AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.150
Data decisione, Autorità: 15.12.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00150
Lugano 15 dicembre 1998 FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 settembre 1998 di
rappr. __________
contro
e meglio contro il pignoramento 28 agosto 1998
nelle esecuzioni n. __________ e _________ promosse da
rappr__________
nei confronti di
viste le osservazioni
16 settembre 1998 dell’Ufficio esazione e condoni
17 settembre 1998 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Lo __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. Con domanda di proseguimento dell’esecuzione datata 22 luglio 1998 lo __________ chiedeva il pignoramento di ogni avere e/o cassette di sicurezza e deposito titoli presso la __________ - __________ e __________, nonché il pignoramento del conto corrente postale intestato all’escusso.
C. Con lettera 28 agosto 1998 l’UEF di Locarno invitava __________ di __________ a voler bloccare tutti gli averi bancari intestati all’escusso sino a concorrenza del credito di fr. 17’032.50.
D. Con ricorso 4 settembre 1998 __________ si aggrava contro tale richiesta rilevando nella stessa, a suo dire, delle carenze dal profilo formale e sostanziale. Infatti la Banca afferma che:
“ il vostro scritto non sembra essere un avviso formale di pignoramento , che riteniamo debba essere fatto su un formulario ufficiale, indicante espressamente le norme giuridiche applicabili e i relativi termini ricorsuali;
dal vostro scritto non si evince se al debitore sia stato o meno notificato un avviso di pignoramento;
il vostro provvedimento ha carattere investigativo generalizzato (tutti gli averi e/o cassette di sicurezza, depositi presso i vostri istituti bancari...).
Non si comprende a quali istituti bancari si riferisca, ritenuto che in ambito LEF vale il principio della territorialità, in virtù del quale un ufficio di esecuzione è competente unicamente per i beni che si trovino nel luogo del proprio distretto (art. 89 LEF). (...)
il provvedimento in questione lede manifestamente il cosiddetto principio della specialità, laddove colpisce beni non individualizzati, ovvero tutto quello che il terzo (la banca) dovrebbe possedere per conto del debitore escusso.”
Alla luce di tali considerazioni lo __________ postula l’annullamento della notifica di pignoramento in oggetto e chiede che venga emanata una nuova notifica rispettosa dei principi della territorialità e specialità.
E. Delle osservazioni dello __________ e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 91 cpv. 4 LEF i terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena, lo stesso obbligo di informare del debitore. I terzi non possono rifiutarsi di indicare eventuali beni del debitore invocando il segreto professionale o bancario (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 35, p. 156; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 31 ad art. 91).
“E’ fatto ordine alla __________ di voler bloccare tutti gli averi, conti e depositi e/o cassette di sicurezza, deposito titoli presso la propria succursale di __________ di proprietà dell’escusso, sino a concorrenza dell’importo di fr. 17’032.50 oltre le spese e di comunicare all’UEF di Locarno gli eventuali avere e dare in conto nonchè i movimenti successivi al 28 agosto 1998”.
La Banca è obbligata a dar seguito all’ordine impartitole dall’UEF di Locarno in ossequio a quanto stabilito dall’art. 91 cpv. 4 LEF. Quando l’UEF avrà stabilito l’esistenza o no di beni intestati al debitore, solo allora potrà essere allestito il verbale di pignoramento.
Va inoltre rilevato che se si accerteranno, contrariamente all'affermazione dell'escusso verbalizzata nel verbale di pignoramento 4 settembre 1998 beni presso __________ di __________ l’escusso verrà segnalato al Ministero pubblico in conformità degli art. 4 e 181 CPP.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 91 e 99 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 4 settembre 1998 di __________, è parzialmente accolto nel senso dei considerandi.
E’ fatto ordine all’UEF di Locarno di determinarsi come al considerando 2. di questa sentenza.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster