AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.174
Data decisione, Autorità: 04.11.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00174
Lugano 4 novembre 1998 /B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 ottobre 1998 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento 29 settembre/1. ottobre 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa conto il ricorrente da
(rappr. dalla __________)
viste le osservazioni 19 ottobre 1998 dell’UE di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. Il 24 settembre 1998 la __________ ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa contro __________.
B. Il 29 settembre 1998 l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata al debitore il 1. ottobre 1998.
C. Con tempestivo ricorso 6 ottobre 1998 __________ ha dichiarato di ritenere inammissibile la procedura in oggetto.
D. Con osservazioni 19 ottobre 1998 l’UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame rilevando che la comminatoria di fallimento è stata emessa in quanto il ricorrente risulta iscritto a Registro di commercio quale socio gerente della __________ e pertanto secondo l’art. 39 cpv. 5 LEF egli soggiace alla procedura di fallimento.
E. Il reclamante risulta iscritto nel Registro di commercio quale gerente con firma individuale della __________, con sede a __________, iscritta il 21 gennaio 1994.
Considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1990 su reclamo A.R. cons.1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuitte pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
– l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
– l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
Ex art. 39 cpv. 1 LEF l’esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come “esecuzione ordinaria in via di fallimento” quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in qualità di socio gerente di una società a garanzia limitata (art. 781 CO).
Il ricorrente era iscritto nel Registro di commercio, nel momento in cui è iniziata la procedura esecutiva in via ordinaria ed è poi proseguita in via di fallimento e ancora quando l’UE di Lugano ha emesso il provvedimento impugnato, quale socio gerente con firma individuale della __________, con sede a __________, iscritta il 21 gennaio 1994.
è quindi soggetto all’esecuzione in via di fallimento, che si prosegue, nel caso di specie, come esecuzione ordinaria di fallimento, irrilevante essendo la circostanza se i crediti in esecuzione riguardano l’attività della società a garanzia limitata di cui __________ è socio gerente oppure il ricorrente personalmente.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi
richiamati gli art. 39 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 6 ottobre 1996 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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