AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.175
Data decisione, Autorità: 25.11.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00175
Lugano 25 novembre 1998 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 ottobre 1998 di
rappr. dall’amministratore unico
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro l’avviso d’incanto unico 13 ottobre 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa da
nei confronti di
rappr. dall’amministratore unico __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 20 ottobre 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 13 novembre 1998 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ UEF Bellinzona, il 20, rispettivamente il __________, è stato pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio l’avviso d’incanto unico relativo alla part. __________ RFD __________. Debitrice risulta essere la società __________, mentre terza proprietaria del pegno è la società __________.
B. Con ricorso 16 ottobre 1998 la __________ si aggrava contro l’avviso d’incanto unico sostenendo che quest’ultimo non le sarebbe stato notificato, malgrado la ricorrente risulti essere terzo proprietario del pegno. Chiede inoltre che la procedura d’incanto venga sospesa fino alla definizione delle responsabilità penali dell’ex gerente della __________ nell’accensione e nella susseguente messa a pegno di una cartella ipotecaria di nominali fr. 100’000.-- che sarebbe alla base della procedura esecutiva promossa dalla Banca.
C. Nelle sue osservazioni 13 novembre 1998 l’UEF di Bellinzona, rimettendosi al giudizio di questa Camera, ha comunicato di aver provveduto, in data 19 ottobre 1998, a notificare al nuovo amministratore unico della ricorrente, __________, l’avviso d’incanto in oggetto.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 139 LEF l’ufficio di esecuzione notifica, con lettera semplice, copia del bando d’incanto, al creditore, al debitore e, all’occorrenza, al terzo proprietario del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario, sempreché abbiano un domicilio conosciuto o un rappresentante. Con la revisione della LEF, tale avviso non costituisce più una formalità indispensabile per la validità dell’incanto e la sua omissione non legittima l’interessato ad impugnare l’incanto (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 10 ad art. 139).
In casu l’UEF di Bellinzona ha notificato con lettera semplice l’avviso d’incanto al nuovo amministratore della società Immobiliare __________ in data 19 ottobre
Quindi l’Ufficio, anche notificando l’avviso d’incanto al terzo proprietario del fondo solo il 19 ottobre 1998, ha agito correttamente, malgrado la legge non preveda più tale obbligo, avendo stabilito che la comunicazione può avvenire con lettera semplice e quindi a solo titolo orientativo (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. , n. 10 ad art. 139). Le ulteriori censure della ricorrente relative alle vicende penali che avrebbero condotto alla messa all’incanto del fondo, non possono trovare accoglimento in questa sede, sfuggendo tale esame al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza
Ne consegue la reiezione del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 139 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 16 ottobre 1998 __________, è respinto
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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