichiarazioni rese da __________ e __________ nei verbali di interrogatorio 23, 25 e 27.10.1999, dichiarazioni secondo le quali la venuta in Svizzera di queste due ragazze sarebbe stata organizzata da __________ facendo loro credere che avrebbero lavorato in Svizzera come lavapiatti, rispettivamente aiuto cucina, che la __________ le avrebbe caricate sull'aereo a __________ dando loro 500.- dollari per giustificare il possesso di mezzi finanziari al momento dell'entrata in Svizzera, che io sarei andato a prendere all'aeroporto di __________, facendomi restituire subito i 500.- dollari, poi accompagnandole al __________ dove sarebbero state di fatto obbligate a prostituirsi. A loro sarebbe stata chiesta la somma di fr. 5000.- come compenso per la __________ e per aver loro organizzato il viaggio in Svizzera.
Il Magistrato interrogante mi mostra una fotocopia dei passaporti delle due ragazze con le relative fotografie.
Riconosco le due ragazze in base alle fotografie. E' vero che sono andato io a prenderle all'aeroporto di__________ e le ho portate fino al__________. Non è vero che mi hanno restituito i 500.- dollari al momento in cui le ho prese in consegna. A me sono stati pagati solo fr. 200.- complessivi per il viaggio da parte di una ragazza che non ricordo più se si chiamasse __________ o __________ che le aspettava al __________. Era stata questa __________ o __________ a incaricarmi di andarle a prendere a __________."
Con l'istanza di libertà provvisoria in esame, __________ assevera di aver fornito una versione dei fatti "coerente", la stessa potendo apparire solo "parzialmente opinabile" per rispetto alle divergenti dichiarazioni delle donne coinvolte, sino a poter considerare "poco veritiera" quella di __________. Ora da alcun tempo egli non è più interrogato e non vi sono fatti nuovi da
contestargli. Ricordando che lo scopo del carcere preventivo non è quello di "indurre il prevenuto a rendere una confessione piena", l'accusato fa presente la sua difficile situazione personale, specie sotto il profilo finanziario, donde preminenza del suo "interesse privato", anche tenendo conto di una prevedibile ridotta pena privativa della libertà al beneficio della sospensione condizionale. Per i suoi forti legami con la Svizzera, ad ovviare ipotetico pericolo di fuga, basterà il deposito dei documenti.
Esprimendo preavviso negativo all'istanza, il Procuratore pubblico generale, con riferimento alle ipotesi di reato indagate a carico di __________, sottolinea i gravi indizi di colpevolezza derivati dalle varie deposizioni delle donne interessate e dai riscontri oggettivi degli invii di denaro verso la __________ a favore di persone che si occupano di tratta di esseri umani. L'atteggiamento di "totale mancanza di collaborazione", assunto dall'accusato, rende necessari confronti con quanti lo aggravano, senza dimenticare la completazione dell'inchiesta concernente compartecipi recentemente arrestati, senza pericolo di collusione, in casu "assai grave e concreto".
Le osservazioni al preavviso negativo ancora si soffermano a sottolineare che la verità è quella illustrata da __________, per nulla consapevole di partecipare ad un'organizzazione criminosa, mentre per quanto concerne le dichiarazioni di coloro che lo accusano, occorre procedere ai confronti, per i quali l'accusato si manterrà sempre a disposizione. Viene pure ribadita la necessità di riprendere l'attività lavorativa, per parare alla disastrata situazione economica (ad esempio come dimostrato dallo sfratto pronunciato il 23 gennaio 2001).
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell'istruzione, sotto la particolare specie del pericolo di collusione.
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla
giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà per esigenze dell'istruzione formale.
4.1
Come nelle sue deposizioni, così anche nell'istanza in discussione e nelle osservazioni al preavviso negativo, __________ minimizza il suo coinvolgimento delittuoso in contrasto con i verbali che gli sono stati contestati letteralmente, con la sua accertata rispettivamente ammessa presenza sia in , sia nelle trasferte finalizzate al trasporto delle potenziali prostitute, sia sui luoghi del mercimonio. In proposito si rinvia appunto a quegli accertamenti, via via dipanati nei verbali di polizia e poi in quello citato del magistrato inquirente: particolarmente illuminanti sono i racconti della cittadina , fatti prima ancora dell'arresto di __________ (verbali di polizia 22 e 29 novembre 2000 e verbale dinnanzi al Procuratore pubblico generale del 1. dicembre 2000), con disponibilità a ribadirli in presenza di quest'ultimo, nonostante il "…timore delle possibili ritorsioni da parte di o delle sue persone di collegamento in" (v. verbale 29 novembre 2000). Si urtano poi con la reticenza di__________ i versamenti di denaro a precise persone di __________ (v. verbale di polizia 13 dicembre 2000), che risultano coinvolte nell'inquisito traffico ed affatto parenti o conoscenti delle pretese ordinanti.
Nel presente stadio delle indagini, vi è quindi ampia verisimiglianza di coinvolgimento colpevole dell'arrestato istante nelle ipotesi di reato rimproverategli.
4.2
In uno con la descritta reticenza, a fondare il pericolo di collusione paventato da Procuratore pubblico generale, vi sono le relazioni personali di__________, che lo legano alla __________, punto di reclutamento e di partenza delle potenziali prostitute. Infatti, pur risposato e già padre di una figlia, egli dall'ottobre 1999 conduce una relazione sentimentale con __________, cittadina lettone ed inizialmente qui ad esercitare la prostituzione (v. suo verbale 12 dicembre 2000), con la nascita di un figlio: ovviamente l'amica ha mantenuto relazioni con il suo paese (pure lei occupandosi di emigrazione-immigrazione di donne avviate alla prostituzione, come risulta da dichiarazioni in atti) e lo stesso accusato ha soggiornato in __________. Recentemente inoltre sono stati arrestate altre persone dello stesso riprovevole giro, con assunzione di nuovi elementi a carico di __________.
E' quindi necessario evitare che l'accusato possa mettere in atto manovre (anche intimidatorie, come temuto da __________) per ottenere dichiarazioni o ritrattazioni in consonanza con le sue minime ammissioni, prima dei previsti confronti (chiesti a gran voce dalla stessa difesa), a vantaggio di corretta ed esaustiva ricerca della verità, anche oggettivamente a suo vantaggio ed a vantaggio del complesso delle indagini. Per queste ragioni il mantenimento del carcere preventivo è pertanto doveroso e preminente rispetto alle pur comprensibili preoccupazioni personali di __________ e non serve assolutamente a premere per una "confessione piena" (quale, poi, se egli ha detto tutta e solo la verità?).
Dato atto che non è al momento ipotizzabile un pericolo di fuga (neppure sostenuto dal magistrato inquirente), il carcere preventivo sin qui sofferto e ipotizzabile sino all'esaurimento degli illustrati bisogni istruttori, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente continuità nonostante l’atteggiamento apparentemente defatigatorio dell’accusato, è pienamente rispettoso del principio di proporzionalità, tenuto anche conto del complesso dei fatti da accertare e delle persone coinvolte.
Con riferimento alle ragioni fatte valere dal magistrato inquirente, si vuole in ogni modo espressamente richiamare il dovere di sollecitudine sottolineato dagli art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP.
L’istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
giudice Claudio Lepori
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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