AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.152
Data decisione, Autorità: 29.09.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00152
Lugano 29 settembre 1998 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 settembre 1998 di
contro
e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 31 agosto 1998 nell’esecuzione n. __________promossa contro la ricorrente da
rappr.
viste le osservazioni :
18 settembre 1998 di __________ - 21 settembre 1998 dell’UE di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede contro la __________ per l’incasso di un credito di Fr. 1’405,30 oltre interessi e spese. L’escussa ha interposto opposizione. Con sentenza 7 novembre 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, ha condannato l’escussa a pagare alla creditrice l’importo di fr. 1’112.70 oltre interessi al 5% dal 1. ottobre 1996. Con decisione 20 marzo 1998 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello ha respinto il ricorso presentato dalla __________ contro la sentenza pretorile.
B. Su richiesta di __________, l’UE di Lugano ha emesso il 31 agosto 1998 la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 1. settembre 1998.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ con ricorso 10 settembre 1998, sostenendo che la somma fatta valere dalla creditrice, per vacanze e 13. mensilità, di fr. 1’112.70 è già stata versata dalla INSAI Bellinzona, per cui non intende pagare un importo già versato da un’istituzione nazionale.
D. Delle osservazioni di __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
Dalla comminatoria di fallimento si evince che questa è stata notificata alla debitrice il 1. settembre 1998. Il termine di 10 giorni per ricorrere ha pertanto iniziato a decorrere il 2 settembre 1998 per scadere l’11 settembre 1998. Sebbene il ricorso sia datato 10 settembre 1998, dal timbro postale apposto sulla busta si evince che è stato spedito il 13 settembre 1998, e pertanto quando il termine di ricorso era ormai scaduto.
Il ricorso 10 settembre 1998 della __________ va quindi dichiarato irricevibile per tardività.
a) In via abbondanziale va rilevato che per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
b) Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
c) La ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, dopo aver interposto opposizione, doveva far valere le sue ragioni nell’ambito della procedura davanti al Pretore.
.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 10 settembre 1998 della __________, è irricevibile per tardività.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
-__________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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