AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.176
Data decisione, Autorità: 26.01.1999, CEF
Incarto n. 15.98.00176
Lugano 26 gennaio 1999 FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 ottobre 1998 di
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro la decisione 6 ottobre 1998
nelle diverse esecuzioni promosse da
patr. dall’ avv. __________
e da
patr. dallo studio legale __________
nei confronti di
richiamata l’ordinanza presidenziale 21 ottobre 1998, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
3 novembre 1998 della __________
6 novembre 1998 della Comunione dei comproprietari del condominio __________
10 novembre 1998 dell’UEF di Locarno;
vista la replica 30 novembre 1998;
vista la duplica 7 dicembre 1998 della __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 17 luglio 1996 la __________ ha inoltrato all’UEF di Locarno le domande di esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di __________ aventi per oggetto le PPP __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, , , __________ del fondo base part. __________ RFD di __________ e la part. RFD di Locarno. I precetti esecutivi n. __________ e n. __________ sono stati emessi il giorno stesso e notificati con pubblicazione sul FUC n. __________ dell’. Contro tali precetti la debitrice ha interposto, il __________, opposizione totale.
La Comunione dei comproprietari del condominio __________ e __________ ha promosso anch’essa l’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ avente per oggetto le medesime PPP di cui all’esecuzione n. __________.
B. Il 25 agosto 1998 __________, marito dell’escussa, si è rivolto all’UEF di Locarno chiedendo l’immediata sospensione della procedura esecutiva, in quanto l’UEF non gli avrebbe notificato i precetti esecutivi violando, a suo dire, gli art. 68a e 68b LEF. L’Ufficio non avrebbe inoltre rispettato i termini previsti dagli art. 152 e 154 LEF. Il 28 agosto 1998 l’UEF di Locarno ha richiesto la produzione dell’atto pubblico attestante l’esistenza del regime matrimoniale della comunione dei beni tra i coniugi __________. Con scritto 15 settembre 1998 __________ ha affermato che non esiste alcun atto pubblico di comunione dei beni o di separazione dei beni, ma che il suo diritto alla notifica del precetto esecutivo scaturirebbe dalla sua qualifica di erede legittimo dell’escussa. Inoltre sostiene la nullità della procedura esecutiva a seguito della violazione degli art. 152 e 154 LEF.
C. Con decisione formale 22 settembre 1998 l’UE di Lugano ha comunicato a __________ di non procedere all’emissione del precetto esecutivo, sulla base di quanto da egli dichiarato il 15 settembre 1998. Le ulteriori censure sollevate vengono respinte, non essendo __________ parte interessata nella procedura esecutiva a carico della moglie __________.
D. Con ricorso 5 ottobre 1998 __________ si era aggravato contro tale decisione, ribadendo quanto già espresso nello scritto del 25 agosto 1998 e sostenendo la violazione degli art. 68a e 68b LEF. Con decisione 6 ottobre 1998 l’UEF di Locarno in applicazione degli art. 17 cpv. 4 LEF e 11 LPR ha deciso di notificare il precetto esecutivo n. __________ anche a __________, costituendo il bene oggetto dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno abitazione coniugale ex art. 169 CC.
E. Con ricorso 19 ottobre 1998 __________ si aggrava nuovamente contro l’operato dell’UEF di Locarno, sulla scorta di quanto già espresso nel gravame del 5 ottobre 1998 e nello scritto del 25 agosto 1998 e, segnatamente la violazione degli art. 68a e 68b LEF. __________ contesta inoltre la competenza dell’Ufficio di riconsiderare direttamente la decisione impugnata, la quale potrebbe essere modificata unicamente dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello.
F. Con le rispettive osservazioni la __________, la Comunione dei comproprietari e l’UEF di Locarno, chiedono che il gravame venga respinto, in quanto manifestamente infondato.
G. Negli ulteriori scambi di allegati le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Considerando
in diritto: 1. In caso di ricorso, l’ufficio può, fino all’invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF). L’annullamento o la modifica del provvedimento impugnato esige che l’organo di esecuzione forzata emani un nuovo provvedimento, sostitutivo di quello pregresso, che dovrà essere notificato - a cura dell’organo stesso - alle parti e all’Autorità cantonale di vigilanza. In questo caso dovrà essere espressamente indicato, conformemente all’art. 20a cpv. 2 n. 4 LEF, il diritto di nuovo ricorso ex art. 17 LEF all’autorità di vigilanza, sempre per il tramite dell’organo deliberante (Flavio Cometta, Commentario alla LPR. Lugano 1998, n. 2.2.1. a) ad art. 11).
Nel caso di specie l’UEF di Locarno a seguito del ricorso 5 ottobre 1998 presentato da __________ ha modificato il provvedimento impugnato, emanato il 22 settembre 1998, mediante la notifica di una nuova decisione il 6 ottobre 1998. Tale provvedimento è stato notificato, con l’indicazione del termine di ricorso ex art. 17 LEF, a __________, alla banca creditrice e all’Autorità di vigilanza. L’Ufficio ha quindi agito correttamente emanando la decisione 6 ottobre 1998, in applicazione di quanto sancito dagli art. 17 cpv. 4 e 11 cpv. 2 LPR.
Per l’art. 68a cpv. 1 LEF se l’esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi devono essere notificati anche all’altro coniuge; quando tale situazione patrimoniale viene fatta valere soltanto nel corso del procedimento, l’ufficio provvede senza indugio alle notificazioni omesse. Se il creditore o il debitore sostengono l’esistenza del regime matrimoniale della comunione dei beni, l’ufficio, prima di notificare il precetto esecutivo deve verificare la fondatezza di tale presupposto (DTF 113 III 55; Sabine Kofmel Ehrenzeller, SchKG, Basilea 1998, n. 11 ad art. 68a). Se tra i coniugi vige il regime ordinario della partecipazione agli acquisti o il regime straordinario della separazione dei beni, l’esecuzione di un terzo non crea particolari problemi, eccetto nel caso in cui il bene immobile oggetto della procedura esecutiva sia l’abitazione familiare ai sensi dell’art. 169 CC (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 21 n.9-10, p. 145). L’ufficio d’esecuzione notifica il precetto anche al coniuge del debitore o del terzo se il fondo pignorato è l’abitazione della famiglia (cfr. Art. 153 cpv. 2 lett. b.)
Nel provvedimento impugnato l’UEF di Locarno ha stabilito che nell’esecuzione n. __________ avente per oggetto diverse PPP del fondo base part. __________ RFD di __________ adibite ad abitazione famigliare il precetto esecutivo deve essere notificato anche al coniuge dell’escussa. Il ricorrente pretende che tale principio venga esteso anche all’esecuzione n. __________ concernente la part. __________ RFD di Locarno.
Abitazioni coniugali ai sensi dell’art. 169 CC sono considerate gli appartamenti e gli immobili dove i coniugi vivono e conducono congiuntamente la vita famigliare. Per contro non possono essere considerati abitazioni coniugali i locali destinati all’attività od alla professione di un coniuge (cfr. Bernheim/Känzig, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea,Ginevra, Monaco 1998, n.21 ad art. 153). Orbene, __________ ha sempre affermato di abitare a __________ rivendicando il diritto alla notifica del precetto esecutivo unicamente sulla base della sua qualifica di erede legittimo dell’escussa. Di consegue in assenza del regime matrimoniale della comunione dei beni e non costituendo la part. __________ RFD abitazione coniugale ex art. 169 CC, l’UEF di Locarno ha agito correttamente rifiutando al ricorrente la notifica del precetto esecutivo n. __________.
Le ulteriori censure sollevate da __________ concernenti la fondatezza dei crediti posti in esecuzione concernono questioni di merito sottratte al poter di cognizione di questa Camera.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 68a, 68b e 153 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 ottobre 1998 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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