AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.149
Data decisione, Autorità: 21.09.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00149 Rinvio T.F.
Lugano 21 settembre 1998 /FP/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 17 luglio 1997 (inc. n. 15.97.110/111) di
patr. dall’avv. __________
contro
e meglio contro le condizioni d’incanto 9 luglio 1997 relative alla realizzazione della quota di comproprietà della __________ in liquidazione concordataria e della __________ in liquidazione concordataria delle PPP costituite sui fondi part.__________ e __________ di __________
interessanti anche la liquidatrice concordataria
patr. dall’avv. __________
e la
patr. dall’avv. __________
richiamata le ordinanze presidenziali 18 luglio 1997, con le quali ai ricorsi è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che Il 9 luglio 1997 su incarico rogatoriale della __________ liquidatori dei concordati __________ e __________, l’UF di Lugano depositava le condizioni d’incanto dei beni immobili di proprietà delle Masse concordatarie;
che al punto 16 e al punto 17 delle condizioni d’asta venivano inserite le seguenti clausole :
“16. Essendo annotato sul fondo posto in vendita un diritto di differimento dello scioglimento della comproprietà a norma dell’art. 650 CC, della durata di 30 anni, di grado posteriore alle iscrizioni ipotecarie, iscritto a RF senza il consenso del creditore ipotecario, il fondo verrà realizzato a norma degli art. 142 LEF e __________, cioè mediante doppio turno d’asta. Con il primo turno d’asta il fondo verrà realizzato con l’aggravio e nel secondo turno d’asta il fondo sarà realizzato senza l’aggravio. Il fondo verrà aggiudicato all’offerente di somma maggiore. “
“17. Con l’aggiudicazione del fondo è obbligatoriamente connesso un diritto di compera gratuito per l’acquisto del 3% (ndr. rispettivamente del 15,5%) dell’intero capitale azionario (nominativo) pari a fr. 3’000’000.-- della Comunione dei comproprietari __________ __________ composto da 90 (ndr. __________ azioni nominative da fr. 1’000.--nominali cadauna. L’acquirente riceve queste azioni in comproprietà secondo le disposizioni dell’art. 646 e ss. CC. Vengono inoltre acquisiti tutti i diritti e i doveri contenuti nel regolamento sull’uso e l’amministrazione menzionato a registro fondiario. Il prezzo di acquisto delle azioni ammonta fr. 90’000.-- (ndr. 465’000.--). Il diritto di compera verrà esercitato mediante pagamento di tale importo alla Massa concordataria __________ (ndr. __________). Il passaggio dei diritti di comproprietà sulle azioni si trasmetterà con il ricevimento del prezzo di acquisto da parte della __________ (ndr. __________). Questo diritto si estinguerà 30 giorni dopo l’aggiudicazione della quota di comproprietà.”;
che con ricorsi 17 luglio 1997 __________, __________, la __________, la __________ la __________ e la __________ chiedevano l’annullamento delle condizioni d’asta n. __________ e n. __________ relative alla quota di comproprietà del 3% e del 15,5% rispettivamente della __________ in liquidazione concordataria, e della __________ in liquidazione concordataria;
che con sentenza 17 aprile 1998 questa Camera dichiarava I ricorsi 17 luglio 1997 di __________, __________ __________, __________ __________, __________ ____________________, __________, __________, irricevibili per carenza di legittimazione;
che tale sentenza è stata impugnata con ricorso al Tribunale federale presentato il 4 maggio 1998 da __________, __________ __________, __________, __________
che con sentenza 14 agosto 1998 il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso invitando l’Autorità di vigilanza, dopo aver esaminato i ricorsi dal profilo formale e materiale, ad emanare una nuova decisione limitatamente ai ricorrenti __________, __________, __________ __________
che con scritto 2 settembre 1998 il legale dei ricorrenti dichiarava di ritirare i gravami;
che di conseguenza i ricorsi 17 luglio 1997 di __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________, __________ __________ __________, vanno stralciati dai ruoli;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. I ricorsi 17 luglio 1997 di __________, __________, __________ __________, __________, __________, __________ __________, __________ __________, __________ sono stralciati dai ruoli.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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