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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2007.259
Data decisione, Autorità: 17.12.2007, PRPEN
Titolo: Circolazione in stato di ebrietà (alcolemia min. 1.17 - max. 1.50 grammi per mille)
Incarto n. 10.2007.259 DA 1849/2007
Bellinzona 17 dicembre 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria, per giudicare
ACCU 1 difeso da: Avv. DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto il motoveicolo Yamaha targato __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.50 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 11 giugno 2007 n. 1849/2007 del che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 150.-- (centocinquanta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-- (novemila). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
Alla multa di fr. 1'000.-- (mille) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 10 (dieci) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 giugno 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 dicembre 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il difensore, avv. DI 1;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale sostanzialmente non contesta i fatti, postulando la sospensione condizionale della pena ed il mantenimento della sospensione condizionale della pena precedentemente sospesa;
sentito da ultimo l'accusato, che si dichiara colpevole e pentito;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
2.In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?
3.L’eventuale condanna dev’essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?
4.Dev’essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva di 10 giorni precedentemente comminata e decretata dal Ministero Pubblico il __________?
5.A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 91 cpv. 1 LCS; 42 e segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine, ex art. 91 cpv. 1 LCS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel DA 1849/2007;
condanna ACCU 1
1.Alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 150.00 (centocinquanta), per un totale di fr. 7'500.00 (settemilacinquecento).
§ L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
§ In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 10 giorni ai sensi del vCP decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, ma prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova ivi stabilito;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 0.00 spese di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr. 1700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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