AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.163
Data decisione, Autorità: 18.11.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00163
Lugano 18 novembre 1998/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 settembre 1998 di
contro
__________ e meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione nell'esecuzione n. __________ promossa da
rappr.
nei confronti del ricorrente
viste le osservazioni 7 ottobre 1998 dell’UEF di
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito.
B. Il creditore, in data 29 settembre 1998 ha richiesto la vendita dei beni compresi nell’esecuzione n. __________ UEF di __________ a carico di __________.
C. Lo stesso giorno il debitore si è aggravato contro la comunicazione della domanda di realizzazione sostenendo che :
“La decisione è respinta. La mia sostanza viene divisa per metà con mia moglie __________ che è stata il centro di assistenza della mia malattia. “
D. Delle osservazioni dell’UEF di ____________________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR l’atto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione. Benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all’oggetto della decisione e alla ratio decidendi. Un termine perentorio ex art. 7 cpv. 5 LPR va fissato in linea di principio riservato l'intervento d'acchito dell'Autorità cantonale di vigilanza in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LPR, quando manca la motivazione, come pure per completare un ricorso insufficientemente motivato (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, di imminente pubblicazione, n. 4.2. ad art. 7).
Nel caso di specie __________ si aggrava contro la comunicazione della domanda di realizzazione 1998. L’unica allegazione contenuta nel gravame è l’indicazione scritta in calce al provvedimento impugnato. L’Ufficio avrebbe pertanto dovuto assegnare al ricorrente il termine dell’art. 7 cpv. 5 LPR per completare l'atto insufficientemente motivato, in quanto lo stesso non adempie i requisiti sanciti dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR. Gli atti vengono quindi retrocessi all’UEF di __________ affinché assegni al ricorrente un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per motivare il gravame, con la comminatoria che altrimenti l’atto non sarà preso in considerazione e il ricorso sarà dichiarato irricevibile.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 7 LPR
pronuncia: 1. Il ricorso 29 settembre 1998 di __________, __________, è evaso nel senso dei considerandi.
Gli atti vengono retrocessi all’UEF di __________ affinché abbia a determinarsi come al considerando 2 di questa sentenza.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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